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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23410/2024 del 30/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento di importo rilevante, che la contribuente assumeva non esserle mai stata notificata e di cui sarebbe venuta a conoscenza solo tramite estratto di ruolo. In primo grado il ricorso era stato accolto per ritenuta mancata notifica della cartella; in appello, invece, la CTR ha ritenuto tempestiva e ammissibile la produzione documentale dell’Amministrazione, escludendo l’applicabilità del divieto di nuove prove ex art. 345 c.p.c. nel processo tributario e affermando provata la regolare notificazione della cartella, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso originario. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi, la violazione delle norme sulla notificazione via PEC e sulla prova telematica della notifica, sostenendo che non fossero stati prodotti secondo legge l’atto notificato, le ricevute di accettazione e di consegna in formato idoneo, e che l’indirizzo PEC del mittente non risultasse da pubblici registri; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992, contestando la possibilità di produrre in appello documenti nuovi oltre i limiti processuali applicabili. La Corte, tuttavia, ha rilevato preliminarmente la carenza di interesse ad agire all’impugnazione della cartella proposta avverso l’estratto di ruolo, alla luce dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, applicabile anche ai giudizi pendenti e rilevabile d’ufficio, salvo i casi tipizzati di pregiudizio concreto non allegati o dimostrati nel caso di specie.

La decisione

La Corte di cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR e ha dichiarato inammissibile l’originario ricorso della contribuente. La decisione non è entrata nel merito dei due motivi di ricorso sulla notifica PEC e sulla produzione documentale in appello, perché ha ritenuto assorbente la sopravvenuta disciplina dell’impugnazione dell’estratto di ruolo e la conseguente mancanza di interesse ad agire, non essendo stato allegato uno dei pregiudizi specifici richiesti dalla legge. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate, valorizzandosi l’intervento delle Sezioni Unite intervenuto in corso di causa.

Norme richiamate

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla notificazione della cartella a mezzo PEC e sulla necessità che gli indirizzi siano desunti da pubblici registri; la Corte non si pronuncia nel merito della doglianza, perché assorbe la questione per difetto di interesse ad agire.

  • art. 3-bis, comma 3, L. 21 gennaio 1994, n. 53

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che, in caso di notifica telematica, la prova debba essere fornita con deposito dell’atto notificato e delle ricevute di accettazione e consegna secondo il formato previsto; questione non esaminata nel merito per assorbimento.

  • art. 19-bis, comma 5, d.m. 16 aprile 2014

    Richiamato quale base delle modalità di deposito telematico della prova della notifica PEC; la Corte non affronta il merito per la declaratoria di inammissibilità dell’originario ricorso.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La Corte non risolve la censura sulla produzione di documenti nuovi in appello, poiché la decisione è assorbita dal difetto di interesse ad agire; è comunque richiamata la disciplina del processo tributario in tema di produzione documentale.

  • art. 32, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel ragionamento della CTR e riportato dalla Cassazione nel riepilogo della motivazione di merito come termine perentorio per il deposito documentale; non oggetto di autonoma statuizione decisiva.

  • art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per l’applicazione al giudizio di appello delle norme del giudizio di primo grado in materia di termini per il deposito documentale.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    "L’estratto di ruolo non è impugnabile"

    La disposizione, introdotta nel 2021, seleziona i soli casi in cui la cartella invalidamente notificata, conosciuta tramite estratto di ruolo, è direttamente impugnabile; incide sull’interesse ad agire, è applicabile anche ai processi pendenti e comporta, nel caso concreto, l’inammissibilità dell’impugnazione per mancata allegazione di uno dei pregiudizi tipizzati.

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. con modif. dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215

    Norma introduttiva del comma 4-bis dell’art. 12 d.P.R. 602/1973, richiamata quale base della nuova disciplina sull’impugnazione dell’estratto di ruolo.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    È una delle ipotesi tipizzate in cui l’iscrizione a ruolo può arrecare un pregiudizio tale da rendere ammissibile l’impugnazione diretta della cartella non validamente notificata.

  • art. 58-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato come parametro per le verifiche che possono incidere sulla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici, costituendo uno dei pregiudizi specifici rilevanti ai fini dell’azione.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato dalle Sezioni Unite come strumento di deposito documentale nel giudizio di legittimità per dimostrare lo specifico interesse ad agire nei processi pendenti.

  • art. 382, ultimo comma, c.p.c.

    Base per la cassazione senza rinvio e la declaratoria di inammissibilità dell’originario ricorso, essendo la causa definibile nel merito per difetto di una condizione dell’azione.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per il disconoscimento della conformità delle copie prodotte all’originale; la Corte non lo valorizza perché assorbe la controversia per difetto di interesse ad agire.

Massime di principio

  • L’interesse ad agire è una condizione dell’azione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e può essere inciso da una sopravvenienza normativa che circoscriva i casi di impugnabilità di un atto conosciuto tramite estratto di ruolo.
  • In materia di riscossione coattiva, l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la cartella asseritamente invalidamente notificata può essere impugnata direttamente solo se il contribuente dimostra uno dei pregiudizi specificamente tipizzati dalla legge.
  • Se il contribuente non allega e dimostra il pregiudizio concreto richiesto dalla disciplina sopravvenuta, l’impugnazione della cartella proposta a seguito di estratto di ruolo è inammissibile, con assorbimento delle ulteriori questioni sulla regolarità della notifica o sulla prova documentale.
  • Nel processo tributario la produzione documentale in appello segue regole proprie rispetto al processo civile ordinario, ma tali questioni restano irrilevanti quando difetta in radice l’interesse ad agire della parte che ha proposto il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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