Cassazione Civile, Ordinanza n. 00441/2023 del 11/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia origina dall'opposizione a un avviso di addebito emesso per contributi dovuti alla Gestione separata in relazione all'attività libero-professionale svolta nell'anno 2009. La corte d'appello aveva confermato l'accoglimento dell'opposizione e aveva dichiarato prescritti i contributi richiesti dall'INPS. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., in relazione all'art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, all'art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011, all'art. 1 d.lgs. n. 462/1997 e all'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 241/1997. Secondo il ricorrente, la corte territoriale avrebbe errato nell'escludere la sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito, ritenendo irrilevante l'omessa compilazione del cd. quadro RR da parte del professionista iscritto d'ufficio alla gestione separata. La Corte di cassazione, inoltre, ha esaminato d'ufficio la corretta individuazione del dies a quo della prescrizione, rilevando che non vi era giudicato interno sulla questione e che la decorrenza andava individuata tenendo conto della proroga del termine di versamento prevista dal d.P.C.m. 10 giugno 2010.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, perché riesamini la prescrizione alla luce del corretto dies a quo, ossia del termine prorogato al 6 luglio 2010, e verifichi se la richiesta contributiva sia stata proposta prima della maturazione della prescrizione. Il rinvio è stato disposto anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo è stato proposto per violazione di legge.
Richiamato in tema di decorrenza della prescrizione, da valutare anche alla luce del termine prorogato per il versamento contributivo.
Invocato per sostenere la sospensione della prescrizione in caso di doloso occultamento del debito.
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
Richiamato quale disciplina della Gestione separata e dell'obbligo contributivo.
art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
Richiamato nel quadro della disciplina dei contributi dovuti alla Gestione separata.
Richiamato in relazione alla riscossione e al controllo dei versamenti.
art. 10, comma 1, d.lgs. n. 241/1997
Richiamato in relazione agli obblighi dichiarativi e di versamento dei contributi.
art. 1, comma 1, d.P.C.m. 10 giugno 2010
Ha prorogato al 6 luglio 2010 il termine di versamento dei contributi per l'anno 2009; la decorrenza della prescrizione va computata da tale scadenza prorogata.
Massime di principio
- Quando la prescrizione di un credito contributivo dipende da una pluralità di elementi della fattispecie estintiva, l'impugnazione anche solo di uno di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione di prescrizione, salvo che si sia formato un giudicato interno specifico e autonomo sul punto.
- Il dies a quo della prescrizione dei contributi va individuato tenendo conto dell'effettiva scadenza del versamento, comprensiva di eventuali proroghe normative; non può essere assunto il termine ordinario se una disciplina speciale ha differito la scadenza.
- Nel giudizio di legittimità, il giudice può e deve esaminare d'ufficio la corretta decorrenza della prescrizione quando la questione di diritto sia rilevante ai fini della statuizione impugnata e non vi sia giudicato sulla relativa componente.
- L'omessa compilazione del quadro dichiarativo non esclude, di per sé, la necessità di verificare in concreto il corretto momento iniziale della prescrizione del credito contributivo, dovendosi prima accertare la data legale di esigibilità del contributo.
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