Cassazione Civile, Ordinanza n. 05704/2023 del 24/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento catastale con cui l'Ufficio ha rideterminato, a seguito di procedura DOCFA presentata per l'anno 2016, la rendita catastale di due immobili di proprietà della società ricorrente. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia, riformando la decisione di primo grado e ritenendo gli avvisi sufficientemente motivati. In cassazione la società ha dedotto tre censure: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile, per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; 2) violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 e dell'art. 3 della L. 241/1990, assumendo l'insufficienza della motivazione degli avvisi di accertamento catastale; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la dichiarata inagibilità degli immobili, che avrebbe dovuto incidere sulla rendita attribuita. La ricorrente sosteneva che l'Ufficio non avesse adeguatamente spiegato le ragioni della rettifica e che non fosse stato considerato lo stato di inagibilità dei beni.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, era comprensibile e consentiva il controllo sul ragionamento decisorio, superando la soglia del minimo costituzionale. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che, in materia di classamento catastale seguito a DOCFA, l'obbligo di motivazione è soddisfatto quando l'Ufficio indica gli elementi utilizzati e la diversa valutazione tecnica che giustifica la rendita attribuita; nel caso concreto la CTR aveva accertato che l'Ufficio aveva rettificato i valori proposti dal contribuente sulla base degli estimi catastali e del prezziario territorialmente applicabile, pienamente conoscibile dalla parte. È stato respinto infine il terzo motivo, perché la CTR si era espressa sul tema dell'inagibilità degli immobili rilevando che essa non era stata provata documentalmente dalla società; inoltre, nel ricorso per cassazione non risultava dimostrato che fosse stato prodotto il verbale di sopralluogo richiamato dalla ricorrente. La società è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le censure sono state incanalate rispettivamente nel vizio di nullità della sentenza, nella violazione di legge e nell'omesso esame di fatto decisivo.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è apparente solo se, pur esistente graficamente, non rende percepibili le ragioni della decisione e non consente il controllo sull'iter logico seguito.
art. 111 Cost., comma 6
La motivazione della sentenza deve superare il minimo costituzionale, cioè deve essere intellegibile e controllabile.
L'atto impositivo deve essere motivato indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.
L'Amministrazione finanziaria deve esplicitare nei propri atti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando l'argomentazione non consente di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e impedisce il controllo sulla decisione; una motivazione sintetica ma comprensibile è sufficiente.
- In materia di avviso di classamento catastale conseguente a procedura DOCFA, l'obbligo motivazionale è soddisfatto mediante l'indicazione dei dati oggettivi utilizzati e della diversa valutazione tecnica posta a base della rendita attribuita, se l'Ufficio non disattende i fatti dichiarati dal contribuente ma ne ricalcola il valore secondo parametri estimativi.
- Se il contribuente deduce l'inagibilità dell'immobile per contestare la rendita catastale, tale circostanza deve risultare adeguatamente provata; in mancanza di prova documentale il giudice può legittimamente escluderne la rilevanza.
- Nel ricorso per cassazione la deduzione di omesso esame di un fatto decisivo non può essere accolta quando la sentenza impugnata abbia in realtà preso posizione sul fatto stesso.
- Quando il ricorso è integralmente respinto, il soccombente è condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se previsto dalla legge.
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