Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05698/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti di un contribuente, che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno 2009, un avviso di accertamento IRPEF fondato su indagini bancarie. Il ricorso introdotto contro l'atto impositivo era stato respinto in primo grado e in appello, e il successivo ricorso per cassazione era stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese. Il contribuente ha poi proposto istanza di correzione di errore materiale avverso quella decisione, sostenendo che, poiché la controversia si sarebbe definita con condono ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, la Corte avrebbe dovuto compensare le spese di lite anziché porle a suo carico. A sostegno ha allegato documentazione relativa alla domanda di definizione agevolata e a problemi di deposito telematico, lamentando in sostanza il mancato esame di atti già trasmessi. L'Amministrazione finanziaria, pur notificata via PEC, non ha svolto difese nella procedura di correzione.

La decisione

La Corte ha rigettato l'istanza di correzione di errore materiale. Ha ritenuto che la doglianza del contribuente, pur formalmente diretta alla correzione delle spese, investisse in realtà un preteso vizio di percezione o mancato esame di documenti, deducibile semmai con il rimedio revocatorio e non con la correzione di errore materiale. Inoltre ha osservato che la documentazione prodotta dimostrava solo la presentazione della domanda di definizione agevolata e la quantificazione del dovuto da parte dell'Amministrazione, ma non il pagamento necessario ai fini del perfezionamento del condono; mancavano dunque elementi per ritenere definita la controversia. La Corte ha inoltre precisato che nel procedimento di correzione degli errori materiali non si provvede sulle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 6 del d.l. n. 193 del 2016

    definizione agevolata delle controversie

    la sola presentazione della pratica e la quantificazione del dovuto non bastano: occorre anche il versamento degli oneri affinché la definizione agevolata si perfezioni

  • art. 391 bis c.p.c.

    il procedimento di correzione degli errori materiali ha natura amministrativa e non consente una statuizione sulle spese processuali

  • artt. 287 e 391 bis c.p.c.

    il rimedio della correzione è limitato agli errori materiali e non può essere usato per censurare il mancato esame di documenti o altri vizi decisori

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato dalla parte per la memoria e la produzione documentale depositata in sede di legittimità

Massime di principio

  • La correzione dell'errore materiale non è il rimedio per contestare un preteso mancato esame di documenti o un vizio percettivo della decisione: in tali ipotesi occorre utilizzare il diverso rimedio revocatorio, se ne ricorrono i presupposti.
  • Ai fini della definizione agevolata della controversia tributaria, non è sufficiente la sola presentazione dell'istanza e la quantificazione del dovuto da parte dell'Amministrazione; è necessario il pagamento previsto dalla disciplina speciale perché il condono si perfezioni.
  • Se la definizione agevolata non risulta perfezionata, non opera la regola della compensazione delle spese collegata alla cessazione della materia del contendere o alla rinuncia in funzione del condono.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali non va pronunciata condanna alle spese, trattandosi di un procedimento privo di una parte soccombente in senso proprio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.