Cassazione Civile, Ordinanza n. 25820/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ordine professionale)
La controversia
La controversia nasce da una sanzione disciplinare irrogata a un medico odontoiatra per avere diffuso una pubblicità sanitaria ritenuta non trasparente, non veritiera e lesiva del decoro professionale. L'Ordine professionale aveva dapprima inflitto, nel 2012, la censura per pubblicità effettuata sotto pseudonimo, con riferimento a una società a lui riconducibile, inattiva e non autorizzata. Successivamente, per volantini, cartelloni e litografie utilizzati nel 2013, recanti il nome della stessa società e messaggi con connotazione commerciale, sconti, gratuità e indicazioni suggestive, fu irrogata la sospensione dall'esercizio professionale per quattro mesi. Il ricorrente ha impugnato la decisione disciplinare deducendo: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare, assumendo che i fatti fossero i medesimi già oggetto della precedente sanzione del 2012 e che quindi il termine quinquennale fosse maturato; 2) violazione del ne bis in idem per la duplicazione della sanzione su una condotta unica; 3) violazione della disciplina sulla pubblicità sanitaria, sostenendo che fossero lecite indicazioni di tariffe e prestazioni gratuite se non esclusive e che comunque il messaggio non fosse non veritiero; 4) vizio logico della motivazione, per asserita errata affermazione che la pubblicità fosse esclusivamente commerciale. La Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi e inammissibile il quarto, affermando che la seconda contestazione riguardava una condotta autonoma e reiterata successivamente alla prima sanzione e che gli ordini professionali conservano il potere di sanzionare messaggi pubblicitari sanitari non trasparenti, equivoci, ingannevoli o denigratori, anche dopo la liberalizzazione della pubblicità professionale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione e il ne bis in idem non fossero fondati perché la prima sanzione aveva fatto cessare la permanenza dell'illecito, rendendo autonoma la successiva condotta contestata. Ha inoltre confermato la legittimità della sanzione disciplinare per pubblicità sanitaria non conforme ai principi di correttezza e trasparenza, basata su elementi commerciali suggestivi e non chiari. L'ultimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi. Non sono state liquidate spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 51 d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221
richiamato dal ricorrente quale base dell'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare; la Corte rileva che la prescrizione quinquennale è interrotta dall'esercizio della potestà sanzionatoria e sospesa durante l'azione disciplinare.
artt. 55 e 56 codice deontologico medico
impongono che l'informazione sanitaria sia trasparente, rigorosa, prudente, veritiera, corretta, funzionale all'oggetto e non equivoca, ingannevole o denigratoria; la loro violazione giustifica la sanzione disciplinare.
art. 38 d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221
richiamato come norma violata nel procedimento disciplinare.
art. 4, comma 3, d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137
richiamato come norma violata nel procedimento disciplinare; la Corte valorizza la disciplina sulla pubblicità informativa dei professionisti.
art. 4, comma 2, d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137
"funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo di segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria"
la pubblicità informativa dei professionisti è lecita solo se conforme a verità, correttezza e trasparenza; gli ordini mantengono il potere di verificarne il rispetto ai fini disciplinari.
d.l. 4 luglio 2006, n. 223
la liberalizzazione della pubblicità professionale non elimina il potere disciplinare degli ordini in caso di comunicazione non trasparente o non veritiera.
d.lgs. 24 febbraio 1997, n. 46, art. 1
richiamato per qualificare gli impianti, corone e protesi mobili come dispositivi su misura, realizzati su prescrizione medica e sotto responsabilità personale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
giustifica il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- In materia disciplinare professionale, la prescrizione e il ne bis in idem non impediscono la sanzione di una nuova condotta se il primo provvedimento ha definitivamente fatto cessare l'illecito permanente e la successiva contestazione riguarda una reiterazione autonoma dei fatti.
- La liberalizzazione della pubblicità professionale non ha eliminato il controllo disciplinare sulla comunicazione del professionista: il messaggio resta sanzionabile se non è veritiero, corretto, trasparente, funzionale all'oggetto o se è equivoco, ingannevole o denigratorio.
- Nei procedimenti disciplinari relativi alla pubblicità sanitaria, è legittima la sanzione quando il messaggio assume prevalente contenuto commerciale, enfatizza sconti o gratuità non chiaramente parametrati e risulta idoneo ad attrarre clientela in modo non conforme al decoro professionale.
- In cassazione, il motivo è inammissibile se non confronta la vera ratio decidendi della decisione impugnata e si limita a contestazioni generiche o non pertinenti al fondamento effettivo del provvedimento.
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