Cassazione Civile, Ordinanza n. 18490/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La lite nasce da un rapporto di agenzia assicurativa. Un agente aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di somme qualificate come "Rappel", cioè premi di produzione maturati nel cessato rapporto di garanzia. La società preponente proponeva opposizione sostenendo, in sostanza, che tali somme non fossero dovute perché il diritto dell’agente era condizionato alla definizione di contestazioni relative a "storni provvigionali" e ad asseriti inadempimenti dell’agente verso un’altra società del medesimo gruppo. Il tribunale respingeva l’opposizione e confermava il decreto. La corte d’appello riformava la decisione: riteneva che, ai sensi dell’art. 2, comma 7, dell’Accordo Nazionale Agenti 2003 e dei contratti individuali, gli incarichi conferiti dalle società appartenenti allo stesso gruppo dovessero essere considerati unici, con la conseguenza che l’inadempimento verso una società poteva incidere sul diritto ai "Rappel" verso l’altra; concludeva quindi che il credito monitorio non fosse maturato perché non si era verificato l’evento dedotto in condizione sospensiva. Il ricorrente per cassazione deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2, comma 7, ANA 2003, sostenendo che non vi fosse prova dell’appartenenza delle due società a un unico gruppo finanziario e che fosse errata la loro equiparazione; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 9, comma 2, lett. f), ANA, perché l’inadempimento verso l’altra società era contestato e sub iudice e non poteva impedire la maturazione del diritto ai "Rappel"; 3) violazione dell’art. 295 c.p.c. per mancata sospensione necessaria del giudizio in attesa della definizione della causa parallela sugli storni provvigionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati e in parte inammissibili i primi due motivi: l’art. 2, comma 7, ANA 2003 consente che incarichi conferiti da imprese dello stesso gruppo siano considerati come un unico incarico, con interferenza tra diritti e obblighi dei diversi contratti; la censura del ricorrente mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione, e non era stata denunciata una specifica violazione dei canoni ermeneutici. Ha inoltre affermato che la doglianza ex artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice utilizzi prove non dedotte o disapplichi il regime delle prove legali, non quando si contesti la mera valutazione del materiale istruttorio. Quanto al terzo motivo, la Corte ha osservato che il mancato accoglimento dell’istanza di sospensione non è autonomamente impugnabile in cassazione e, comunque, l’art. 295 c.p.c. opera solo per pregiudizialità tecnica idonea a evitare conflitti di giudicati, non per mere questioni pregiudiziali logiche. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 7, Accordo Nazionale Agenti 2003
Gli incarichi conferiti al medesimo agente da imprese facenti parte di uno stesso gruppo finanziario, possono essere dalle stesse considerati come unico incarico a tutti gli effetti delle presenti norme.
La clausola consente di considerare unitari gli incarichi conferiti da imprese dello stesso gruppo, con conseguente interferenza tra diritti e obblighi derivanti dai diversi rapporti agenziali e rilevanza di un inadempimento verso una società ai fini di altre pretese contrattuali.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie; il vizio è configurabile solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge deve riguardare l’erronea sussunzione o l’erronea applicazione della norma, non una mera contestazione dell’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
La censura è ammissibile in cassazione solo se si deduce che il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, prove fuori dai limiti legali, o attribuito efficacia piena a prove che richiedevano valutazione; non è invece consentito dolersi della semplice valutazione del materiale istruttorio.
art. 9, comma 2, lett. f), Accordo Nazionale Agenti
Richiamato dal ricorrente quale norma contrattuale che, nella sua prospettazione, impediva di considerare rilevanti le asserite inadempienze nei confronti dell’altra società del gruppo ai fini del diritto ai "Rappel".
La sospensione necessaria è funzionale a evitare conflitti di giudicati e presuppone una pregiudizialità in senso tecnico-giuridico; non opera per questioni solo logicamente pregiudiziali.
Richiamato per affermare che l’eventuale riforma o cassazione di una sentenza si estende agli atti e provvedimenti dipendenti, rendendo non necessaria la sospensione per mere pregiudizialità logiche.
art. 6 CEDU
La disciplina sulla sospensione non viola il diritto a un equo processo, perché bilancia effettività della tutela e ragionevole durata del processo.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell’interpretazione di una clausola contrattuale che prevede l’unitarietà degli incarichi conferiti da imprese appartenenti allo stesso gruppo, il dato letterale prevale: se le parti hanno previsto che più incarichi possano essere considerati come unico incarico, i diritti e gli obblighi dei diversi rapporti possono interagire tra loro.
- In cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove: la deduzione di omesso esame o di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è inammissibile quando mira soltanto a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice di merito abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti, su prove raccolte al di fuori dei limiti di legge, o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che avrebbero richiesto libera valutazione.
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. richiede una pregiudizialità tecnica idonea a evitare un conflitto di giudicati; non basta che la questione in altro giudizio sia solo logicamente antecedente rispetto a quella del processo in corso.
- Il mancato accoglimento dell’istanza di sospensione del processo non è di regola autonomamente sindacabile in cassazione, dovendo la questione trovare eventualmente tutela con l’impugnazione della decisione conclusiva del giudizio non sospeso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 28 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18425/2023 del 28/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 28 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18438/2023 del 28/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 28 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18446/2023 del 28/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 28 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18462/2023 del 28/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 28 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18486/2023 del 28/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 28 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18489/2023 del 28/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →