Cassazione Civile, Ordinanza n. 05004/2025 del 26/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2013, con cui l’Ufficio ha imputato al contribuente un reddito di capitale pari a euro 58.993,00, qualificato come utili extrabilancio percepiti in qualità di socio al 50% di una società a responsabilità limitata. L’atto personale si fondava su un avviso di accertamento emesso nei confronti della società, con rideterminazione del reddito d’impresa. Il contribuente ha impugnato l’atto sostenendo, in sede di legittimità, con un primo motivo, la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 per asserita contraddittorietà della prova posta a base della pretesa tributaria; con un secondo motivo ha dedotto la nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente, in violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 132 c.p.c., lamentando che la decisione non rendesse percepibile il percorso logico-giuridico seguito. La censura sostanziale era incentrata sulla mancata considerazione della cessione delle quote societarie, avvenuta però dopo l’anno d’imposta accertato, e sull’asserita insussistenza del maggior reddito societario e della riferibilità al socio uscente degli utili extracontabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato, osservando che il contribuente si era limitato a riproporre difese già esaminate nei gradi di merito senza fornire elementi idonei a superare la ricostruzione dell’Ufficio, né prova contraria capace di contrastare la contabilità societaria o di dimostrare la propria estraneità alla gestione nel periodo rilevante. La sola cessione delle quote in un anno successivo non esclude la riferibilità al socio, per l’anno d’imposta 2013, degli utili extracontabili accertati in relazione a società a ristretta base partecipativa. Anche il secondo motivo è stato respinto perché la sentenza impugnata è stata ritenuta sorretta da motivazione effettiva ed esauriente, con esplicita considerazione della legittimazione sostanziale del ricorrente, degli elementi presuntivi della pretesa e del meccanismo di distribuzione presuntiva degli utili ai soci. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese, dell’ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., e della somma in favore della cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., oltre agli oneri conseguenti al contributo unificato.
Norme richiamate
art. 47, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
richiamato quale base normativa dell’imputazione di redditi di capitale al socio
art. 38, comma 3, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
richiamato nell’avviso di accertamento personale del contribuente
art. 39, secondo comma, lett. d-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato quale norma posta a fondamento della rettifica del reddito d’impresa della società
invocato dal ricorrente per sostenere una erronea ripartizione dell’onere della prova; la Corte rileva che non vi era prova contraria idonea a superare la pretesa
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato dal ricorrente in tema di prova nel processo tributario
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
rubrica del primo motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
rubrica del secondo motivo di ricorso per nullità della sentenza
art. 111 Cost.
richiamato per censurare la motivazione apparente
art. 36, comma secondo, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza
richiamato in relazione alla proposta di definizione anticipata e all’opposizione del ricorrente
applicato per la condanna del ricorrente a una somma ulteriore per responsabilità aggravata
applicato per la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In tema di accertamento tributario fondato su utili extracontabili riferiti a società a ristretta base partecipativa, la contestazione del socio non può limitarsi a negazioni generiche o a riproporre le difese già svolte nei gradi di merito: occorre una prova contraria concreta, idonea a scardinare gli elementi presuntivi posti a base della pretesa.
- La cessione delle quote sociali in un momento successivo all’anno d’imposta accertato non esclude, di per sé, la riferibilità al socio cedente degli utili extracontabili relativi all’annualità in cui era ancora partecipante alla compagine sociale.
- La motivazione è apparente solo quando non consenta di ricostruire l’iter logico-giuridico del giudice; non ricorre tale vizio se la sentenza esamina, sia pure sinteticamente, la legittimazione del contribuente, gli elementi presuntivi della pretesa e le ragioni del rigetto delle difese.
- Nel processo tributario, la censura sull’onere della prova non può essere accolta se il ricorrente non indica elementi specifici e decisivi idonei a superare la ricostruzione probatoria dell’Ufficio e a dimostrare l’inesattezza del maggior reddito accertato.
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