Cassazione Civile, Ordinanza n. 00438/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento sintetico del reddito, relativi agli anni d'imposta 2006 e 2007, fondati sul c.d. redditometro e su indicatori di capacità contributiva (residenza principale e secondarie, autoveicoli, tra cui un'auto in leasing). Il contribuente impugnava l'atto relativo al 2007 deducendo: un errore materiale nell'indicazione del reddito dichiarato; la mancata considerazione del reddito apportato dai familiari nel calcolo; l'assenza dei presupposti per l'accertamento sintetico perché lo scostamento tra reddito accertato e dichiarato non avrebbe superato il quarto richiesto dalla legge, e comunque non per due annualità. La CTP accoglieva il ricorso, ma la CTR riformava e riteneva legittimo l'accertamento. In cassazione il contribuente deduceva violazione dell'art. 38, quarto comma, d.P.R. 600/1973, nullità della sentenza per omessa considerazione dell'errore materiale e della ripartizione del reddito familiare, e vizio motivazionale per mancata pronuncia sui presupposti del redditometro e sul requisito dello scostamento per almeno due anni.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i motivi e ha rigettato il ricorso. Ha osservato che la censura motivazionale formulata come omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione non era più ammissibile e, comunque, era generica. Nel merito, l'errore materiale sull'indicazione del reddito dichiarato nell'avviso non era decisivo, perché l'Ufficio aveva correttamente effettuato il calcolo sulla base dei valori esatti. Quanto al reddito familiare, la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione dell'Ufficio: anche tenendo conto dell'apporto dei familiari e degli ulteriori oneri considerati, il reddito accertato superava comunque di oltre un quarto quello dichiarato. Infine, il requisito dello scostamento per due annualità risultava integrato perché esisteva un analogo accertamento per l'anno 2006, anch'esso oltre la soglia. Il ricorso è stato dunque respinto, con condanna del contribuente alle spese e con attestazione del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973
"L'ufficio ... può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato ... per due o più periodi di imposta"
L'accertamento sintetico è legittimo quando, sulla base di elementi certi e circostanze di fatto, il reddito complessivo netto accertabile risulti superiore di almeno un quarto a quello dichiarato per almeno due periodi d'imposta; la Corte ha ritenuto corretta la verifica operata dall'Ufficio anche tenendo conto dell'apporto familiare e degli ulteriori oneri considerati.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
È il parametro per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge; il ricorrente lo invocava per contestare l'applicazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
È il parametro per dedurre nullità della sentenza; nel caso concreto la censura era fondata sull'omesso rilievo dell'errore materiale e sulla mancata considerazione del reddito familiare.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
La Corte ha rilevato che la denuncia di motivazione 'omessa, insufficiente o contraddittoria' non era più ammissibile nei termini prospettati e che, in ogni caso, il motivo difettava di specificità.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di vizio motivazionale deve essere specifica e coerente con i limiti dell'art. 360 c.p.c.; non è sufficiente lamentare in modo generico che il giudice di merito non abbia esaminato alcune questioni.
- L'errore materiale contenuto nell'avviso di accertamento non determina di per sé l'illegittimità dell'atto se risulta che, nella sostanza, il calcolo fiscale sia stato effettuato correttamente sui dati effettivi e l'errore non abbia inciso sul risultato finale.
- In materia di accertamento sintetico del reddito, ciò che rileva è la verifica del superamento della soglia legale tra reddito dichiarato e reddito accertabile sulla base di elementi certi; la metodologia di calcolo può essere complessa, ma conta la correttezza del risultato finale.
- Il requisito dello scostamento per almeno due periodi d'imposta deve risultare effettivamente integrato, ma può essere desunto dalla presenza di analoghi accertamenti per annualità diverse, purché entrambi superino la soglia prevista dalla legge.
- Nel valutare la legittimità del redditometro, la Corte verifica se l'Ufficio abbia computato correttamente gli elementi indicatori di capacità contributiva e gli eventuali apporti dimostrati dal contribuente, senza introdurre regole non previste dalla norma sulla c.d. famiglia fiscale.
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