Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18438/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dalla domanda di alcuni vigili del fuoco volontari volta a ottenere dal Ministero dell'interno il pagamento di somme a titolo di trattamento di fine rapporto maturato per l'attività prestata presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello di Napoli aveva confermato, ritenendo che l'attività dei volontari si inserisse nell'organizzazione del Corpo secondo uno schema di subordinazione gerarchica, con doveri, attribuzioni e responsabilità assimilabili a quelli del personale di ruolo; aveva inoltre valorizzato l'art. 10 del d.lgs. n. 139 del 2006, interpretando il trattamento economico ivi previsto in senso onnicomprensivo e quindi comprensivo anche del TFR. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2120 e 2094 c.c. e delle norme speciali sul personale volontario dei vigili del fuoco, sostenendo che la legge esclude espressamente un rapporto di impiego e configura soltanto un rapporto di servizio/funzionale, connesso a esigenze straordinarie ed eccezionali; da ciò deriverebbe l'insussistenza del diritto al TFR, non ricompreso tra le voci retributive espressamente previste dall'art. 10 del d.lgs. n. 139 del 2006.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, richiamando un orientamento ormai consolidato secondo cui il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco non è legato all'Amministrazione da un rapporto di impiego, ma da un rapporto di servizio meramente funzionale. Ha quindi escluso che i vigili volontari possano rivendicare il trattamento di fine rapporto, perché il TFR presuppone un rapporto di lavoro subordinato o comunque un rapporto di impiego, mentre l'art. 10 del d.lgs. n. 139 del 2006 commisura l'emolumento solo alle voci espressamente indicate e non può essere interpretato come parificazione integrale al trattamento dei dipendenti di ruolo. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda dei lavoratori. Le spese dell'intero processo sono state compensate integralmente per la complessità della questione e per il fatto che l'orientamento risolutivo si è consolidato solo successivamente alla decisione di merito.

Norme richiamate

  • art. 2120 c.c.

    richiamato dal ricorrente per negare la spettanza del TFR in assenza di un rapporto di lavoro subordinato/di impiego

  • art. 2094 c.c.

    richiamato dal ricorrente per escludere la qualificazione subordinata del rapporto dei vigili volontari

  • art. 6 d.lgs. n. 139 del 2006

    "Il personale volontario non è legato da un rapporto di impiego all'Amministrazione"

    la Corte lo interpreta come previsione espressa di esclusione del rapporto di impiego del personale volontario

  • art. 8 d.lgs. n. 139 del 2006

    richiamato nel ricorso tra le norme che disciplinano il personale volontario e ne escludono l'inquadramento come impiego

  • art. 10 d.lgs. n. 139 del 2006

    la Corte lo interpreta come norma che prevede un trattamento economico commisurato solo alle voci espressamente indicate, senza includere il TFR; conferma la natura di rapporto di servizio

  • art. 1, comma 3, d.P.R. n. 76 del 2004

    "Il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego con l'Amministrazione"

    costituisce una chiara esclusione normativa del rapporto di impiego con l'Amministrazione

  • art. 22 d.P.R. n. 76 del 2004

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell'esclusione del rapporto di impiego

  • art. 4, comma 11, l. n. 183 del 2011

    richiamato nel ricorso nel quadro delle disposizioni sulle esclusioni del lavoro a termine e sui richiami in servizio dei volontari

  • art. 14 l. n. 183 del 2011

    richiamato nel ricorso a sostegno dell'impianto normativo che esclude la configurabilità di un rapporto di impiego

  • art. 4, comma 12, l. n. 183 del 2011

    ha integrato l'art. 10 del d.lgs. n. 368 del 2001 inserendo l'esclusione dei richiami in servizio dei vigili volontari

  • art. 10, lett. c-bis, d.lgs. n. 368 del 2001

    "i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con l'Amministrazione"

    la Corte valorizza la norma come ulteriore conferma legislativa che i richiami in servizio non sono rapporti di impiego

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per ribadire i precedenti di legittimità consolidati

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non occorrendo ulteriori accertamenti, di decidere la causa nel merito

  • art. 97 Cost.

    richiamato come indice del fatto che il rapporto di impiego pubblico presuppone procedure concorsuali, assenti nel caso del personale volontario

  • art. 98, comma 1, Cost.

    richiamato per evidenziare che l'impiego pubblico si caratterizza anche per un regime di esclusività non proprio del personale volontario

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 267 del 2013 della Corte costituzionale

    richiamata per escludere che i richiami in servizio dei volontari integrino una reiterazione abusiva di contratti a termine

  • art. 29, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 81 del 2015

    richiamato come disposizione che esclude l'applicazione della disciplina del contratto a tempo determinato ai richiami in servizio dei volontari

Massime di principio

  • Quando la legge esclude espressamente la sussistenza di un rapporto di impiego tra amministrazione e personale volontario, non è possibile riqualificare il rapporto in termini di subordinazione sulla sola base delle modalità operative o dell'inserimento funzionale nell'organizzazione.
  • L'indennità o il trattamento economico previsto da una disciplina speciale va interpretato in modo restrittivo rispetto alle voci espressamente menzionate: non possono esservi ricomprese prestazioni ulteriori, come il TFR, se incompatibili con la natura non impiegatizia del rapporto.
  • La qualificazione di un rapporto con la pubblica amministrazione dipende dalla disciplina legale specifica e non può essere desunta in via analogica da elementi propri del lavoro subordinato, quali gerarchia, mansioni o continuità delle prestazioni, quando il legislatore abbia configurato un mero rapporto di servizio.
  • In presenza di un orientamento di legittimità consolidato e di una questione definita solo successivamente rispetto alla decisione di merito, la Corte può compensare integralmente le spese dell'intero processo.
  • Se, cassata la sentenza impugnata, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito rigettando la domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.