Cassazione Civile, Ordinanza n. 18489/2023 del 28/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia trae origine da un licenziamento collettivo intimato a un dipendente con lettera del 20 dicembre 2017, nell'ambito di una procedura regolata da accordi sindacali. I giudici di merito avevano ritenuto illegittimo il recesso perché, nella selezione dei lavoratori da licenziare, la società aveva predisposto due graduatorie distinte, una per i comandanti e una per i primi ufficiali, criterio non previsto negli accordi finali e non richiamato nella comunicazione conclusiva della procedura. Il Tribunale, in sede di opposizione ex art. 1, comma 51, L. n. 92/2012, aveva confermato l'illegittimità del licenziamento, l'ordine di reintegrazione già eseguito e aveva quantificato il risarcimento, con detrazione dell'aliunde perceptum. La Corte d'appello aveva confermato. In Cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 4, commi 3 e 9, e 5, commi 1 e 2, L. n. 223/1991, sostenendo che la distinzione tra comandanti e primi ufficiali fosse legittima; 2) violazione dell'art. 5, comma 3, L. n. 223/1991 e dell'art. 18, commi 4-7, L. n. 300/1970, per avere applicato la tutela reintegratoria anziché quella meramente risarcitoria; 3) violazione dell'art. 18, comma 4, L. n. 300/1970, per aver detratto l'aliunde perceptum dall'intero ammontare delle retribuzioni maturate dal licenziamento anziché dalle sole 12 mensilità massime; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese, assumendo la soccombenza reciproca.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la graduatoria separata per comandanti e primi ufficiali costituiva un criterio ulteriore non previsto dagli accordi sindacali finali, dunque una violazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo, e non un semplice vizio di motivazione della procedura; perciò era corretta la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, St. lav., richiamata dall'art. 5, comma 3, L. n. 223/1991. Ha respinto anche il terzo motivo, affermando che l'aliunde perceptum va detratto dall'indennità risarcitoria calcolata dalla data del licenziamento fino alla reintegrazione effettiva, entro il limite delle 12 mensilità, e non già da un importo astratto sganciato dal periodo di estromissione. Ha infine escluso la soccombenza reciproca rilevante ai fini delle spese, richiamando il principio per cui l'accoglimento solo ridotto di una domanda unitaria non la configura. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1, comma 51, L. n. 92/2012
norma processuale che disciplina l'opposizione nel rito speciale contro i provvedimenti in materia di licenziamento; richiamata come base del giudizio di merito.
art. 4, commi 3 e 9, L. n. 223/1991
richiamato per affermare che i criteri di scelta nel licenziamento collettivo devono essere quelli risultanti dagli accordi e dalla comunicazione finale della procedura.
art. 5, commi 1, 2 e 3, L. n. 223/1991
la violazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo comporta l'applicazione della tutela reintegratoria richiamata dall'art. 18, comma 4, St. lav.; il vizio formale di esplicitazione dei criteri non ricorre quando venga introdotto un criterio non previsto.
art. 18, commi 4, 5, 6 e 7, L. n. 300/1970
la Corte distingue tra violazione sostanziale dei criteri di scelta, che attiva la reintegrazione, e semplice difetto di motivazione, che darebbe luogo alla tutela più attenuata; nel caso concreto ha ritenuto applicabile la tutela reintegratoria attenuata.
la soccombenza determina la condanna alle spese della parte che perde il giudizio.
la soccombenza reciproca non ricorre per il solo accoglimento parziale di una domanda unitaria, potendo al più giustificare la compensazione se ne sussistono i presupposti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel licenziamento collettivo, i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in esubero devono risultare dagli accordi sindacali e dalla comunicazione conclusiva della procedura; non è consentito introdurre criteri ulteriori o autonomi non previsti, neppure se discussi nella fase iniziale della procedura.
- Quando viene violato in modo sostanziale il criterio di scelta nel licenziamento collettivo, non si è di fronte a un mero vizio formale di comunicazione, ma a un'illegittimità che comporta la tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, St. lav., richiamato dall'art. 5, comma 3, L. n. 223/1991.
- Nella tutela reintegratoria attenuata, il risarcimento va calcolato dalla data del licenziamento fino alla reintegrazione effettiva, con detrazione dell'aliunde perceptum maturato nel periodo di estromissione e nel limite massimo delle dodici mensilità.
- La soccombenza reciproca non deriva dal solo accoglimento parziale di una domanda unitaria; in tal caso il giudice può al più compensare le spese, ma resta possibile la condanna della parte integralmente soccombente.
- Ai fini della qualificazione del vizio in materia di licenziamento collettivo, conta la sostanza della violazione dei criteri di scelta e non la mera etichetta formale attribuita alla censura.
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