Cassazione Civile, Ordinanza n. 18446/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratrici)
La controversia
Le lavoratrici, inquadrate nella VI qualifica funzionale (posizione economica C2), avevano agito per ottenere il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella superiore VII qualifica (C4), corrispondente al profilo di Capo-sala, sostenendo di avere svolto di fatto mansioni superiori fin dal 1980, con conseguente domanda di pagamento delle differenze retributive e di risarcimento del danno non patrimoniale. La Corte d'appello aveva ritenuto tardiva l'eccezione dell'Università relativa al difetto di legittimazione/titolarità passiva e aveva confermato la condanna al pagamento delle differenze retributive, respingendo le altre domande. Nel ricorso per cassazione l'Università ha dedotto: 1) violazione degli artt. 345, 416 e 437 c.p.c., sostenendo che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva era proponibile in appello; 2) violazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, del D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15, e del D.Lgs. n. 165 del 2000, art. 52, assumendo che il compenso per mansioni superiori nel pubblico impiego sarebbe dovuto solo in presenza dei presupposti legali e dell'assegnazione formale; 3) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte d'appello considerato la mancanza dei presupposti richiesti per il riconoscimento delle spettanze rivendicate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, nel caso concreto, la domanda era correttamente proposta nei confronti dell'Università, titolare del rapporto di impiego, e che la questione della legittimazione/titolarità passiva era comunque incompatibile con la ricostruzione della responsabilità retributiva nel rapporto di lavoro universitario-ospedaliero richiamata dalla giurisprudenza di legittimità. Ha inoltre respinto il secondo e il terzo motivo, confermando che nel pubblico impiego contrattualizzato il diritto alla differenza retributiva per mansioni superiori non è subordinato alla legittimità dell'assegnazione né alle previsioni della contrattazione collettiva, poiché trova fondamento nell'art. 36 Cost. e nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001. È stata anche rigettata la domanda delle controricorrenti ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata. L'Università è stata condannata alle spese, mentre è stato escluso l'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione statale.
Norme richiamate
artt. 345, 416 e 437 c.p.c.
Le norme processuali sono richiamate per escludere che, nel caso concreto, l'eccezione di difetto di titolarità passiva dovesse considerarsi inammissibile perché proposta solo in appello; la Corte tuttavia reputa infondato il motivo alla luce della ricostruzione del rapporto sostanziale e della rilevabilità officiosa della questione come mera difesa.
D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'irrilevanza delle mansioni superiori svolte di fatto in assenza dei presupposti legali.
D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15
Richiamato dal ricorrente in materia di pubblico impiego e mansioni superiori, ma la Corte ne esclude una lettura ostativa al riconoscimento del diritto retributivo.
D.Lgs. n. 165 del 2000, art. 52
La Corte afferma che il diritto al compenso per mansioni superiori deriva dall'art. 52, comma 5, nella misura della differenza di retribuzione tra la qualifica rivestita e quella corrispondente alle mansioni svolte di fatto, senza subordinazione ai presupposti di legittimità dell'assegnazione.
art. 36 Cost.
Costituisce il fondamento del diritto a una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, anche nel pubblico impiego contrattualizzato, e impedisce una lettura che neghi il compenso per mansioni superiori effettivamente svolte.
art. 96 c.p.c.
La domanda di condanna per responsabilità aggravata viene respinta perché non emerge temerarietà del ricorso.
art. 96 c.p.c.
La Corte precisa che la responsabilità aggravata richiede mala fede o colpa grave, non essendo sufficiente la mera infondatezza delle difese, e nel caso concreto tali presupposti non ricorrono.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
La Corte esclude l'applicabilità dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei confronti dell'amministrazione dello Stato, per effetto del meccanismo della prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto alla differenza retributiva per mansioni superiori svolte di fatto non è subordinato alla validità formale dell'assegnazione delle mansioni né alla previsione della contrattazione collettiva, quando il riconoscimento trovi base nell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e nel principio costituzionale di proporzionalità della retribuzione.
- La titolarità passiva del rapporto di impiego pubblico va individuata nel soggetto che è parte del rapporto di lavoro dedotto in giudizio; nel peculiare assetto dei rapporti tra università e azienda ospedaliera universitaria può configurarsi, secondo l'orientamento richiamato, una responsabilità anche dell'azienda, ma ciò non esclude la legittimazione dell'università quale datore di lavoro del personale universitario strutturato.
- L'eccezione di difetto di titolarità passiva, ove attenga alla sussistenza del rapporto giuridico dedotto, si colloca sul piano delle mere difese e non necessariamente come eccezione in senso stretto.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede, oltre all'erroneità della tesi, un quid pluris soggettivo di mala fede o colpa grave, ravvisabile solo in caso di abuso del processo o di manifesta, strumentale infondatezza della pretesa; la sola infondatezza del ricorso non basta.
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