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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07477/2026 del 29/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

Il Comune aveva notificato alla società contribuente un avviso di accertamento per omessa denuncia di occupazione e omesso versamento della TARSU per l'anno 2012, relativo al possesso di una struttura amovibile denominata "Palaterme Fiuggi". Il ricorso introduttivo e l'appello erano stati respinti dalla CTR, che aveva ritenuto: generica la censura sulla disapplicazione dei regolamenti TARSU per difetto di specificità ex art. 53 d.lgs. 546/1992; non spettanti le agevolazioni previste dagli artt. 62 e 66 d.lgs. 507/1993 per mancata indicazione, nella denuncia originaria e nella variazione, degli elementi necessari; non decisiva la questione dimensionale, in ragione della certificazione prodotta dal Comune; infondata infine la doglianza sull'illegittimità dell'affidamento del servizio alla società concessionaria, perché non accompagnata dall'indicazione del vizio specifico dell'atto di affidamento. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto quattro motivi: violazione degli artt. 18 e 53 d.lgs. 507/1993 e degli artt. 4 e 5 l. 2248/1865, all. E, nonché degli artt. 62-66 d.lgs. 507/1993; ulteriore violazione degli artt. 62-66 d.lgs. 507/1993; omesso esame di un fatto decisivo in tema di calcolo delle aree scoperte; violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, per avere la CTR escluso la specifica doglianza sull'illegittimità dell'affidamento del servizio e quindi il dovere di pronunciarsi.

La decisione

In via preliminare la Corte ha preso atto che la posizione tributaria era stata definita mediante adesione della ricorrente alla definizione agevolata e che vi era stata rinuncia al ricorso accettata dalla controricorrente. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., compensando integralmente le spese tra le parti. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, richiamando la natura eccezionale e sanzionatoria della disposizione, non estensibile ai casi di rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di rinuncia al ricorso, poiché la norma ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è suscettibile di interpretazione estensiva.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla CTR per qualificare come generica la censura sull'istanza di disapplicazione dei regolamenti, perché priva dell'indicazione dello specifico atto e dello specifico vizio di legittimità.

  • artt. 62-66 d.lgs. n. 507/1993

    Richiamati nel ricorso come norme sulle agevolazioni TARSU; la CTR ha escluso che la parte potesse beneficiarne per difetto di indicazione degli elementi necessari nella denuncia originaria e nella variazione.

  • artt. 18 e 53 d.lgs. n. 507/1993

    Richiamati nel primo motivo di ricorso come norme asseritamente violate nella disciplina della TARSU.

  • artt. 4 e 5 della legge n. 2248/1865, all. E

    Richiamati nel primo motivo di ricorso in relazione alla dedotta illegittimità del regolamento/atto amministrativo da disapplicare.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel quarto motivo per contestare il rilievo della CTR circa la mancata specifica deduzione del vizio dell'affidamento del servizio di riscossione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Parametro del motivo relativo all'omesso esame di un fatto decisivo.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, se accettata dalla parte resistente, determina l'estinzione del giudizio di cassazione senza pronuncia sul merito.
  • Il raddoppio del contributo unificato previsto per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione non si estende al caso di estinzione per rinuncia, trattandosi di norma eccezionale e sanzionatoria.
  • Quando una censura investe la disapplicazione di un atto amministrativo, è necessario che siano indicati con precisione lo specifico atto e lo specifico vizio dedotto, non essendo sufficiente un richiamo generico alla sua illegittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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