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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25836/2024 del 27/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società che gestiva un'attività di ristorazione e che aveva affittato la propria azienda alla controparte, per il recupero di canoni di affitto d'azienda, rimborsi dei canoni di locazione dell'immobile dovuti al proprietario, e altre spese accessorie. L'opponente sosteneva di aver corrisposto somme non dovute perché intimorita da minaccia di recesso, e che la società affittante non avesse adempiuto agli obblighi amministrativi necessari per l'esercizio dell'attività, costringendola ad adempiere essa stessa per evitare la chiusura dell'esercizio; chiedeva quindi la revoca del decreto e la compensazione con propri controcrediti. Rigettata l'opposizione in primo grado e poi l'appello, la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 1322, 1362 e 1371 c.c. per errata interpretazione della clausola n. 4 del contratto di affitto d'azienda: secondo la ricorrente, la clausola avrebbe imposto per il solo anno 2017 il pagamento del canone di affitto d'azienda, e solo dal 2018 in poi anche il rimborso dei canoni di locazione dell'immobile; sostiene inoltre che la Corte d'appello non avrebbe correttamente ricostruito la volontà delle parti e avrebbe applicato in modo scorretto il criterio interpretativo invocato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura si risolvesse in una contestazione della lettura del contratto compiuta dal giudice di merito, lettura che non era implausibile e che non poteva essere sostituita con un'interpretazione alternativa solo perché astrattamente possibile. La Corte ha richiamato il principio per cui la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale sussiste solo quando l'interpretazione adottata sia grammaticalmente, sistematicamente o logicamente scorretta, non quando il testo consenta più interpretazioni non irragionevoli. Ha inoltre osservato che il motivo non si confrontava con l'argomento tratto dalla Corte d'appello dal comportamento delle parti, né con il rilievo che il testo della clausola fosse ambiguo. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese, alla sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro dell'autonomia contrattuale; la Corte non ne accoglie la censura perché la doglianza si traduce in una critica all'interpretazione di merito non affetta da illogicità o scorrettezza manifesta.

  • art. 1362 c.c.

    La Corte ribadisce che, nell'interpretazione del contratto, occorre valutare il comportamento complessivo delle parti e che il dato letterale non è necessariamente decisivo se letto isolatamente.

  • art. 1371 c.c.

    Invocato dalla ricorrente; la Corte non ne ravvisa violazione perché la clausola era suscettibile di una lettura non irragionevole diversa da quella prospettata.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La ricorrente è stata condannata al pagamento di somme per responsabilità aggravata, in quanto il ricorso era conforme alla proposta di definizione accelerata e manifestamente infondato/inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di interpretazione del contratto, il giudice di merito non viola le regole ermeneutiche solo perché esistono letture alternative del testo: la cassazione interviene soltanto se l'interpretazione adottata sia grammaticalmente, sistematicamente o logicamente scorretta.
  • Il criterio letterale, pur centrale, va sempre coordinato con il testo complessivo della clausola e con il comportamento complessivo delle parti; il significato delle dichiarazioni negoziali non si arresta al dato lessicale isolato.
  • Nel ricorso per cassazione contro l'interpretazione di un contratto, il motivo è inammissibile quando mira in sostanza a sostituire una possibile lettura alternativa a quella, non implausibile, prescelta dal giudice di merito.
  • Chi censura l'interpretazione contrattuale deve confrontarsi con tutti gli elementi valorizzati dalla sentenza impugnata, compreso il comportamento delle parti, e non limitarsi a proporre una lettura atomistica della singola clausola.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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