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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12204/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario tre avvisi di intimazione di pagamento e il successivo pignoramento, deducendo principalmente l'inesistenza della pretesa tributaria e la nullità degli atti per omessa notifica delle cartelle presupposte. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, con annullamento degli atti impugnati e riconoscimento della sola somma residua relativa a una cartella oggetto di sgravio parziale. In appello l'agente della riscossione aveva prodotto l'avviso di ricevimento comprovante la regolare notifica di una delle cartelle, e la CTR aveva riformato la decisione nella parte relativa a quella cartella, ritenendo irretrattabile la pretesa per mancata impugnazione della cartella stessa e infondate le difese della contribuente in tema di condoni e definizione delle liti. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto quattro censure: 1) violazione del giudicato interno e ultrapetizione, assumendo che la CTR avesse rimesso in discussione un capo non impugnato e deciso oltre i limiti dell'appello; 2) difetto di legittimazione dell'agente della riscossione a proporre appello sul merito della pretesa tributaria, spettando tale iniziativa solo all'ente impositore; 3) violazione delle regole sulle produzioni documentali in appello, per avere la CTR ammesso l'avviso di ricevimento prodotto tardivamente; 4) omessa pronuncia sulla prescrizione del credito risultante dalla cartella.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e lo ha rigettato nei confronti di Equitalia Sud S.p.A. e dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che non si fosse formato alcun giudicato interno sul punto del condono o della definitività della pretesa, perché la questione era comunque dipendente dall'accertamento della rituale notificazione della cartella; ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevando che l'appello dell'agente della riscossione investiva anche il presupposto della decisione di primo grado; ha confermato la legittimazione dell'agente della riscossione a resistere e a impugnare quando il contribuente contesti la mancata notifica degli atti presupposti; ha ribadito che nel processo tributario le produzioni documentali in appello sono ammesse liberamente ex art. 58 del d.lgs. 546/1992, senza i limiti dell'art. 345 c.p.c.; ha infine escluso l'omessa pronuncia sulla prescrizione, poiché la CTR aveva dichiarato irrilevanti tutte le contestazioni di merito una volta ritenuta valida e non impugnata la cartella. La contribuente è stata condannata alle spese in favore dell'agente della riscossione.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato come base del rito camerale di decisione in Cassazione

  • art. 57, comma 1, D. Lgs. n. 300 del 1999

    richiamato per affermare l'operatività delle agenzie fiscali e la loro legittimazione nei giudizi tributari instaurati dopo il 1° gennaio 2001

  • art. 62, comma 2, D. Lgs. n. 300 del 1999

    richiamato per individuare le competenze dell'Agenzia delle Entrate in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso dei tributi

  • art. 112 c.p.c.

    usato per escludere sia il vizio di ultrapetizione sia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in relazione al giudicato interno e alla stabilità delle statuizioni non impugnate

  • art. 9 L. n. 289 del 2002

    menzionato dalla ricorrente quale base dell'asserito condono fiscale aderito

  • art. 16, comma 8, L. n. 289 del 2002

    richiamato per affermare che la definizione della lite pendente richiede l'attestazione dell'ufficio finanziario sulla regolarità della domanda e sul pagamento integrale

  • art. 10 D. Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nella censura sulla legittimazione processuale nel giudizio tributario

  • artt. 81, 100 e 112 c.p.c.

    richiamati nella censura sulla legittimazione ad agire e a impugnare dell'agente della riscossione

  • art. 58 del D. Lgs. n. 546 del 1992

    interpretato nel senso che in appello nel processo tributario sono ammesse liberamente nuove produzioni documentali, anche preesistenti e anche se la parte era contumace in primo grado

  • art. 111 Cost.

    evocato dalla ricorrente in relazione al principio di ragionevole durata e lealtà processuale, senza accoglimento della censura

  • art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato come disposizione relativa agli avvisi di mora/intimazione successivi alla cartella

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in ragione del rigetto del ricorso

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando il contribuente impugna un atto della riscossione deducendo la mancata notifica degli atti presupposti, l'azione può essere proposta nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza litisconsorzio necessario tra essi.
  • L'agente della riscossione è legittimato a resistere e a impugnare la sentenza anche quando la controversia investa la rituale notificazione della cartella e la conseguente ammissibilità dell'impugnazione dell'atto successivo.
  • Nel giudizio tributario il divieto di nuove prove in appello previsto dal codice di rito civile non opera, perché l'art. 58 del d.lgs. 546/1992 consente la produzione libera di nuovi documenti anche preesistenti al primo grado.
  • Il giudicato interno si forma solo su capi di sentenza realmente autonomi; non si forma su statuizioni dipendenti da un presupposto logico-giuridico comune ad altri capi impugnati.
  • La mancata impugnazione della cartella notificata rende in linea di principio irretrattabile la pretesa tributaria sottostante e preclude le contestazioni di merito sui successivi atti della riscossione, salvo vizi propri di questi ultimi.
  • La definizione della lite o il condono fiscale richiede, quando previsto dalla disciplina speciale, la documentazione formale richiesta dall'ufficio finanziario; la mera allegazione di domanda e pagamento non è sufficiente se manca l'attestazione prescritta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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