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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00448/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda la legittimità di una trattenuta applicata dalla cassa previdenziale sulla pensione di un proprio iscritto, a titolo di contributo di solidarietà, prevista dal regolamento dell'ente approvato con D.M. 14 luglio 2014. Il tribunale aveva ritenuto illegittime le trattenute e aveva condannato l'ente alla restituzione delle somme; la corte d'appello ha confermato tale decisione. In cassazione l'ente ha proposto due motivi di ricorso, entrambi ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: con il primo ha denunciato violazione delle norme che disciplinano l'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati e degli articoli costituzionali evocati, sostenendo che la trattenuta fosse legittima perché rientrante nei poteri dell'ente e non eccedente i limiti dell'autonomia normativa; con il secondo ha sostenuto che la normativa sopravvenuta avrebbe ampliato i poteri regolamentari degli enti privatizzati, consentendo anche norme incidenti sul quantum del trattamento pensionistico, purché ragionevoli. Il pensionato ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, trattandoli congiuntamente, i due motivi dell'ente ricorrente, ribadendo l'orientamento consolidato secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, con atto regolamentare, un contributo di solidarietà su pensioni già determinate secondo i criteri applicabili, perché un tale prelievo non incide sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico ma introduce una prestazione patrimoniale imposta, riservata alla legge ai sensi dell'art. 23 Cost. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    viene utilizzato come norma processuale per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso

  • art. 2, D.Lgs. n. 509/1994

    richiamato quale base dell'autonomia normativa dell'ente previdenziale privatizzato, ma ritenuto non idoneo a legittimare il prelievo contestato

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC

    disposizione regolamentare che prevedeva il contributo di solidarietà, giudicata inefficace nella parte in cui imponeva la trattenuta

  • Delibera CNPADC del 28 ottobre 2008

    atto regolamentare richiamato a fondamento della trattenuta, ma non sufficiente a legittimarla

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    norma invocata per sostenere il potere regolamentare degli enti previdenziali privatizzati

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    richiamato come modifica della disciplina del potere normativo degli enti privatizzati

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    invocato come interpretazione autentica dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, ma non ritenuto idoneo a consentire il prelievo su pensioni già determinate

  • art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011

    norma richiamata nel primo motivo a sostegno dell'autonomia dell'ente

  • art. 3 Cost.

    evocato nel ricorso, senza che la Corte vi ravvisasse un profilo utile ad accogliere la censura

  • art. 23 Cost.

    richiamato dalla Corte per affermare che l'imposizione di prestazioni patrimoniali è riservata alla legge

  • art. 38 Cost.

    richiamato nel ricorso quale parametro costituzionale dell'autonomia previdenziale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati, pur disponendo di autonomia regolamentare finalizzata all'equilibrio di bilancio e alla stabilità della gestione, non possono introdurre con atto interno una trattenuta che non incida sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico già maturato.
  • Un contributo di solidarietà imposto su una pensione già determinata non è un criterio di quantificazione della prestazione, ma integra una prestazione patrimoniale imposta, la cui istituzione spetta alla legge ai sensi dell'art. 23 Cost.
  • La sopravvenuta evoluzione normativa sull'autonomia degli enti previdenziali privatizzati non consente di derogare fino al punto di autorizzare prelievi regolamentari sulle pensioni in pagamento, se ciò comporta violazione del principio del pro rata e altera il trattamento già consolidato.
  • In sede di legittimità, il ricorso che riproponga questioni già risolte in senso consolidato dalla giurisprudenza di cassazione è infondato quando non offra argomenti idonei a superare quel precedente orientamento.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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