Cassazione Civile, Ordinanza n. 25857/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l'annualità 2017 relativo a un'area agricola di cui il contribuente era comproprietario. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; il Comune aveva poi proposto appello e la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello, ritenendo sufficiente la motivazione dell'atto impositivo e osservando che il contribuente, vittorioso in primo grado, non aveva riproposto in appello le domande e questioni assorbite dal primo giudice. In cassazione il contribuente ha dedotto tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, per mancata valutazione delle prove documentali e per violazione delle norme processuali sulla motivazione; 2) violazione della disciplina IMU, sostenendo che il bene tassato era un'area agricola destinata ad acquisizione gratuita dal Comune in relazione a diritti edificatori su altre aree e che la CTR avrebbe omesso di escludere la natura reale del diritto e la conseguente insussistenza del presupposto impositivo; 3) violazione della norma sul valore venale delle aree edificabili, lamentando che la CTR non avesse considerato i vincoli preclusivi o limitativi dell'edificabilità nella determinazione del valore commerciale del bene. La Corte ha ritenuto non rilevanti le circostanze sopravvenute richiamate nella memoria e ha osservato che le questioni sul valore venale e sulla natura edificatoria non erano state esaminate dalla CTR perché assorbite in primo grado e non riproposte dall'appellato in appello, secondo l'onere di riproposizione delle domande e questioni non accolte.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza regionale non era meramente apparente: il giudice d'appello aveva esplicitato le ragioni della decisione, reputando congruamente motivato l'avviso di accertamento e chiarendo che l'errore nel dispositivo era solo materiale rispetto all'affermazione, in motivazione, dell'accoglimento dell'appello. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché non coglievano la ratio decidendi: la CTR non aveva affrontato nel merito la natura del bene e il suo valore venale, ma aveva deciso in via preliminare e assorbente che il contribuente, pur vittorioso in primo grado, non aveva riproposto in appello le questioni assorbite, sicché esse dovevano intendersi rinunciate. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il parametro invocato per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro invocato per dedurre violazioni di legge sostanziale
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate
la Corte ribadisce che la motivazione è apparente solo quando mancano gli elementi del convincimento o la loro disamina logico-giuridica
richiamato quale parametro della decisione motivata
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza
art. 13, comma 2, D.L. n. 201 del 2011
richiamato dal ricorrente in tema di IMU e presupposto impositivo
art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 23 del 2011
richiamato dal ricorrente in tema di disciplina dell'imposta immobiliare
art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 504 del 1992
richiamato dal ricorrente quale parametro per la determinazione del valore venale dell'area
la Corte ribadisce che le questioni ed eccezioni non accolte in primo grado e non riproposte in appello si intendono rinunciate; l'onere grava sull'appellato vittorioso in primo grado
richiamato in via analogica come norma corrispondente che impone la riproposizione delle domande o eccezioni assorbite
art. 59, comma 1, lett. f), D.Lgs. 446/1997
richiamato nel passaggio sulle variazioni urbanistiche e sulla possibile riconoscibilità del rimborso da parte del Comune
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato dovuto
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente quando il giudice omette di indicare gli elementi da cui ha tratto il convincimento o non sviluppa una reale disamina logico-giuridica; se invece la sentenza espone le ragioni della decisione, la censura di nullità non può essere accolta anche se la motivazione sia ritenuta sintetica o non pienamente persuasiva.
- Nel processo tributario, l'appellato vittorioso in primo grado ha l'onere di riproporre in appello le domande e le questioni non esaminate perché assorbite; la loro mancata riproposizione comporta rinuncia implicita e impedisce di farle valere successivamente in cassazione.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: sono inammissibili i motivi che investono profili non decisivi o diversi da quelli posti a fondamento della decisione.
- In materia IMU, eventuali mutamenti urbanistici o variazioni della disciplina edificatoria incidono, di regola, sulle annualità future e non determinano automaticamente effetti retroattivi sulle annualità già maturate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25806/2024 del 27/09/2024
- ordinanza_civile · 27 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25819/2024 del 27/09/2024
- ordinanza_civile · 27 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25820/2024 del 27/09/2024
- ordinanza_civile · 27 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25833/2024 del 27/09/2024
- ordinanza_civile · 27 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25836/2024 del 27/09/2024
- ordinanza_civile · 27 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25838/2024 del 27/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →