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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05697/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente, dopo aver subito un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2008 fondato su indagini bancarie e aver perso nei gradi di merito e in cassazione, ha proposto istanza di correzione di errore materiale avverso la precedente ordinanza di legittimità che lo aveva condannato alle spese di lite. Ha sostenuto che, poiché la controversia sarebbe stata definita tramite condono ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, la Corte avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese e non la sua condanna. A sostegno ha dedotto di aver incontrato problemi tecnici nel deposito telematico della documentazione relativa alla definizione agevolata e ha prodotto messaggi PEC e documenti inerenti alla pratica di condono. La Corte ha qualificato la doglianza come, in sostanza, un preteso mancato esame di documenti già prodotti, quindi come vizio di percezione, e ha osservato comunque che dagli atti risultava solo la presentazione della domanda di definizione e la quantificazione del dovuto da parte dell'Amministrazione, ma non anche il pagamento delle somme necessarie al perfezionamento del condono.

La decisione

La Corte ha rigettato l'istanza di correzione di errore materiale. Ha ritenuto che non vi fosse un errore materiale nella precedente condanna alle spese, perché non risultava dimostrato il perfezionamento della definizione agevolata e, comunque, la doglianza investiva semmai un preteso mancato esame di documenti, rimediabile solo con revocazione e non con il procedimento di correzione. La Corte ha inoltre precisato che nel procedimento di correzione degli errori materiali non va pronunciata statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 6 del d.l. n. 193 del 2016

    La definizione agevolata richiede non solo la presentazione della pratica e la quantificazione del dovuto, ma anche il versamento degli importi previsti perché la procedura si perfezioni.

  • art. 391, comma 2, c.p.c.

    La regola generale sulla condanna alle spese della rinuncia non opera, secondo la giurisprudenza richiamata, quando intervenga una definizione agevolata che renda incompatibile la condanna alle spese con la ratio dell'istituto.

  • artt. 287 e 391 bis c.p.c.

    Il procedimento di correzione degli errori materiali ha natura amministrativa e non consente statuizioni sulle spese processuali.

  • art. 378 c.p.c.

    È richiamata solo come riferimento alla memoria depositata telematicamente e alla documentazione prodotta nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di correzione di errore materiale non è possibile utilizzare il rimedio per contestare, in sostanza, il mancato esame di documenti o un errore di percezione del contenuto degli atti: in tali casi il mezzo corretto è la revocazione, non la correzione materiale.
  • La compensazione delle spese in materia di definizione agevolata può essere giustificata solo quando risulti effettivamente perfezionata la procedura di condono; la mera presentazione della domanda e la quantificazione del dovuto non sono sufficienti.
  • La doglianza sulla regolazione delle spese di una precedente decisione non è accoglibile in sede di correzione materiale se la decisione non sia dipesa da una sopravvenuta definizione della controversia, ma sia stata resa nel merito o comunque senza prova del perfezionamento del condono.
  • Il procedimento di correzione degli errori materiali non è sede per una nuova pronuncia sulle spese di lite, mancando una soccombenza in senso proprio nel relativo subprocedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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