Cassazione Civile, Ordinanza n. 00543/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo nullità della decisione di appello per mancata convocazione del curatore fallimentare dopo la dichiarazione di fallimento e la riassunzione del giudizio. Ha ritenuto assorbiti gli altri due motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativa all'anno d'imposta 2007, fondato sul recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili e dell'IVA considerata indebitamente detratta in relazione a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo provata dall'Amministrazione l'inesistenza delle operazioni sulla base di elementi indiziari e non sufficiente la prova contraria della contribuente, consistita essenzialmente nella produzione di pagamenti tracciati. In cassazione la curatela ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per omessa convocazione del curatore fallimentare, dopo l'interruzione del giudizio per fallimento e la riassunzione dell'Agenzia mediante istanza di trattazione; 2) violazione delle norme sull'accertamento e dell'onere della prova, sostenendo che la CTR aveva valorizzato anche elementi introdotti per la prima volta in appello dall'Ufficio; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi all'effettività delle operazioni e alla documentazione prodotta sul noleggio di attrezzature, sui contratti di appalto e sui pagamenti eseguiti.
Norme richiamate
art. 43 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario, la sopravvenuta dichiarazione di fallimento comporta il trasferimento della legittimazione processuale al curatore per le controversie relative a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della nullità per lesione del contraddittorio e del diritto di difesa.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della nullità per vizi della vocatio in ius / del contraddittorio.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel secondo motivo come norma sull'accertamento fiscale e sulla validità della pretesa impositiva.
art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato nel secondo motivo con riferimento alla disciplina dell'IVA e all'accertamento della pretesa tributaria.
art. 24 Cost.
Richiamato nel secondo motivo a tutela del diritto di difesa.
Richiamato nel secondo motivo in tema di riparto dell'onere della prova.
Richiamato nel secondo motivo in tema di presunzioni semplici poste a base dell'accertamento.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro del motivo di nullità della sentenza per violazione del contraddittorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di violazione di legge dedotto contro la decisione di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro del motivo di omesso esame di fatti decisivi.
art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992
La comunicazione della data di udienza è funzione essenziale di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa; l'omissione determina nullità della decisione.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
Rende applicabile al giudizio di appello la disciplina della comunicazione dell'udienza prevista per il processo tributario.
Richiamato per affermare il trasferimento al curatore della legittimazione nei rapporti patrimoniali del fallito.
Richiamato come eccezione ai casi in cui il fallito conserva la capacità di stare in giudizio per diritti strettamente personali.
art. 143 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
Richiamato in parallelo alla disciplina fallimentare sulla legittimazione processuale del curatore.
Richiamato in parallelo alla disciplina fallimentare come eccezione per diritti di natura strettamente personale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, se il giudizio è interrotto per fallimento, la prosecuzione o riassunzione deve assicurare la partecipazione del curatore fallimentare, che è il soggetto legittimato a rappresentare la massa nelle controversie patrimoniali rientranti nel fallimento.
- La comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza nel processo tributario svolge una funzione essenziale di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa: la sua omissione nei confronti della parte legittimata determina nullità della decisione, anche in appello.
- Quando un motivo di ricorso conduce alla cassazione della sentenza per vizio processuale assorbente, gli ulteriori motivi che investono il merito dell'accertamento restano assorbiti e non richiedono esame.
- In presenza di fallimento del contribuente, la notifica degli atti processuali indirizzati alla società fallita presso il vecchio difensore domiciliatario non è sufficiente se non risulta coinvolto anche il curatore fallimentare, salvo i casi in cui la legge consenta al fallito di stare in giudizio per diritti strettamente personali.
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