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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1996, n. 510

Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.

Normativa italiana096G0538Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto-legge reca misure urgenti per lavori socialmente utili, sostegno al reddito e previdenza. Interviene su trattamenti di cassa integrazione, mobilità, pensioni e contributi per specifiche categorie, con numerose proroghe e decorrenze limitate tra il 1994 e il 1997 (e alcune misure finanziarie oltre). Molte disposizioni sono ormai superate o abrogate.

Interventi urgenti in materia di lavori socialmente utili, sostegno al reddito e previdenza

Interventi urgenti in materia di lavori socialmente utili, sostegno al reddito e previdenza

Il provvedimento contiene una serie di misure straordinarie e temporanee in materia di occupazione, integrazione salariale, mobilità e previdenza. Molte disposizioni riguardano categorie e situazioni specifiche, con termini puntuali di applicazione e numerosi rinvii a norme precedenti.

Ambito e struttura del decreto

L'articolo iniziale risulta abrogato dal d.lgs. 1 dicembre 1997, n. 468. Il resto del decreto interviene soprattutto su:

  • previdenza e contribuzione di enti e categorie particolari;
  • sostegno al reddito e proroghe di trattamenti di integrazione salariale o mobilità;
  • misure per GEPI, INSAR e lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione;
  • disposizioni fiscali e di trasferimento di beni di attività produttive dismesse.

Misure previdenziali e contributive per categorie specifiche

Il decreto contiene un nucleo rilevante di interventi previdenziali, in gran parte destinati a fondi o enti particolari.

Per il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali:

  • dal 1 gennaio 1994 aumentano i contributi dovuti al Fondo;
  • si applicano gli aumenti di perequazione automatica;
  • si utilizza la tabella di adeguamento dell'età pensionabile prevista dal d.lgs. n. 503 del 1992;
  • cessano di maturare anzianità utili per il calcolo della buonuscita, con disciplina transitoria per gli importi maturati al 31 dicembre 1993;
  • è autorizzato un contributo statale per il 1994, 1995 e dal 1996 in poi.

Per la SIAE e l'ENASARCO:

  • le posizioni assicurative costituite dalla SIAE per propri mandatari presso ENASARCO, in essere al 30 giugno 1983, restano utili ai fini del trattamento integrativo di previdenza;
  • gli interessati possono chiedere, entro due anni dalla legge di conversione, la prosecuzione volontaria anche se non avevano ancora cinque anni di anzianità contributiva.

Per i giornalisti dipendenti dagli enti locali:

  • i contributi versati alla CPDEL per il periodo 1 ottobre 1991-31 dicembre 1992 sono trasferiti d'ufficio all'INPGI senza oneri per i lavoratori;
  • il trasferimento avviene secondo le regole del trasferimento di posizioni assicurative, ma senza interessi composti.

Per l'ENPALS:

  • è autorizzato un contributo statale per gli anni 1995-1998, collegato al riequilibrio finanziario delle gestioni;
  • successivamente, la legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha soppresso il contributo statale previsto per l'ENPALS.

Controlli contributivi e coordinamento tra enti

Per rendere più efficaci i controlli sugli obblighi contributivi nello spettacolo e nello sport professionistico:

  • le norme sui controlli incrociati si applicano anche a SIAE e UNIRE;
  • l'ENPALS può stipulare convenzioni con tali enti per acquisire dati utili all'accertamento e alla riscossione dei contributi.

Previdenza e assicurazione di categorie lavorative particolari

Sono previste ulteriori disposizioni settoriali:

  • gli esercenti impianti di trasporto a fune sono esclusi dall'applicazione delle norme sull'integrazione salariale degli operai dell'industria; i versamenti già effettuati prima del 14 giugno 1995 restano validi fino a tale data;
  • dal 1 gennaio 1996 il personale ferroviario in servizio è assicurato all'INAIL e il personale navigante dell'Ente ferrovie S.p.a. è assicurato all'IPSEMA contro infortuni e malattie professionali;
  • dalla stessa data, INAIL e IPSEMA assumono a proprio carico anche le rendite e prestazioni relative a eventi anteriori al 31 dicembre 1995 non ancora definiti;
  • l'Ente ferrovie S.p.a. deve versare una riserva matematica per coprire le prestazioni in essere e quelle future collegate a eventi pregressi, secondo modalità da definirsi con decreto ministeriale.

Sostegno al reddito e proroghe di trattamenti per GEPI, INSAR e aree in crisi

Una parte centrale del decreto riguarda i lavoratori delle società costituite dalla GEPI e dall'INSAR e, più in generale, i processi di crisi industriale e di ricollocazione.

Per i dipendenti delle società non operative costituite dalla GEPI e per i dipendenti INSAR:

  • i trattamenti di integrazione salariale straordinaria sono prorogati fino al 31 maggio 1995;
  • la proroga comporta una corrispondente riduzione della durata della mobilità;
  • dopo i primi sei mesi il trattamento è ridotto del 20%;
  • per chi non ha diritto alla mobilità, tra l'8 febbraio 1995 e il 31 maggio 1995 il trattamento è pari al sussidio previsto dal decreto;
  • sono previste liste di lavoratori da rioccupare, anche tramite mediazione sul mercato del lavoro;
  • durante formazione e riqualificazione professionale è riconosciuto il sussidio, entro il limite delle risorse disponibili;
  • chi non aderisce alle iniziative perde l'accesso a tali misure;
  • INSAR può utilizzare i fondi ricevuti anche per i compiti attribuiti dal decreto e può costituire società con enti locali sardi o entrarvi;
  • GEPI può promuovere iniziative di autoimpiego, anche cooperativo, entro limiti di spesa prefissati;
  • sono previste ulteriori interventi per la regione Sicilia tramite la società Nova e proroghe di specifici interventi al 1996.

