Cassazione Civile, Ordinanza n. 00442/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la debenza di contributi alla Gestione separata INPS per l'anno 2009. La professionista aveva proposto opposizione avverso il provvedimento che le richiedeva il pagamento, ottenendo in appello la conferma dell'accoglimento dell'opposizione sul rilievo che i contributi fossero prescritti. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., in relazione alla disciplina della Gestione separata e alle norme sul versamento dei contributi, per avere la corte territoriale escluso la sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito, assumendo che l'iscritta, omettendo di compilare il cd. quadro RR, avrebbe occultato il debito contributivo. La Corte di cassazione, però, ha ritenuto necessario esaminare d'ufficio anche il corretto dies a quo della prescrizione, osservando che non si era formato giudicato interno sulla questione e che la prescrizione, quando dipende anche da un termine di versamento prorogato, non si esaurisce in singoli segmenti autonomi. Ha quindi rilevato che la corte d'appello aveva fatto decorrere la prescrizione dal 16 giugno 2010, senza considerare la proroga al 6 luglio 2010 prevista dal d.P.C.m. 10 giugno 2010.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, per un nuovo esame della decorrenza della prescrizione e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione è fondata sul rilievo che il termine di prescrizione contributiva andava individuato tenendo conto del differimento del termine di versamento al 6 luglio 2010, sicché la statuizione di merito andava riconsiderata alla luce di tale dies a quo corretto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciata violazione di legge.
art. 2935 c.c.
invocato dall'INPS per contestare la decorrenza della prescrizione, in relazione al momento in cui il diritto poteva essere fatto valere.
art. 2941, n. 8, c.c.
richiamato per sostenere la sospensione della prescrizione in caso di doloso occultamento del debito.
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
richiamato come base normativa dell'iscrizione e contribuzione alla Gestione separata.
art. 18, comma 12, D.L. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. 111/2011
richiamato nel contesto della disciplina contributiva applicabile.
art. 1 del D. Lgs. n. 462/1997
richiamato nel quadro delle disposizioni sul versamento e recupero dei contributi.
art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 241/1997
richiamato nel quadro delle disposizioni sul versamento dei contributi.
art. 1, comma 1, del d.P.C.m. 10 giugno 2010
indicato come norma che differiva al 6 luglio 2010 il termine di versamento dei contributi per l'anno 2009, incidendo sul dies a quo della prescrizione.
Massime di principio
- In materia di prescrizione dei contributi previdenziali, il dies a quo va individuato tenendo conto dell'effettivo termine di versamento, anche quando esso sia stato prorogato da un atto normativo generale; la prescrizione non può decorrere da una scadenza non più attuale.
- La statuizione sulla prescrizione, quando è ancora in discussione il corretto momento iniziale del termine o un elemento che ne definisce la fattispecie, non si cristallizza in giudicato interno sui singoli segmenti isolati della fattispecie estintiva.
- Se la censura investe anche solo uno degli elementi costitutivi della prescrizione, si riapre la cognizione sull'intera questione della statuizione prescrizionale.
- La mancata compilazione del quadro RR può essere dedotta quale indice di doloso occultamento del debito contributivo, ma la verifica dell'effetto sospensivo della prescrizione richiede comunque l'esatta ricostruzione del termine di decorrenza della stessa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00438/2023 del 11/01/2023
- ordinanza_civile · 11 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00441/2023 del 11/01/2023
- ordinanza_civile · 11 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00443/2023 del 11/01/2023
- ordinanza_civile · 11 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00448/2023 del 11/01/2023
- ordinanza_civile · 11 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00449/2023 del 11/01/2023
- ordinanza_civile · 11 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00458/2023 del 11/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →