Cassazione Civile, Ordinanza n. 29720/2023 del 26/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il fallimento di una società di costruzioni aveva agito contro una banca e un soggetto mandataria/servicer collegato, chiedendo il risarcimento del danno al patrimonio sociale derivato dall'asserito abuso nell'erogazione del credito tramite finanziamenti e aperture di credito che avevano aumentato l'esposizione debitoria della società. In primo grado la domanda era stata respinta per difetto di legittimazione attiva del curatore; la decisione era stata confermata in appello. In cassazione il fallimento ha dedotto, con due motivi strettamente connessi, la violazione dell'art. 146 l.fall. in relazione agli artt. 2043 e 2055 c.c. e all'art. 185 c.p., sostenendo che il ricorso abusivo al credito integra un illecito concorrente della banca con responsabilità solidale e che il curatore sarebbe legittimato ad agire come azione di massa. Ha inoltre denunciato l'omesso esame della dedotta collusione tra l'ex amministratore e le banche finanziatrici, richiamando anche l'azione ex art. 146 l.fall. in correlazione con l'art. 2393 c.c. per responsabilità degli amministratori e dei terzi concorrenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato preliminarmente la mancata rituale notifica ad una delle parti, ma ha ritenuto superflua l'integrazione del contraddittorio perché il ricorso era prima facie inammissibile. Nel merito processuale ha osservato, da un lato, che il ricorso non rispettava i requisiti di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c. e che il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. era comunque incompatibile con la doppia conforme; dall'altro, che il ricorrente non aveva indicato se e come fossero stati allegati e provati nel giudizio di merito i presupposti dell'azione risarcitoria diretta del curatore, ossia le condotte illecite o di mala gestio degli amministratori e il concorso illecito delle banche. La Corte ha inoltre ritenuto non censurata la ratio autonoma della sentenza impugnata, fondata anche sulla tardività della specificazione della domanda ex art. 2043 c.c., sviluppata solo in comparsa conclusionale. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 146 legge fallimentare
è richiamato come base dell'azione del curatore, ma la Corte evidenzia che nel caso concreto i presupposti della domanda non risultavano specificamente allegati e provati tempestivamente.
art. 2055 c.c.
invocato per affermare una responsabilità solidale della banca con altri autori dell'illecito; la Corte non entra nel merito perché reputa il motivo inammissibile per difetto di specificità e di allegazione.
art. 2043 c.c.
richiamato quale fondamento della pretesa risarcitoria per abuso del credito; la Corte rileva che la relativa domanda era stata prospettata in modo generico e approfondita solo tardivamente.
art. 185 c.p.
citato dal ricorrente in relazione al profilo penale dell'asserito illecito, ma senza decisività autonoma nella decisione.
art. 2393 c.c.
richiamato dal ricorrente per qualificare la domanda come azione di responsabilità verso gli amministratori, ma senza superare il rilievo di genericità e tardività.
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.
art. 366, n. 6, c.p.c.
richiamato per sottolineare l'inammissibilità del ricorso privo di idonea esposizione dei fatti e di specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame è ritenuto inammissibile nel caso di doppia conforme.
art. 360, n. 3, c.p.c.
norma invocata per i motivi di violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
citata come norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve rispettare puntualmente gli oneri di specificità e autosufficienza, indicando in modo preciso fatti, atti e documenti su cui si fonda; in difetto, la censura è inammissibile.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da una ratio decidendi autonoma e non adeguatamente censurata, il ricorso è inammissibile anche se vengono formulate doglianze su profili ulteriori.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile nei casi di doppia conforme, salvo i limiti consentiti dalla disciplina processuale.
- L'azione risarcitoria del curatore fallimentare deve fondarsi su allegazioni specifiche e tempestive circa le condotte illecite degli amministratori e l'eventuale concorso del terzo; non è sufficiente una prospettazione generica dell'abusivo ricorso al credito.
- La domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., se sviluppata solo tardivamente in comparsa conclusionale, non può essere validamente valorizzata in cassazione se la relativa ragione di decisione non viene specificamente censurata.
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