Cassazione Civile, Ordinanza n. 05701/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La lite nasce da un preliminare di vendita: la parte promissaria acquirente agiva contro il promittente venditore assumendone l'inadempimento all'obbligo di stipulare il contratto definitivo e chiedendo la risoluzione del contratto con trattenimento della caparra confirmatoria versata. Il convenuto sosteneva di non aver potuto adempiere per sopravvenuta indisponibilità finanziaria dovuta a terzi e chiamava in causa soggetti ritenuti responsabili di tale indisponibilità, tra cui una banca e Poste Italiane, che a loro volta chiamavano ulteriori terzi. In primo e in appello la domanda risarcitoria veniva respinta; la Corte d'appello rigettava il gravame principale e accoglieva parzialmente quello incidentale della banca sulle spese. In cassazione la ricorrente proponeva tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, ossia l'imputabilità oggettiva dell'inadempimento al promittente acquirente; 2) violazione degli artt. 183, 187, 188 e 189 c.p.c. per avere la Corte ritenuto rinunciate le istanze istruttorie non ribadite all'udienza di precisazione delle conclusioni; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. e del principio di soccombenza per la condanna alle spese, comprese quelle sostenute dai terzi chiamati in causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha rilevato che il ricorso, notificato telematicamente con un'unica PEC a tutte le parti del giudizio di appello, era stato depositato oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 369, comma 1, c.p.c. La circostanza che nei confronti di una delle parti la notifica fosse stata avviata in data successiva non mutava l'esito, perché quella notificazione non si era perfezionata e, comunque, il deposito sarebbe stato ugualmente tardivo. Per effetto dell'improcedibilità, la ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità alle parti resistenti costituite ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È stata invocata per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte non è entrata nel merito del motivo perché ha dichiarato il ricorso improcedibile.
artt. 183, 187, 188 e 189 c.p.c.
Richiamati nel secondo motivo per contestare la ritenuta rinuncia alle istanze istruttorie non riproposte all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Richiamato nel terzo motivo per censurare la liquidazione delle spese a carico della ricorrente anche in favore dei terzi chiamati.
La Corte ne ha applicato il termine di venti giorni per il deposito del ricorso dopo la notificazione, dichiarando l'improcedibilità per deposito tardivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di improcedibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito del ricorso deve avvenire entro il termine di venti giorni dalla notificazione previsto dall'art. 369, comma 1, c.p.c.; il mancato rispetto di tale termine comporta l'improcedibilità dell'impugnazione.
- Ai fini del rispetto del termine di deposito, rileva la notificazione effettivamente perfezionata alle parti rilevanti; una notificazione tentata ma non perfezionata non può sanare il deposito tardivo.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, resta assorbito l'esame dei motivi di censura formulati nel merito.
- In caso di improcedibilità del ricorso, la parte ricorrente è normalmente condannata alle spese del giudizio di legittimità e può sorgere l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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