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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18462/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una prestazione lavorativa svolta per anni da un tecnico informatico formalmente assunto da una società appaltatrice, ma impiegato presso la committente. La Corte d'appello aveva ritenuto che gli appalti fossero non genuini, perché l'appaltatrice si sarebbe limitata alla gestione amministrativa del rapporto, mentre la direzione tecnica, l'organizzazione del lavoro e le istruzioni operative erano di fatto impartite dalla committente; di conseguenza aveva dichiarato, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della committente dal 1.10.2009 al 6.12.2013, condannandola a differenze retributive e TFR. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente escluso la genuinità dell'appalto valorizzando elementi non decisivi e ignorando che, in un rapporto altamente specializzato, l'interazione con il personale della committente è fisiologica e non esclude l'autonomia dell'appaltatore; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., richiamando deposizioni testimoniali, contratti, fatture e il sito della società appaltatrice, indicativi della sua capacità imprenditoriale e organizzativa; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza ex art. 32 l. 183/2010; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte d'appello ritenuto non contestato il possesso del titolo di studio necessario per l'inquadramento nel V super del c.c.n.l. Metalmeccanici Industria.

La decisione

La Cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sul merito dell'appalto, osservando che il giudice di merito aveva correttamente applicato i parametri giurisprudenziali sulla intermediazione illecita di manodopera: l'appalto non è genuino quando l'appaltatore fornisce soltanto manodopera, conserva solo compiti amministrativi del rapporto e manca una reale organizzazione autonoma della prestazione finalizzata a un risultato produttivo proprio, mentre il potere direttivo e di controllo resta in capo alla committente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché mirava a una diversa valutazione di plurimi elementi istruttori e non denunciava l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Quanto al terzo motivo, ha rilevato l'effettiva omessa pronuncia sulla decadenza, ma ha corretto la motivazione ex art. 384 c.p.c., ritenendo infondata l'eccezione perché il termine decadenziale di cui agli artt. 6 l. 604/1966 e 32 l. 183/2010 non si applica all'azione del lavoratore che, formalmente dipendente dell'appaltatore, chieda l'accertamento del rapporto subordinato in capo al committente per asserita illiceità dell'appalto, in mancanza di un atto scritto equipollente al recesso; ha escluso anche l'applicabilità analogica dell'art. 39 d.lgs. 81/2015, riferito solo alla somministrazione. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato perché la Corte territoriale aveva tratto la prova del livello di inquadramento dalla mancata contestazione datoriale di un fatto determinante (il possesso della laurea in informatica), mentre le ulteriori doglianze erano inammissibili per difetto di trascrizione del contratto collettivo rilevante. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 29, d.lgs. 276/2003

    Serve a verificare la genuinità dell'appalto: è illecito quando l'appaltatore mette a disposizione mera manodopera senza una reale organizzazione autonoma e senza effettiva assunzione del rischio d'impresa, mentre il potere direttivo resta al committente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il vizio dedotto per la violazione di legge sostanziale; nel caso, è stato escluso perché la sentenza di merito aveva correttamente applicato la disciplina dell'appalto genuino.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione, non la rivalutazione di elementi istruttori plurimi.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia su un motivo di appello costituisce vizio, ma non comporta automaticamente la cassazione con rinvio se il motivo non esaminato è comunque infondato in diritto.

  • art. 32, legge n. 183/2010

    Il termine decadenziale ivi previsto non si applica all'azione del lavoratore formalmente dipendente dell'appaltatore che contesti l'illiceità dell'appalto e chieda l'accertamento del rapporto in capo al committente.

  • artt. 6, commi 1 e 2, legge n. 604/1966

    Il doppio termine di decadenza dall'impugnazione del licenziamento non si estende, in assenza di una comunicazione scritta equipollente al recesso, alla domanda di accertamento del rapporto subordinato in capo al committente per appalto illecito.

  • art. 39, comma 1, d.lgs. 81/2015

    La disposizione, relativa alla somministrazione di lavoro, non è applicabile in via analogica all'appalto illecito.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    Consente alla Cassazione di correggere la motivazione e decidere nel merito quando il motivo non esaminato dal giudice di merito sia infondato in diritto, evitando un inutile rinvio.

  • art. 115 c.p.c.

    Il vizio è escluso se il giudice di merito fonda la decisione su fatti non specificamente contestati dalla controparte.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova dell'inquadramento è stato ritenuto assolto sulla base della non contestazione di un fatto decisivo; non vi è inversione dell'onere probatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memorie.

Massime di principio

  • L'appalto non è genuino quando l'appaltatore si limita a fornire manodopera e a curare gli aspetti amministrativi del rapporto, mentre l'organizzazione della prestazione, il potere direttivo e il controllo effettivo restano al committente.
  • La verifica della genuinità dell'appalto richiede di accertare se l'appaltatore disponga di una reale organizzazione autonoma della prestazione e assuma un rischio d'impresa proprio; in mancanza, l'operazione integra intermediazione illecita di manodopera.
  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. è ammissibile solo se riguarda un fatto storico decisivo, non quando mira a una nuova valutazione di documenti e testimonianze già esaminati o comunque non decisivi singolarmente.
  • L'omessa pronuncia su un motivo di appello non impone automaticamente la cassazione con rinvio se la questione non esaminata è infondata in diritto: la Corte di cassazione può correggere la motivazione e confermare il dispositivo, per ragioni di economia processuale.
  • Le decadenze in materia lavoristica sono di stretta interpretazione e non possono essere estese per analogia a fattispecie diverse da quelle espressamente previste; il termine per impugnare il licenziamento non si applica, in assenza di un recesso scritto, alla domanda del lavoratore formalmente dipendente dell'appaltatore che chieda l'accertamento del rapporto in capo al committente per appalto illecito.
  • La non contestazione di un fatto decisivo può integrare la prova del relativo presupposto senza violare le regole sull'onere della prova, purché il fatto sia effettivamente rilevante ai fini dell'accertamento richiesto.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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