Misure di sostegno al reddito, mobilità e cassa integrazione

Il decreto modifica più volte precedenti discipline di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione.

Tra le principali previsioni:

  • alcune proroghe e trattamenti già previsti da norme precedenti sono estesi fino al 31 maggio 1995, al 31 dicembre 1995, al 31 dicembre 1996 o al 31 dicembre 1997, a seconda dei casi;
  • per specifici lavoratori delle aree del Mezzogiorno e delle aree obiettivo 2, la mobilità può essere prorogata previa domanda e attestazione dello stato di disoccupazione;
  • per i beneficiari del trattamento speciale di disoccupazione in determinati territori, è prevista una proroga fino al 31 dicembre 1994;
  • per i lavoratori edili e per particolari sospensioni aziendali sono previste proroghe fino a 18 mesi o ulteriori estensioni, nei limiti delle risorse disponibili;
  • il trattamento ordinario di disoccupazione è fissato, dal 10 gennaio 1995, al 30%.

Contratti di solidarietà, crisi aziendali e reindustrializzazione

Il decreto interviene anche su contratti di solidarietà e crisi aziendali:

  • chiarisce che i contratti di solidarietà stipulati tra il 1 gennaio 1993 e il 14 giugno 1995 restano disciplinati, per il trattamento, dalle norme sull'integrazione salariale ordinaria quando manchino i benefici speciali per esaurimento delle risorse;
  • rifinanzia il Fondo per l'occupazione;
  • consente proroghe o nuove concessioni di cassa integrazione straordinaria per unità produttive coinvolte in piani di reindustrializzazione, anche sulla base di protocolli o intese con Regioni e parti sociali;
  • in alcuni casi la concessione è subordinata alla presentazione di progetti di lavori socialmente utili o all'effettivo impegno dei lavoratori in tali progetti;
  • è ammessa la proroga del trattamento e, per i lavoratori in mobilità, la prosecuzione dei progetti per tutta la durata dell'iscrizione nelle liste.

Mobilità, prepensionamento e soglie occupazionali

Sono previste diverse regole speciali sul collocamento in mobilità e sul pensionamento anticipato:

  • il termine di iscrizione alla lista di mobilità è differito in più occasioni fino al 31 dicembre 1997;
  • in alcuni casi è prorogata fino al 31 dicembre 1996 la mobilità per imprese di spedizione e trasporto con più di cinquanta addetti, con estensione anche alle imprese di vigilanza;
  • per specifiche procedure di mobilità superiori a 500 lavoratori, avviate da imprese o gruppi di imprese fuori dall'area della cassa integrazione, il Ministro può concedere contributi per la contribuzione volontaria per i primi tre anni, se l'accordo prevede almeno il 60% dell'ultima retribuzione fino alla pensione;
  • per determinati programmi aziendali di ristrutturazione e gestione delle eccedenze, i lavoratori collocati in mobilità entro il 30 giugno 1997 possono beneficiare di regole speciali, con limiti numerici complessivi e ulteriori finestre per settori specifici;
  • il beneficio del pensionamento anticipato previsto da norme precedenti si applica anche a lavoratori collocati in mobilità successivamente al 1 gennaio 1995.

Aspetti finanziari e copertura degli oneri

Numerose disposizioni individuano puntualmente la copertura finanziaria:

  • gli interventi a favore dei fondi e degli enti previdenziali sono finanziati mediante specifici capitoli di bilancio e riduzioni di stanziamenti del Ministero del tesoro;
  • il Fondo per l'occupazione è più volte incrementato per sostenere proroghe di trattamenti e progetti di reinserimento;
  • per i trattamenti di cui al decreto sono previste coperture dedicate anche a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, richiamato dal testo.

Cessione gratuita di beni di attività produttive dismesse

Il decreto disciplina il trasferimento gratuito di beni relativi ad attività produttive dismesse:

  • le cessioni gratuite a favore di enti locali, enti pubblici, aree di sviluppo industriale e società di promozione a prevalente partecipazione pubblica non sono soggette a IVA e non generano plusvalenze;
  • in diversi casi si applicano imposte indirette in misura fissa o ridotta;
  • gli enti locali possono accettare i beni con delibera di giunta;
  • le successive cessioni gratuite o concessioni in uso dei beni ricevuti non sono considerate attività commerciale e beneficiano di ampie esenzioni fiscali;
  • i comuni possono sospendere i tributi comunali per il tempo necessario al risanamento, ristrutturazione e ricollocazione dei beni, indicando il minor gettito e le relative coperture.

Regime transitorio e limiti temporali

Il decreto è fortemente segnato da termini temporali specifici, tra cui:

  • 30 giugno 1983, 31 dicembre 1993, 1 gennaio 1994, 14 giugno 1995, 31 maggio 1995, 31 dicembre 1995, 31 dicembre 1996 e 31 dicembre 1997;
  • alcune disposizioni producono effetti solo per domande presentate entro termini precisi;
  • in più punti si precisa che i termini vanno riferiti alla decorrenza della sospensione o alla richiesta dell'impresa;
  • la disciplina ha dunque carattere prevalentemente emergenziale e transitorio.

Valutazione complessiva

Il decreto ha natura tipicamente emergenziale e settoriale, legata al contesto occupazionale e previdenziale dell'epoca. Molte disposizioni si riferiscono a finestre temporali ormai scadute, risultano abrogate o sono state successivamente superate, pur restando rilevanti per la ricostruzione storica di singoli rapporti o periodi contributivi.

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