Cassazione Civile, Ordinanza n. 32464/2025 del 12/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento pensionistico liquidato da una cassa previdenziale privatizzata a un iscritto. In primo grado era stata dichiarata illegittima, da un lato, la modalità di calcolo della quota A della pensione, perché la cassa aveva utilizzato gli ultimi 20 anni di reddito anziché gli ultimi 15; dall'altro, la trattenuta applicata sulla pensione a titolo di contributo di solidarietà, con condanna della cassa a corrispondere gli arretrati e a restituire le ritenute operate negli ultimi dieci anni. La Corte d'appello ha confermato la decisione, richiamando l'orientamento della Cassazione che esclude il potere della cassa di introdurre, per pensioni con decorrenza anteriore al 1 gennaio 2007, modifiche peggiorative del metodo di calcolo e un contributo di solidarietà, ritenendo che una prestazione patrimoniale imposta possa essere introdotta solo dalla legge. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione della disciplina sulla privatizzazione degli enti previdenziali e del principio del pro rata, sostenendo che la quota pensionistica dovesse essere calcolata sugli ultimi 20 anni e non sugli ultimi 15; 2) violazione delle norme che hanno interpretato e modificato l'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, contestando l'illegittimità del contributo di solidarietà; 3) violazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., per sostenere la prescrizione quinquennale dell'azione di ripetizione delle trattenute; 4) nullità per omessa pronuncia sulla debenza del contributo di solidarietà dell'1% per il biennio 2012-2013 ex art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., i primi due motivi perché contrari a un orientamento ormai consolidato che esclude il potere della cassa di imporre trattenute su pensioni già determinate, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge; ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, confermando che l'azione di restituzione delle trattenute per contributo di solidarietà è soggetta a prescrizione decennale, mancando liquidità ed esigibilità del credito; infine ha ritenuto infondato/inammissibile il quarto motivo poiché la questione sul contributo dell'1% per il biennio 2012-2013 risultava implicitamente respinta dalla sentenza d'appello. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché al pagamento delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 1 e 2 d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509
richiamati dalla ricorrente sulla privatizzazione delle casse professionali, ma ritenuti non decisivi per legittimare trattenute su pensioni già liquidate
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
norma invocata per il principio del pro rata e per le modifiche dei criteri pensionistici
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
menzionata come disposizione che salva atti e deliberazioni previdenziali degli enti privatizzati, ma ritenuta non idonea a sanare l'illegittimità di provvedimenti contrastanti con la disciplina previgente
art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
richiamato quale interpretazione autentica del comma 763, ma ritenuto non decisivo
art. 1, commi 17 e 18, L. n. 335/1995
invocati in relazione alla disciplina del calcolo pensionistico e alle modifiche peggiorative
invocato per sostenere la prescrizione quinquennale, ma escluso in favore della prescrizione decennale per la ripetizione delle trattenute
richiamato per dedurre omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto che vi fosse un rigetto implicito della questione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato quale vizio di violazione di legge nei motivi di ricorso
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato quale vizio di nullità per omessa pronuncia
base processuale dell'inammissibilità dei motivi contrastanti con l'orientamento consolidato della Corte
art. 23 Cost.
solo la legge può imporre una prestazione patrimoniale, non potendo farlo una cassa privatizzata con propri atti
primo comma; secondo comma; ult. co.
procedura accelerata seguita nel giudizio di legittimità e presupposto per la definizione conforme alla proposta non accettata
applicati per la condanna della ricorrente a somme ulteriori in favore della controparte e della Cassa delle Ammende
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011
invocato per la debenza del contributo di solidarietà dell'1% nel biennio 2012-2013
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con atti o delibere proprie, trattenute su trattamenti pensionistici già determinati quando tali prelievi abbiano natura di prestazione patrimoniale imposta: la relativa imposizione spetta alla legge, in forza dell'art. 23 Cost.
- Le disposizioni che salvaguardano gli atti degli enti previdenziali privatizzati non sanano automaticamente provvedimenti adottati in contrasto con la disciplina vigente al momento della loro emanazione.
- In materia di contributi di solidarietà trattenuti su pensioni, l'azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute è soggetta a prescrizione decennale quando il credito non presenti i requisiti di liquidità ed esigibilità richiesti per il termine breve.
- La deduzione di omessa pronuncia è infondata quando dalla motivazione complessiva della sentenza di merito risulti un rigetto implicito della questione.
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. quando i motivi si pongono in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato e già compiutamente argomentato dalla Corte.
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