Cassazione Civile, Ordinanza n. 25833/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditori Pinto)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto alla Corte d’appello, ai sensi della legge Pinto, l’equa riparazione per la durata irragionevole di un giudizio amministrativo presupposto svoltosi davanti al TAR Lazio e poi in appello davanti al Consiglio di Stato. Il decreto monocratico aveva dichiarato il ricorso inammissibile e aveva irrogato anche la sanzione pecuniaria ex art. 5-quater l. 89/2001; in sede di opposizione la Corte d’appello aveva revocato tale decreto, riconoscendo però indennizzi e spese in misura ritenuta insufficiente dai ricorrenti. Con il primo motivo hanno censurato il criterio di calcolo della durata irragionevole: sostenevano che, essendo il primo grado entro i parametri ragionevoli, per il secondo grado andasse sottratto solo il termine massimo di due anni previsto dalla legge, e non un periodo più ampio; per alcuni ricorrenti eredi sostenevano inoltre che la durata dell’appello fosse stata erroneamente quantificata. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione delle norme sulle spese, lamentando che la Corte d’appello avesse liquidato i compensi in modo globale, senza distinguere le fasi, e senza rispettare il criterio della liquidazione per fasi. Con il terzo motivo hanno denunciato la liquidazione delle spese di giudizio al di sotto dei minimi tariffari previsti dai parametri forensi, chiedendo l’applicazione corretta del d.m. 55/2014 come aggiornato, con riguardo ai due gradi del procedimento di opposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la valutazione unitaria e complessiva della durata del processo presupposto ai fini dell’equa riparazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la censura sulla liquidazione globale delle spese era generica e non specificava una concreta violazione dei minimi o la mancata distinzione tra compensi ed esborsi. Ha accolto solo in parte il terzo motivo: ha riconosciuto che, per il giudizio di opposizione, la liquidazione operata dalla Corte d’appello era inferiore ai minimi tariffari applicabili e ha quindi cassato il decreto limitatamente a tale capo, decidendo nel merito e rideterminando i compensi per l’opposizione in euro 990,78, oltre spese forfetarie e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Le spese del giudizio di legittimità sono state dichiarate irripetibili.
Norme richiamate
art. 3 l. 24 marzo 2001, n. 89
base normativa dell’azione per equa riparazione proposta davanti alla Corte d’appello
art. 5-quater l. 24 marzo 2001, n. 89
richiamato con riguardo alla sanzione pecuniaria irrogata nel decreto monocratico poi revocato
art. 6 CEDU
parametro del termine ragionevole del processo cui la disciplina interna deve conformarsi
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro costituzionale della ragionevole durata del processo
art. 2, comma 2-bis, l. 24 marzo 2001, n. 89
fissa gli standard di durata ragionevole delle singole fasi del processo, ma la loro applicazione deve inserirsi in una valutazione complessiva del giudizio
art. 2, comma 2-ter, l. 24 marzo 2001, n. 89
impone una valutazione sintetica e complessiva della durata dell’intero processo
norma richiamata per la regolazione delle spese di lite
richiamato a sostegno dei criteri di liquidazione dei compensi professionali
art. 4, punto 5, d.m. n. 55/2014
richiamato per sostenere la liquidazione dei compensi per fasi
parametri per la liquidazione dei compensi professionali, da applicare senza scendere sotto i minimi salvo diversa convenzione
modificativo del d.m. n. 55/2014 richiamato nei criteri di liquidazione
aggiornamento dei parametri forensi applicabile alla liquidazione delle spese nel caso esaminato
richiamato dalla parte ricorrente in tema di determinazione del valore della causa e delle spese
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione la parte deve indicare la durata complessiva del processo presupposto; il giudice valuta in modo unitario l’intero svolgimento del procedimento, anche se la domanda è argomentata solo sui segmenti eccedenti gli standard di ragionevolezza.
- Gli standard di durata ragionevole previsti per le singole fasi non consentono di frammentare l’analisi in modo da ignorare la valutazione sintetica dell’intero processo, perché la disciplina richiede una considerazione complessiva della durata.
- In tema di liquidazione dei compensi professionali secondo i parametri forensi, il giudice non può scendere sotto i valori minimi previsti dalla tariffa applicabile, salvo diversa convenzione tra le parti.
- La censura in cassazione contro una liquidazione globale delle spese è inammissibile se non indica specificamente quale parametro sia stato violato, né contesta in modo puntuale la mancata distinzione tra compensi ed esborsi o il superamento dei minimi tariffari.
- Quando il giudice liquida le spese applicando i parametri ministeriali, le maggiorazioni e le riduzioni devono essere operate secondo l’ordine previsto dalla disciplina tariffaria, partendo dal compenso base e applicando poi gli aumenti e successivamente le eventuali riduzioni.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare limitatamente al capo delle spese e decidere nel merito sulla loro quantificazione.
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