Cassazione Civile, Ordinanza n. 05803/2023 del 24/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2015 con cui l'Ufficio ha contestato alla società, operante nel settore edilizio, l'indebita detrazione IVA per costi ritenuti riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti fatturate da una società qualificata come mera cartiera; per effetto riflesso è stata anche rettificata la posizione reddituale di partecipazione di uno dei soci. I giudici di merito hanno ritenuto provata l'inesistenza operativa della società fornitrice sulla base di indagini di P.G., sopralluoghi negativi, assenza di struttura organizzativa, personale, mezzi, depositi e intercettazioni che mostravano pagamenti e restituzioni in contanti. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto, con il primo motivo, omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la quasi totalità dell'attività svolta nel 2015 riguardava appalti pubblici e che quasi tutto il materiale necessario era stato acquistato dal fornitore contestato, circostanze che renderebbero reale l'operatività delle forniture; con il secondo motivo hanno dedotto violazione dell'art. 7 l. n. 212/2000 e dell'art. 3 d.lgs. n. 241/1990, lamentando che l'accertamento avrebbe recepito acriticamente verifiche svolte su un terzo, non allegate agli atti notificati e senza contraddittorio preventivo, richiamando la giurisprudenza UE sul diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché formulato anche come censura di omessa motivazione non più deducibile nella specie, comunque diretto non già a un fatto storico decisivo ma a una rivalutazione del merito; inoltre ha rilevato la presenza di una "doppia conforme" che preclude la deduzione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. Ha richiamato il principio per cui, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione assolve l'onere probatorio anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, e la prova della mancanza di struttura del fornitore è idonea a sostenere la fictio delle operazioni, mentre grava sul contribuente la prova dell'effettiva esistenza delle operazioni contestate. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché diretto contro l'avviso di accertamento e non contro la sentenza impugnata, sia perché introduceva questioni nuove non risultanti dalla decisione di merito e non specificamente autosufficienti. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese poiché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente una nuova valutazione del merito né la deduzione dell'omessa motivazione secondo la previgente formulazione, non applicabile al caso.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, la sentenza di appello fondata sulle stesse ragioni di fatto della decisione di primo grado non è censurabile con il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Le presunzioni semplici, ove dotate di gravità, precisione e concordanza, sono idonee a fondare l'accertamento fiscale.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
L'Amministrazione può contestare l'inesattezza delle operazioni che danno diritto alla detrazione anche tramite elementi indiziari qualificati.
Una volta assolto l'onere probatorio dell'Ufficio sull'inesistenza oggettiva delle operazioni, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.
art. 7 della legge n. 212/2000
La censura è stata ritenuta inammissibile perché proposta in modo diretto contro l'atto impositivo e, comunque, per novità della questione in sede di legittimità.
art. 3 del decreto legislativo n. 241/1990
Richiamato dal ricorrente quale parametro della doglianza sulla conoscibilità degli atti posti a base dell'accertamento, ma senza esame nel merito per inammissibilità della censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di IVA e imposte sui redditi, quando l'Ufficio contesta operazioni oggettivamente inesistenti, può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; tra gli indici rilevanti vi è la mancanza, in capo al fornitore, di una struttura organizzativa idonea a svolgere effettivamente l'attività fatturata.
- Una volta che l'Amministrazione abbia fornito elementi indiziari sufficienti a dimostrare l'inesistenza dell'operazione, il contribuente deve provare l'effettiva realtà delle prestazioni o cessioni contestate; la sola regolarità formale delle scritture, dei pagamenti o la compatibilità astratta dei beni con l'attività svolta non bastano.
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se individua un preciso fatto storico decisivo e non consente di sollecitare una nuova valutazione delle prove o del merito; inoltre, in presenza di doppia conforme, la censura è preclusa quando i giudici di merito hanno deciso sulla base del medesimo iter logico-argomentativo.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nei precedenti gradi di giudizio; il ricorso deve essere autosufficiente e indicare specificamente dove la questione sia stata dedotta nel merito.
- Le doglianze devono investire la sentenza impugnata e non direttamente l'atto amministrativo o impositivo, che non è atto del processo di cassazione.
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