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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05004/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2013, con cui l’Ufficio ha imputato al contribuente un reddito di capitale pari a euro 58.993,00, qualificato come utili extrabilancio percepiti in qualità di socio al 50% di una società a responsabilità limitata. L’atto personale si fondava su un avviso di accertamento emesso nei confronti della società, con rideterminazione del reddito d’impresa. Il contribuente ha impugnato l’atto sostenendo, in sede di legittimità, con un primo motivo, la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 per asserita contraddittorietà della prova posta a base della pretesa tributaria; con un secondo motivo ha dedotto la nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente, in violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 132 c.p.c., lamentando che la decisione non rendesse percepibile il percorso logico-giuridico seguito. La censura sostanziale era incentrata sulla mancata considerazione della cessione delle quote societarie, avvenuta però dopo l’anno d’imposta accertato, e sull’asserita insussistenza del maggior reddito societario e della riferibilità al socio uscente degli utili extracontabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato, osservando che il contribuente si era limitato a riproporre difese già esaminate nei gradi di merito senza fornire elementi idonei a superare la ricostruzione dell’Ufficio, né prova contraria capace di contrastare la contabilità societaria o di dimostrare la propria estraneità alla gestione nel periodo rilevante. La sola cessione delle quote in un anno successivo non esclude la riferibilità al socio, per l’anno d’imposta 2013, degli utili extracontabili accertati in relazione a società a ristretta base partecipativa. Anche il secondo motivo è stato respinto perché la sentenza impugnata è stata ritenuta sorretta da motivazione effettiva ed esauriente, con esplicita considerazione della legittimazione sostanziale del ricorrente, degli elementi presuntivi della pretesa e del meccanismo di distribuzione presuntiva degli utili ai soci. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese, dell’ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., e della somma in favore della cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., oltre agli oneri conseguenti al contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di accertamento tributario fondato su utili extracontabili riferiti a società a ristretta base partecipativa, la contestazione del socio non può limitarsi a negazioni generiche o a riproporre le difese già svolte nei gradi di merito: occorre una prova contraria concreta, idonea a scardinare gli elementi presuntivi posti a base della pretesa.
  • La cessione delle quote sociali in un momento successivo all’anno d’imposta accertato non esclude, di per sé, la riferibilità al socio cedente degli utili extracontabili relativi all’annualità in cui era ancora partecipante alla compagine sociale.
  • La motivazione è apparente solo quando non consenta di ricostruire l’iter logico-giuridico del giudice; non ricorre tale vizio se la sentenza esamina, sia pure sinteticamente, la legittimazione del contribuente, gli elementi presuntivi della pretesa e le ragioni del rigetto delle difese.
  • Nel processo tributario, la censura sull’onere della prova non può essere accolta se il ricorrente non indica elementi specifici e decisivi idonei a superare la ricostruzione probatoria dell’Ufficio e a dimostrare l’inesattezza del maggior reddito accertato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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