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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00443/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento per contributi dovuti alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. 335/1995, relativi all'attività libero-professionale svolta nell'anno 2009. La corte d'appello aveva confermato l'annullamento del provvedimento di primo grado non già negando il credito contributivo, ma ritenendo prescritto il credito dell'INPS. L'INPS ha impugnato per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c. in relazione alla disciplina della Gestione separata e alle norme sul versamento/conseguente obbligo dichiarativo, sostenendo che la prescrizione fosse stata sospesa per doloso occultamento del debito, in ragione dell'omessa compilazione del c.d. quadro RR da parte dell'avvocato iscritto d'ufficio. La Corte ha affrontato anche d'ufficio il tema della corretta decorrenza della prescrizione, ritenendo non formato giudicato interno sulla questione, poiché la statuizione sulla prescrizione, nel caso concreto, dipendeva anche dal differimento del termine di versamento previsto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto errata la decorrenza della prescrizione fissata dalla corte territoriale al 16 giugno 2010, perché occorreva invece considerare il differimento del termine di versamento al 6 luglio 2010 previsto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché verifichi se la richiesta dell'INPS sia intervenuta prima della maturazione della prescrizione così correttamente individuata.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 26-31, L. 335/1995

    disciplina l'obbligo contributivo alla Gestione separata richiamata per fondare la pretesa dell'INPS.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato ai fini della decorrenza della prescrizione del credito contributivo.

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere la sospensione della prescrizione in caso di doloso occultamento del debito.

  • art. 18, comma 12, D.L. 98/2011

    citato in relazione alla disciplina del versamento/contribuzione richiamata nel motivo di ricorso.

  • art. 1 D.Lgs. 462/1997

    richiamato nel quadro normativo relativo agli adempimenti contributivi e dichiarativi.

  • art. 10, comma 1, D.Lgs. 241/1997

    richiamato in collegamento con gli obblighi dichiarativi e di versamento contributivo.

  • art. 1, comma 1, d.P.C.m. 10 giugno 2010

    considerato dalla Corte come fonte del differimento del termine di versamento dei contributi al 6 luglio 2010.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a base del motivo di ricorso per violazione di legge.

Massime di principio

  • In materia di prescrizione dei contributi previdenziali, il dies a quo va individuato tenendo conto dell'effettivo termine di scadenza del versamento, inclusi gli eventuali differimenti normativamente previsti, senza maggiorazioni non contemplate dalla disciplina applicabile.
  • La statuizione sulla prescrizione non si consolida come giudicato interno quando la questione impugnata investe la correttezza della decorrenza del termine e, quindi, uno degli elementi della fattispecie estintiva del credito; l'impugnazione su uno di tali elementi riapre la cognizione sull'intera statuizione.
  • Il giudice, quando deve stabilire la decorrenza della prescrizione, non è vincolato dalle sole allegazioni delle parti, potendo e dovendo verificare d'ufficio il corretto termine giuridico di scadenza rilevante.
  • La mancata compilazione di un modulo dichiarativo da parte del contribuente può essere invocata quale indice di occultamento doloso del debito solo se ne ricorrono effettivamente i presupposti, ma nel caso esaminato la decisione è stata risolta principalmente sul diverso profilo della decorrenza della prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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