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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07523/2026 del 29/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controlli automatizzati su dichiarazioni IRES e IVA per gli anni 2014 e 2015, per un importo di circa 161.284 euro. In primo grado la cartella era stata annullata perché ritenuta non preceduta dalla comunicazione di irregolarità e perché asseritamente tardiva per decadenza dalla riscossione. In appello, però, la decisione era stata ribaltata: la cartella era stata ritenuta legittima perché, per i controlli automatizzati ex artt. 36-bis e 54-bis, non era necessaria la preventiva comunicazione quando non vi siano rettifiche complesse dei dati dichiarati, e la pretesa era stata riferita a una dichiarazione integrativa del 2017. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto tre censure: (1) violazione del contraddittorio preventivo, sostenendo che esso dovesse comunque essere garantito anche per tributi armonizzati e in sede di controlli automatizzati; (2) violazione dell’art. 25 d.P.R. 602/1973 e dell’art. 2697 c.c., lamentando che la CTR avesse escluso la decadenza facendo leva su una dichiarazione integrativa del 2017 non prodotta in giudizio e che il termine dovesse invece decorrere dal 2014-2015; (3) nella parte relativa alla prova di resistenza, deduzioni sul credito IVA e sulla carenza di motivazione dell’atto, riproposte poi anche in memoria, ma ritenute tardive e comunque formulate in modo generico.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nei controlli automatizzati ex artt. 36-bis e 54-bis, la preventiva comunicazione di irregolarità non è normalmente necessaria, salvo che la liquidazione automatizzata implichi rettifiche preventive di dati e incertezze rilevanti; nel caso concreto la cartella derivava anche da un minor credito IVA, da sanzioni per acconti tardivi e da un’eccedenza di versamenti dichiarata senza riscontro nei sistemi informatici, profili che legittimano il controllo automatizzato senza contraddittorio preventivo. Ha inoltre escluso che la presenza di tributi armonizzati imponesse un diverso esito, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite e rilevando che anche la disciplina sopravvenuta del contraddittorio generalizzato esclude gli atti automatizzati. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la ricorrente non ha censurato correttamente la ratio della sentenza d’appello, fondata sulla non contestazione e sull’affermazione che si trattasse di dichiarazione integrativa del 2017; avrebbe dovuto attaccare l’uso di tale principio o spiegare perché non fosse applicabile, e non limitarsi a invocare in modo generico l’onere della prova. È stata anche disattesa, perché irrilevante o formulata tardivamente/genericamente, la parte di doglianza sulla prova di resistenza e sulle contestazioni relative al credito IVA. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento di 2.500 euro in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    La cartella emessa all’esito del controllo automatizzato non richiede di regola la preventiva comunicazione dell’esito al contribuente, salvo il caso di rettifiche preventive di dati e incertezze rilevanti.

  • art. 54-bis d.P.R. 633/1972

    Per i controlli automatizzati IVA vale la stessa regola: non è normalmente necessario un previo avviso di irregolarità o recupero se il controllo si fonda su dati dichiarati e incongruenze oggettive.

  • art. 6 l. 212/2000

    L’omissione della comunicazione può determinare nullità solo quando la procedura automatizzata richieda rettifiche preventive e vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

  • art. 6-bis l. 212/2000

    La disciplina introdotta successivamente conferma l’estensione del contraddittorio preventivo ma esclude gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale.

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    Il termine di decadenza per l’iscrizione a ruolo/notifica va valutato in relazione alla dichiarazione cui si riferisce la pretesa; nel caso concreto la CTR ha ritenuto che il termine decorresse dalla dichiarazione integrativa del 2017.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull’onere della prova è stata ritenuta non pertinente rispetto alla ratio della decisione d’appello, che si fondava anche sul principio di non contestazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge deve essere dedotta in modo specifico, confrontandosi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il giudizio è stato definito in conformità alla proposta di definizione accelerata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La memoria è stata depositata ma non ha condotto a diversa decisione.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende, in quanto il giudizio è stato definito conformemente alla proposta accelerata.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    È stato dichiarato dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    L’ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nei controlli automatizzati ex artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972 la preventiva comunicazione di irregolarità non è di regola necessaria; essa diventa rilevante solo quando la liquidazione richieda rettifiche preventive dei dati dichiarati e presenti incertezze su aspetti significativi della dichiarazione.
  • La contestazione di crediti, detrazioni o eccedenze dichiarate è legittimamente effettuabile in sede di controllo automatizzato quando deriva da dati già indicati dal contribuente e da incongruenze oggettive, senza che occorrano valutazioni discrezionali o un previo avviso di recupero.
  • Il principio del contraddittorio preventivo non opera, in via ordinaria, per gli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati, anche se la pretesa riguarda tributi armonizzati, quando la modalità di controllo non richiede un confronto endoprocedimentale.
  • In cassazione la censura per violazione di legge deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; una doglianza che invochi in modo generico l’onere della prova, senza attaccare il decisum fondato su non contestazione o su una precisa qualificazione del fatto, è inammissibile.
  • Quando la decisione d’appello fonda il rigetto di una censura anche sul principio di non contestazione, il ricorrente deve specificamente contestare tale presupposto o l’erronea applicazione del principio, non limitarsi a richiamare astrattamente l’art. 2697 c.c.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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