Cassazione Civile, Ordinanza n. 05236/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
Una società ha proposto opposizione allo stato passivo ex artt. 98 e 99 l.fall. contro il decreto del tribunale che aveva negato l’ammissione, in prededuzione, di un credito complessivo di euro 319.705,58. Il credito era articolato in tre voci: corrispettivo per l’assunzione della qualità di coobbligato ai fini del rilascio di fideiussioni; crediti asseritamente acquisiti da una terza società e poi compensati; somma versata quale 'fondo premi speciali'. Il tribunale ha rigettato l’opposizione rilevando, per ciascuna voce, la mancanza di prova adeguata, in particolare della data certa delle scritture private e dell’effettiva esistenza dei rapporti e dei crediti dedotti. La società soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2704, 2729, 2697, 1372 c.c., degli artt. 93, 98 e 99 l.fall. e degli artt. 115 e 132 c.p.c., sostenendo che la data certa dei contratti di co-fideiussione derivasse dal richiamo contenuto nelle fatture elettroniche e in altri documenti; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 93, 98 e 99 l.fall. e degli artt. 115, 132 e 210 c.p.c., lamentando che il giudice di merito avesse omesso di considerare prove documentali dell’esistenza dei contratti di coobbligazione. In sostanza, entrambi i motivi miravano a rimettere in discussione la valutazione delle prove documentali e la ricostruzione dei fatti operata dal tribunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero formulate in modo promiscuo, cumulando e confondendo vizi di violazione di legge, errores in procedendo e vizi motivazionali, senza una specifica e autonoma articolazione dei singoli motivi. Inoltre, ha osservato che le doglianze, pur formalmente costruite come violazioni di legge, tendevano in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e dei documenti esaminati dal giudice di merito, attività non consentita in sede di legittimità. La Corte ha anche ribadito che l’accertamento della data di una scrittura privata non autenticata e la valutazione della sua idoneità probatoria spettano al giudice di merito, se sorrette da motivazione congrua. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 98 l.fall.
è richiamato come base dell’opposizione allo stato passivo e del successivo vaglio di legittimità, ma la Corte non ne enuncia una regola autonoma nel merito
art. 99 l.fall.
è richiamato per il giudizio di opposizione allo stato passivo e per ribadire che il ricorso in cassazione non può trasformarsi in un riesame del merito
art. 93 l.fall.
richiamato nel ricorso, senza una specifica statuizione interpretativa autonoma
art. 2704 c.c.
la data certa di una scrittura privata non autenticata è accertamento rimesso al giudice di merito; non basta in cassazione contrapporre una diversa lettura degli elementi documentali
art. 2729 c.c.
richiamato nel primo motivo, ma la Corte lo considera nell’ambito di censure di merito, non scrutinabili come tali in cassazione
art. 2697 c.c.
è richiamato come norma sulla ripartizione dell’onere probatorio, ma la Corte osserva che le doglianze miravano in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio
art. 1372 c.c.
richiamato nel primo motivo, senza specifica interpretazione autonoma
art. 115 c.p.c.
la sua violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o al di fuori dei poteri officiosi; non è deducibile per contestare il diverso peso attribuito alle prove
art. 116 c.p.c.
la valutazione e selezione delle prove è riservata al giudice di merito, che può attribuire maggior forza di convincimento ad alcune risultanze rispetto ad altre
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
la motivazione è sufficiente se indica le ragioni del convincimento in modo da rendere implicitamente rigettate le argomentazioni incompatibili
art. 210 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo, senza una specifica interpretazione autonoma
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve articolare censure specifiche e non promiscue; non è ammesso cumulare in modo confuso violazione di legge e vizio motivazionale
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
per il vizio ex art. 360, n. 5, il ricorrente deve indicare in modo puntuale il fatto storico e il dato documentale rilevante
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato insieme all’art. 366, n. 6, per l’onere di specifica indicazione dei documenti e del fatto storico asseritamente omesso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. 228/2012
richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere formulate in modo specifico e riconducibile in maniera chiara a uno dei motivi tassativi previsti dall’art. 360 c.p.c.; è inammissibile un’esposizione promiscua che cumuli violazione di legge, errores in procedendo e vizi motivazionali senza netta separazione.
- Non è consentito utilizzare formalmente la violazione di legge per ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove: quando la doglianza mira a contestare la ricostruzione probatoria del giudice di merito, essa è inammissibile in cassazione.
- La deduzione del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione precisa del fatto storico omesso, del dato da cui risulta, del momento processuale in cui è stato discusso e della sua decisività; la mera contestazione della lettura delle prove non basta.
- L’accertamento della data certa di una scrittura privata non autenticata e la verifica della sua idoneità probatoria costituiscono apprezzamenti riservati al giudice di merito, sindacabili in cassazione solo nei limiti del controllo di legittimità sulla motivazione.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi, non quando attribuisce maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.
- La motivazione è sufficiente quando espone le ragioni essenziali del convincimento, anche senza confutare analiticamente ogni argomento delle parti, purché consenta di comprendere il percorso logico della decisione.
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