Cassazione Civile, Ordinanza n. 25806/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte ricorrente)
La controversia
La ricorrente ha chiesto la correzione di una precedente ordinanza della Corte di cassazione con la quale, per mero errore materiale, erano state poste a suo carico le spese di lite in favore di una società rimasta intimata e quindi non costituita. In particolare, la richiesta mirava all'eliminazione sia del passaggio motivazionale che richiamava la soccombenza, sia della statuizione dispositiva di condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1.400,00 oltre spese generali e accessori. La resistente è rimasta intimata anche nel procedimento di correzione. La censura non riguardava il merito della decisione, ma esclusivamente la rimozione di un errore materiale nella regolazione delle spese.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto l'eliminazione, nell'ordinanza precedente, dell'inciso motivazionale relativo alla condanna alle spese e dell'inciso dispositivo che poneva le spese a carico della ricorrente. Ha inoltre mandato alla Cancelleria per le annotazioni di legge. Quanto alle spese del procedimento di correzione, la Corte ha escluso ogni statuizione perché il procedimento ex art. 391-bis c.p.c. ha natura amministrativa e non consente di individuare una parte vittoriosa e una soccombente.
Norme richiamate
Il procedimento di correzione degli errori materiali è qualificato dalla Corte come avente natura amministrativa; per questo non dà luogo a una vera soccombenza e non consente la liquidazione delle spese del procedimento.
Massime di principio
- Quando in un provvedimento giudiziario sia stata inserita per mero errore materiale una statuizione sulle spese in favore di una parte rimasta intimata e non costituita, è ammissibile la correzione mediante eliminazione dell'inciso erroneo, senza incidere sul contenuto decisorio sostanziale.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali non ha natura contenziosa ma amministrativa; pertanto, al suo esito non va pronunciata alcuna condanna alle spese, poiché non è individuabile una parte vittoriosa e una soccombente.
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