Cassazione Civile, Ordinanza n. 18425/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore dipendente di una società di telecomunicazioni impugnava, insieme ad altri colleghi nelle fasi di merito, il distacco presso un'altra società del gruppo, presso la quale aveva svolto attività di call center e help desk per una commessa ferroviaria. In primo grado e in appello i giudici avevano ritenuto legittimo il distacco, valorizzando l'interesse del datore distaccante ad accrescere la professionalità dei dipendenti nel settore ferroviario e, in un'ottica più ampia, a soddisfare esigenze organizzative e occupazionali del gruppo. Il lavoratore ricorrente deduceva in cassazione, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 30 d.lgs. n. 276 del 2003, sostenendo che mancasse un effettivo interesse del distaccante, poiché l'operazione sarebbe stata in realtà diretta a consentire alla società utilizzatrice di eseguire il servizio in modo meno oneroso rispetto al subappalto, alla somministrazione o all'assunzione diretta. Con il secondo motivo denunciava omesso esame di fatti decisivi e di documenti che, a suo dire, avrebbero escluso la finalità di accrescimento professionale e rivelato la vera funzione elusiva del distacco; riproponeva inoltre le domande di ripristino del rapporto presso la società utilizzatrice e di inquadramento secondo il diverso c.c.n.l. invocato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello si fosse correttamente attenuta al principio secondo cui il distacco è legittimo quando il datore di lavoro distaccante persegua un proprio interesse imprenditoriale, anche non esclusivo, e quando l'operazione realizzi una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione senza snaturare la causa del contratto di lavoro. Nel caso concreto, il giudice di merito aveva accertato in fatto l'esistenza di un interesse del distaccante all'acquisizione, da parte dei dipendenti, di competenze specifiche nel servizio di call center per il settore ferroviario, in vista di future commesse. Le censure del ricorrente sono state ritenute, in parte, infondate perché mirate a contestare la corretta applicazione della norma, ma in realtà dirette a ottenere una diversa valutazione dei fatti e delle prove; in parte, inammissibili perché sotto la veste del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. denunciavano soltanto l'erronea lettura del materiale istruttorio e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 30 d.lgs. n. 276 del 2003
Il distacco è legittimo quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, ponga temporaneamente il lavoratore a disposizione di altro soggetto; l'interesse deve essere imprenditoriale e mantenersi sul piano funzionale, così da rendere il distacco un atto organizzativo dell'impresa e una mera modifica delle modalità esecutive del rapporto.
art. 8, comma 3, d.l. n. 148 del 1993 conv. in L. n. 236 del 1993
"Gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di personale, possono regolare il comando o il distacco di uno o più lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea"
La disposizione disciplina l'ipotesi specifica di comando o distacco fondata su accordi sindacali e sull'esigenza di evitare riduzioni di personale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il vizio di violazione di legge ricorre solo per erronea interpretazione della norma o per erronea sussunzione della fattispecie concreta nell'astratta previsione normativa, non per chiedere una nuova valutazione dei fatti.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non consente di censurare la mera valutazione delle prove.
art. 132 c.p.c.
È richiamato come limite del sindacato di legittimità sulla motivazione, quando si prospetti un vizio motivazionale rilevante.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Norma richiamata per il deposito delle memorie in vista della trattazione in camera di consiglio.
Cass. S.U. n. 8053 del 2014
Richiamata per affermare che il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. non riguarda la rivalutazione delle prove, ma solo l'omesso esame di un fatto decisivo.
Cass. S.U. n. 8054 del 2014
Richiamata nello stesso senso in tema di omesso esame del fatto decisivo.
Cass. S.U. n. 34476 del 2019
Richiamata per ribadire che non è consentito in cassazione sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti storici.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- Il distacco del lavoratore è legittimo quando il datore distaccante conservi un interesse proprio, concreto e funzionale all'operazione, anche se tale interesse si colleghi a esigenze organizzative, formative o produttive del gruppo, purché il distacco resti una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione.
- L'accertamento dell'esistenza dell'interesse del distaccante è questione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale oggi circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Non è configurabile violazione di legge quando il ricorso mira in realtà a ottenere una diversa valutazione degli elementi probatori o una nuova ricostruzione dei fatti, essendo tale operazione estranea al giudizio di legittimità.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non consente di censurare la valutazione complessiva di più elementi istruttori, ma solo la mancata considerazione di un fatto storico decisivo discusso tra le parti.
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