Cassazione Civile, Ordinanza n. 05703/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione di un avviso di accertamento catastale con cui l’Ufficio aveva modificato il classamento e la rendita di unità immobiliari site nel Comune di Monza e oggetto di procedura DOCFA. La società ricorrente aveva contestato la sentenza della CTR che aveva rigettato il suo appello. Con il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente, sostenendo che l’avviso fosse insufficiente nella motivazione perché la diversa classificazione non derivava soltanto da una diversa valutazione del valore economico del compendio, ma da un differente presupposto di fatto: in DOCFA era stata indicata la destinazione d’uso "ricovero", mentre nella scheda tecnica l’Ufficio aveva fatto riferimento a "casa di riposo". Con il secondo motivo denunciava la falsa applicazione dell’art. 10 del R.D. n. 652/1939, censurando la qualificazione dell’immobile nella categoria D/4, anziché nel gruppo B, assumendo che si trattasse di una struttura destinata a servizio socio-sanitario per persone con disabilità, denominata residenza sanitaria assistenziale, e non di un immobile assimilabile a casa di cura o ospedale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto alla motivazione dell’avviso, ha affermato che, nel classamento DOCFA, la motivazione è sufficiente con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l’Ufficio non disattenda gli elementi di fatto indicati dal contribuente e la divergenza tra rendita proposta e attribuita dipenda da una valutazione tecnica; solo se l’Ufficio contesta i dati fattuali dichiarati dal contribuente è necessaria una motivazione più analitica. Nel caso concreto, la rettifica era basata sulle caratteristiche oggettive del bene, sulla sua non comparabilità con le unità tipo della categoria B/1 e su una relazione di stima allegata contenente metodologia e fonti dei valori. Quanto alla categoria catastale, la Corte ha ribadito che il classamento è fondato sulle caratteristiche oggettive e strutturali dell’immobile e sulla sua destinazione funzionale e produttiva, non sul concreto uso storico né sulla natura pubblica o privata del proprietario. Ha quindi condiviso il giudizio della CTR secondo cui la struttura presentava requisiti oggettivi di economicità e idoneità a remunerare i fattori produttivi, sicché la classificazione nella categoria D/4 era corretta. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare la violazione di legge in sede di legittimità
l’avviso di accertamento catastale deve essere motivato; nel DOCFA la motivazione può essere sintetica se non vi è contestazione dei dati di fatto dichiarati dal contribuente
art. 10, R.D. 13 aprile 1939, n. 652
il classamento catastale va effettuato secondo le caratteristiche oggettive e funzionali dell’immobile
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel classamento catastale effettuato a seguito di procedura DOCFA, la motivazione dell’avviso è sufficiente con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l’Ufficio non disattenda i fatti dichiarati dal contribuente e la divergenza rispetto alla rendita proposta derivi da una valutazione tecnica del valore economico del bene.
- Se l’Ufficio rettifica la rendita contestando elementi di fatto indicati nella dichiarazione del contribuente, la motivazione deve essere più analitica e deve specificare le differenze riscontrate, sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa sia per delimitare l’oggetto del contenzioso.
- Ai fini del classamento catastale rilevano anzitutto le caratteristiche oggettive, costruttive e tipologiche dell’immobile e la sua destinazione funzionale e produttiva; non assume rilievo decisivo il solo uso concreto che ne venga fatto in un determinato momento.
- La natura pubblica o privata del proprietario e le funzioni sociali svolte dalla struttura non sono criteri autonomi di classamento; il fine di lucro va apprezzato in termini oggettivi, desumendolo dalle caratteristiche strutturali e dalla potenzialità economica dell’immobile, non dalla sola qualificazione soggettiva dell’attività svolta.
- In presenza di una struttura immobiliare con caratteristiche obiettive riconducibili a una categoria speciale, la corrispondenza o meno all’attività concretamente esercitata all’interno dell’immobile può al più costituire un elemento rafforzativo, ma non sostituisce la valutazione oggettiva del bene.
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