Cassazione Civile, Ordinanza n. 07484/2026 del 29/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento relativo a tributi locali su un immobile ubicato nel territorio comunale. La commissione tributaria regionale, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto tassabile l'immobile solo per una parte della superficie indicata (mq 302). La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione di legge, in particolare dell'art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993. La società contribuente si è costituita con controricorso e ricorso incidentale, eccependo l'inammissibilità del ricorso principale e formulando a sua volta doglianze contro la sentenza. Nel corso del giudizio di legittimità, le parti hanno poi definito bonariamente le pendenze con atto di transazione e hanno reciprocamente rinunciato ai rispettivi ricorsi.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia reciproca al ricorso principale e al ricorso incidentale, rilevando che erano stati osservati i requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., e ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese. La Corte ha anche escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando la natura eccezionale e sanzionatoria della norma, non estensibile ai casi di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione di legge come vizio della sentenza impugnata.
art. 62, comma 1, d.lgs. n. 507/1993
Norma richiamata come parametro sostanziale asseritamente mal applicato dalla sentenza di merito nella determinazione della tassabilità dell'immobile.
La rinuncia al ricorso è stata ritenuta rituale e idonea a determinare l'estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso l'obbligo del raddoppio del contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso, trattandosi di previsione eccezionale e sanzionatoria non estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
art. 1, comma 17, legge n. 228/2012
Norma richiamata in relazione all'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso, quando osservi i requisiti previsti dall'art. 390 c.p.c., comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
- La pendenza di un ricorso incidentale non impedisce l'estinzione del giudizio se entrambe le parti vi rinunciano validamente in esito a transazione.
- Il contributo unificato aggiuntivo previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione non si applica ai casi di estinzione per rinuncia, trattandosi di misura eccezionale e sanzionatoria di stretta interpretazione.
Come è indicizzato
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