Cassazione Civile, Ordinanza n. 25819/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva ottenuto dalla Corte d’appello, in sede di equa riparazione ex L. n. 89/2001, un indennizzo per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare, ma limitato all’importo distribuito nel piano di riparto finale. La società aveva poi proposto opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 per contestare la quantificazione. Nel giudizio di opposizione il Ministero della Giustizia si era costituito con comparsa depositata il 28 novembre 2022, a fronte di un termine di costituzione fissato nel decreto di comparizione a dieci giorni prima dell’udienza del 30 novembre 2022. La Corte d’appello aveva ritenuto tardiva la costituzione e, conseguentemente, inammissibile l’opposizione incidentale del Ministero. Con il ricorso per cassazione l’Amministrazione ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 5-ter L. n. 89/2001, dell’art. 152 c.p.c., degli artt. 737 ss. c.p.c. e dell’art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, sostenendo che: l’opposizione ex art. 5-ter non è un’impugnazione in senso tecnico ma una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento; il termine fissato dal giudice per la costituzione non poteva considerarsi perentorio in assenza di previsione espressa; inoltre, la declaratoria di inammissibilità fondata sul riferimento alla trattazione scritta era erronea perché nel decreto notificato non vi era indicazione in tal senso. La società resistente ha depositato controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che l’opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 non ha natura di impugnazione tecnica, ma integra una fase del medesimo procedimento a contraddittorio pieno; di conseguenza, il termine fissato nel decreto per la costituzione del resistente non è perentorio in mancanza di una specifica previsione normativa. Per lo stesso motivo non poteva essere dichiarata inammissibile la costituzione del Ministero per il solo fatto del deposito oltre il termine indicato dal giudice.
Norme richiamate
L’opposizione non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento.
Norma posta a base della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo.
"I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori."
Un termine fissato dal giudice può essere perentorio solo se la legge lo consente espressamente o se la perentorietà è espressamente prevista; altrimenti il termine è ordinatorio.
Il procedimento di opposizione segue il modello camerale, senza che da esso derivi la perentorietà del termine di costituzione se non prevista dalla legge.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, in relazione alle modalità di trattazione del procedimento.
Massime di principio
- L’opposizione proposta ai sensi dell’art. 5-ter L. n. 89/2001 non è un’appello o un’impugnazione in senso tecnico, ma una fase del medesimo procedimento nella quale si instaura un contraddittorio pieno sulla domanda già proposta.
- Nei procedimenti di equa riparazione, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza non è perentorio se la legge non lo prevede espressamente; la sua inosservanza non può quindi determinare automaticamente decadenze non previste.
- Se il termine per la notifica iniziale non è perentorio, a maggior ragione non può considerarsi perentorio il termine di costituzione del resistente nel giudizio di opposizione, salvo espressa previsione normativa.
- La declaratoria di inammissibilità per tardiva costituzione non è legittima quando il giudice attribuisca al termine un carattere decadenziale senza una base normativa espressa.
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