Cassazione Civile, Ordinanza n. 18486/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso presentata dalla banca e dell’adesione della lavoratrice, rilevando che la richiesta era ritualmente formulata e accompagnata da un verbale di conciliazione tra le parti. Di conseguenza ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Non risulta una decisione nel merito sui motivi di ricorso, né sulla validità del licenziamento, poiché la causa si è chiusa per rinuncia con conciliazione.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato da una banca a una dirigente il 26 giugno 2017. La Corte d’appello aveva riformato la decisione di primo grado, qualificando il recesso come nullo per ritorsione e ordinando la reintegrazione, oltre al risarcimento del danno e al versamento dei contributi, con detrazione di quanto aliunde percepito. La banca ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: con il primo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo relativo al comportamento tenuto dalla società al ricevimento di una lettera del 6 marzo 2017, nonché l’omesso esame di un documento prodotto e di una testimonianza; con il secondo ha lamentato l’omesso esame del comportamento della società e delle trattative intercorse tra le parti; con il terzo ha censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 10 L. n. 604/1966, 41 Cost. e 1375 c.c. Tuttavia, prima della decisione, la ricorrente ha rinunciato al ricorso ex art. 390 c.p.c., con adesione della controricorrente, producendo verbale di conciliazione e chiedendo l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per denunciare l’omesso esame di fatti decisivi, documenti e testimonianze; la Corte non si pronuncia nel merito per intervenuta estinzione del giudizio.
La rinuncia al ricorso, con adesione della controparte e produzione del verbale di conciliazione, comporta l’estinzione del giudizio.
Richiamato nel terzo motivo come norma asseritamente violata; nessuna statuizione di merito per l’estinzione del processo.
art. 41 Cost.
Richiamato nel terzo motivo come parametro della censura sulla legittimità del recesso; nessuna decisione nel merito.
Richiamato nel terzo motivo con riferimento alla correttezza e buona fede; nessuna valutazione di merito per la definizione estintiva.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove ritualmente proposta e accettata dalla parte controricorrente, determina l’estinzione del giudizio.
- La produzione di un verbale di conciliazione tra le parti è idonea a sorreggere la richiesta di estinzione del processo quando risulti la volontà univoca di non proseguire il giudizio.
- In presenza di estinzione per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di ricorso e non si pronuncia sulla fondatezza delle censure di merito o processuali.
- La declaratoria di estinzione preclude ogni valutazione sulla legittimità sostanziale del licenziamento controverso.
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