Cassazione Civile, Ordinanza n. 25838/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società aveva ottenuto dalla Corte d'appello un decreto monitorio di equa riparazione ex l. n. 89/2001 per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare durata oltre diciassette anni, relativa all'ammissione al passivo di un credito di euro 9.567,63. Il Ministero della giustizia proponeva opposizione sostenendo, da un lato, che il pregiudizio non patrimoniale doveva presumersi insussistente ai sensi dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001, perché la pretesa era irrisoria in rapporto alle condizioni economiche della società richiedente; dall'altro, che dovesse applicarsi la riduzione dell'indennizzo prevista dall'art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 89/2001 per i processi con più di dieci parti. La Corte d'appello, in sede di opposizione, aveva accolto la domanda del Ministero, revocando il decreto e compensando le spese. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione delle norme sulla presunzione di insussistenza del pregiudizio e il contrasto con gli artt. 6 e 13 CEDU e 24 e 111 Cost., sostenendo che la nozione di irrisorietà va valutata tenendo conto sia dell'elemento oggettivo della posta in gioco sia di quello soggettivo, e che la Corte territoriale aveva dato rilievo esclusivo alla solidità patrimoniale della ricorrente, trascurando il valore non bagatellare del credito; inoltre richiamava la giurisprudenza europea e di legittimità secondo cui, per gli enti collettivi, il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo è normalmente configurabile. Il secondo profilo dedotto dal Ministero in opposizione riguardava la riduzione dell'indennità per la pluralità delle parti, ma la motivazione di legittimità si concentra sul primo tema.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: ha affermato che, ai fini dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001, la nozione di irrisorietà della pretesa o del valore della causa deve essere letta secondo la giurisprudenza della Corte EDU e valutata congiuntamente in base a un criterio oggettivo (valore del bene controverso) e a uno soggettivo (condizioni della parte). Ha quindi censurato la Corte d'appello perché aveva escluso il pregiudizio da irragionevole durata del processo considerando sostanzialmente solo la situazione economico-finanziaria della società, senza attribuire adeguato rilievo al fatto che il credito oggetto del giudizio presupposto non era di valore bagatellare. Di conseguenza, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassato il decreto impugnato e rinviato alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-sexies, lett. g)
La presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo opera solo quando la pretesa o il valore della causa siano realmente irrisori, da valutare congiuntamente secondo un criterio oggettivo e uno soggettivo; non basta il solo riferimento alle condizioni economiche della parte.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis, comma 1-bis
La norma sulla riduzione dell'indennizzo per i processi con più di dieci parti era stata invocata dal Ministero come motivo di opposizione, ma la decisione di legittimità non si sofferma su di essa come ratio decisiva.
CEDU, art. 6, paragrafo 1
Il diritto alla ragionevole durata del processo è parametro interpretativo vincolante per leggere la disciplina interna dell'equa riparazione e la nozione di irrisorietà della pretesa.
CEDU, art. 13
Richiamato come parametro convenzionale nel motivo di ricorso, senza autonome statuizioni specifiche nella motivazione decisoria.
Costituzione, art. 24
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tutela giurisdizionale effettiva, senza autonoma specificazione nella ratio decidendi.
Costituzione, art. 111
Richiamato dal ricorrente in relazione alla ragionevole durata del processo e al giusto processo.
Massime di principio
- Ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo, la "irrisorietà" della pretesa o del valore della causa non può essere desunta soltanto dalla consistenza patrimoniale della parte, ma richiede una valutazione complessiva che consideri sia il valore oggettivo della controversia sia le condizioni soggettive del richiedente.
- La presunzione legale di insussistenza del pregiudizio non patrimoniale è di stretta interpretazione e non può essere applicata in modo da svuotare la tutela Pinto per i soggetti collettivi o per le imprese economicamente solide quando la posta in gioco abbia comunque un valore non bagatellare.
- Nell'interpretazione della l. n. 89/2001 il giudice nazionale deve conformarsi alla giurisprudenza della Corte EDU, assumendo come riferimento la nozione convenzionale di "somma irrisoria" e di abuso del diritto di domanda.
- Se la Corte di merito fonda il rigetto della domanda equa riparazione solo sul rapporto percentuale tra credito litigioso e bilanci della società, omettendo di valorizzare il valore intrinseco del bene controverso, la decisione è viziata per falsa applicazione della norma.
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