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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00449/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

Una pensionata aveva ottenuto in primo grado la declaratoria di illegittimità della trattenuta operata sulla pensione di anzianità dalla Cassa a titolo di contributo di solidarietà, con condanna alla restituzione delle somme trattenute. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che la Cassa non avesse il potere di introdurre un prelievo di quel tipo, riservato alla legge, e che il credito restitutorio non fosse prescritto secondo il termine decennale. In cassazione la Cassa ha proposto tre motivi: 1) violazione delle norme che disciplinano i poteri regolamentari degli enti previdenziali privatizzati e di varie disposizioni costituzionali, sostenendo la legittimità del regolamento e della delibera che avevano introdotto il contributo di solidarietà; 2) violazione delle medesime norme per non avere la Corte territoriale considerato l'asserito ampliamento dei poteri normativi degli enti privatizzati, anche alla luce dell'interpretazione autentica richiamata dalla legge di stabilità 2014; 3) violazione delle norme sulla prescrizione, per avere applicato il termine decennale invece di quello quinquennale ai crediti relativi ai ratei antecedenti al febbraio 2014.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, tramite regolamento o delibera, prelievi patrimoniali su trattamenti pensionistici già determinati, come il contributo di solidarietà, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta riservata al legislatore ai sensi dell'art. 23 Cost. e comunque incompatibile con il principio del pro rata. Ha respinto anche il terzo motivo affermando che la differenza tra quanto effettivamente corrisposto e quanto trattenuto illegittimamente non integra un credito "pagabile" e liquido/esigibile soggetto alla prescrizione quinquennale dell'art. 2948 c.c., ma al termine ordinario decennale. È stata inoltre disposta, come conseguenza del rigetto, l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato, senza statuizione sulle spese per la parte intimata non costituita.

Norme richiamate

  • art. 2, D.Lgs. n. 509/1994

    Richiamato per delimitare i poteri degli enti previdenziali privatizzati; non consente di introdurre contributi di solidarietà su pensioni già determinate.

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC

    È la base regolamentare della trattenuta contestata, ritenuta illegittima nella parte in cui introduce il contributo di solidarietà.

  • Delibera CNPADC del 27.6.2013

    Atto applicativo/regolamentare posto a fondamento della trattenuta, non idoneo a imporre un prelievo patrimoniale non previsto dalla legge.

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    Norma richiamata in tema di poteri degli enti previdenziali privatizzati e principio del pro rata.

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    Richiamato quale norma di coordinamento/interpretazione dei poteri regolamentari degli enti privatizzati.

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    Invocato come interpretazione autentica dall'ente ricorrente; la Corte non ne ha tratto un ampliamento tale da legittimare il prelievo.

  • art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo sui limiti e poteri degli enti previdenziali privatizzati.

  • art. 3 Cost.

    Norma costituzionale invocata dalla ricorrente; la Corte ribadisce la compatibilità del principio del pro rata con il divieto di prelievi non legislativi.

  • art. 23 Cost.

    Le prestazioni patrimoniali imposte, come il contributo di solidarietà su pensioni già determinate, possono essere introdotte solo dalla legge.

  • art. 38 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina previdenziale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 2946 c.c.

    Termine ordinario di prescrizione applicato dalla Corte alla domanda di ripristino della pensione nella sua integrità.

  • art. 2948 c.c.

    La Corte esclude l'applicazione del termine quinquennale perché il credito non era liquido ed esigibile nei termini prospettati dalla ricorrente.

  • art. 129, r.d.l. n. 1827/1935

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prescrizione.

  • art. 47-bis, d.P.R. n. 639/1970

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prescrizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta definita in camera di consiglio non partecipata.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono, tramite regolamento o delibera, imporre prelievi patrimoniali sui trattamenti pensionistici già determinati, se tali prelievi non incidono sui criteri di calcolo della prestazione ma operano come trattenute autonome: in tal caso il potere di imposizione spetta al legislatore ai sensi dell'art. 23 Cost.
  • Il principio del pro rata impedisce interventi dell'ente che alterino in peius, con efficacia sostanzialmente retroattiva, la misura di un trattamento pensionistico già in godimento secondo i criteri applicabili al momento della maturazione.
  • Quando il pensionato agisce per il ripristino dell'integrità della prestazione a fronte di trattenute illegittime operate unilateralmente dall'ente, la differenza tra importo dovuto e importo corrisposto non va trattata come credito periodico liquido ed esigibile soggetto al termine quinquennale dell'art. 2948 c.c., ma come pretesa soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.
  • Ai fini della prescrizione, occorre distinguere la domanda di riliquidazione di un trattamento pensionistico dalla domanda di restituzione/ripristino conseguente a una trattenuta indebita: solo nel primo caso può rilevare il regime dei ratei periodici, mentre nel secondo la pretesa riguarda il recupero di somme illegittimamente sottratte alla prestazione.
  • L'interpretazione di norme che attribuiscono poteri agli enti previdenziali privatizzati deve essere restrittiva quando si traduca nell'introduzione di prestazioni patrimoniali a carico degli iscritti o dei pensionati, essendo necessaria una base legislativa espressa.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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