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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05236/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

Una società ha proposto opposizione allo stato passivo ex artt. 98 e 99 l.fall. contro il decreto del tribunale che aveva negato l’ammissione, in prededuzione, di un credito complessivo di euro 319.705,58. Il credito era articolato in tre voci: corrispettivo per l’assunzione della qualità di coobbligato ai fini del rilascio di fideiussioni; crediti asseritamente acquisiti da una terza società e poi compensati; somma versata quale 'fondo premi speciali'. Il tribunale ha rigettato l’opposizione rilevando, per ciascuna voce, la mancanza di prova adeguata, in particolare della data certa delle scritture private e dell’effettiva esistenza dei rapporti e dei crediti dedotti. La società soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2704, 2729, 2697, 1372 c.c., degli artt. 93, 98 e 99 l.fall. e degli artt. 115 e 132 c.p.c., sostenendo che la data certa dei contratti di co-fideiussione derivasse dal richiamo contenuto nelle fatture elettroniche e in altri documenti; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 93, 98 e 99 l.fall. e degli artt. 115, 132 e 210 c.p.c., lamentando che il giudice di merito avesse omesso di considerare prove documentali dell’esistenza dei contratti di coobbligazione. In sostanza, entrambi i motivi miravano a rimettere in discussione la valutazione delle prove documentali e la ricostruzione dei fatti operata dal tribunale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero formulate in modo promiscuo, cumulando e confondendo vizi di violazione di legge, errores in procedendo e vizi motivazionali, senza una specifica e autonoma articolazione dei singoli motivi. Inoltre, ha osservato che le doglianze, pur formalmente costruite come violazioni di legge, tendevano in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e dei documenti esaminati dal giudice di merito, attività non consentita in sede di legittimità. La Corte ha anche ribadito che l’accertamento della data di una scrittura privata non autenticata e la valutazione della sua idoneità probatoria spettano al giudice di merito, se sorrette da motivazione congrua. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    è richiamato come base dell’opposizione allo stato passivo e del successivo vaglio di legittimità, ma la Corte non ne enuncia una regola autonoma nel merito

  • art. 99 l.fall.

    è richiamato per il giudizio di opposizione allo stato passivo e per ribadire che il ricorso in cassazione non può trasformarsi in un riesame del merito

  • art. 93 l.fall.

    richiamato nel ricorso, senza una specifica statuizione interpretativa autonoma

  • art. 2704 c.c.

    la data certa di una scrittura privata non autenticata è accertamento rimesso al giudice di merito; non basta in cassazione contrapporre una diversa lettura degli elementi documentali

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nel primo motivo, ma la Corte lo considera nell’ambito di censure di merito, non scrutinabili come tali in cassazione

  • art. 2697 c.c.

    è richiamato come norma sulla ripartizione dell’onere probatorio, ma la Corte osserva che le doglianze miravano in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio

  • art. 1372 c.c.

    richiamato nel primo motivo, senza specifica interpretazione autonoma

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o al di fuori dei poteri officiosi; non è deducibile per contestare il diverso peso attribuito alle prove

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione e selezione delle prove è riservata al giudice di merito, che può attribuire maggior forza di convincimento ad alcune risultanze rispetto ad altre

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è sufficiente se indica le ragioni del convincimento in modo da rendere implicitamente rigettate le argomentazioni incompatibili

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo, senza una specifica interpretazione autonoma

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve articolare censure specifiche e non promiscue; non è ammesso cumulare in modo confuso violazione di legge e vizio motivazionale

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    per il vizio ex art. 360, n. 5, il ricorrente deve indicare in modo puntuale il fatto storico e il dato documentale rilevante

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 366, n. 6, per l’onere di specifica indicazione dei documenti e del fatto storico asseritamente omesso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere formulate in modo specifico e riconducibile in maniera chiara a uno dei motivi tassativi previsti dall’art. 360 c.p.c.; è inammissibile un’esposizione promiscua che cumuli violazione di legge, errores in procedendo e vizi motivazionali senza netta separazione.
  • Non è consentito utilizzare formalmente la violazione di legge per ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove: quando la doglianza mira a contestare la ricostruzione probatoria del giudice di merito, essa è inammissibile in cassazione.
  • La deduzione del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione precisa del fatto storico omesso, del dato da cui risulta, del momento processuale in cui è stato discusso e della sua decisività; la mera contestazione della lettura delle prove non basta.
  • L’accertamento della data certa di una scrittura privata non autenticata e la verifica della sua idoneità probatoria costituiscono apprezzamenti riservati al giudice di merito, sindacabili in cassazione solo nei limiti del controllo di legittimità sulla motivazione.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi, non quando attribuisce maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.
  • La motivazione è sufficiente quando espone le ragioni essenziali del convincimento, anche senza confutare analiticamente ogni argomento delle parti, purché consenta di comprendere il percorso logico della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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