Cassazione Civile, Ordinanza n. 07478/2026 del 29/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto, affidato all'esito di una gara, avente ad oggetto il censimento, la conservazione e la custodia dell'archivio cartaceo della società committente. Alla scadenza del rapporto quinquennale, le parti si sono divise sulla restituzione della documentazione: l'appaltatrice sosteneva che tale attività dovesse essere remunerata con un prezzo unitario ulteriore, non previsto espressamente nel contratto; la committente riteneva invece che la restituzione finale fosse già compresa nel corrispettivo pattuito per le altre prestazioni. In primo grado il tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda della società appaltatrice; in appello la corte territoriale ha rigettato l'appello principale e accolto quello incidentale della committente, riconoscendo l'inadempimento dell'appaltatrice all'obbligo di restituzione e condannandola al risarcimento del danno. Nel ricorso per cassazione la società appaltatrice ha dedotto, con il primo motivo, violazione dei criteri legali di interpretazione del contratto e falsa applicazione dell'art. 1657 c.c., sostenendo che la corte d'appello avesse erroneamente interpretato bando e contratto nel senso che la restituzione fosse dovuta senza specifico compenso; con il secondo motivo ha denunciato falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 c.c., contestando la conseguente condanna risarcitoria per l'inadempimento dell'obbligo di restituzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché formulato in modo generico quanto alla dedotta violazione dei canoni ermeneutici e, in sostanza, diretto solo a sollecitare una diversa interpretazione del contratto, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre escluso la pertinenza degli artt. 1657 e 1774, comma 2, c.c., osservando che il corrispettivo dell'appalto era stato già determinato e che la disciplina del deposito non era applicabile. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché dipendente dal primo: una volta ritenuto non censurabile l'accertamento che la restituzione fosse compresa nel corrispettivo pattuito, restavano ferme la declaratoria di inadempimento e la condanna al risarcimento del danno. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la censura per violazione di legge non può risolversi in una richiesta di nuova interpretazione del contratto, perché l'interpretazione del contratto è questione di fatto riservata al giudice di merito.
artt. 1362 e ss. c.c.
i canoni legali di interpretazione vanno specificamente indicati e la loro violazione va dedotta mostrando in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; una mera contrapposizione interpretativa è inammissibile.
art. 1657 c.c.
si applica quando, nell'appalto, le parti non abbiano determinato né la misura del corrispettivo né il modo di determinarlo; non è pertinente quando il corrispettivo è stato già stabilito e si discute solo se esso comprenda tutte le prestazioni.
art. 1774, comma 2, c.c.
la previsione sulle spese di restituzione riguarda il deposito ed è giustificata dal carattere naturale di gratuità di quel contratto; non è estensibile automaticamente all'appalto oneroso.
art. 1767 c.c.
richiamato per evidenziare che il deposito è un contratto naturalmente gratuito, a differenza dell'appalto oggetto della lite.
art. 1218 c.c.
la responsabilità per inadempimento resta ferma se la prestazione era dovuta in base all'interpretazione del contratto e non è stato validamente censurato tale accertamento.
art. 1223 c.c.
il danno risarcibile conseguente all'inadempimento è confermato quando l'obbligo contrattuale risulta violato secondo l'interpretazione del giudice di merito.
art. 1371 c.c.
il canone dell'interpretazione meno gravosa per l'obbligato è riferito ai contratti a titolo gratuito e non può essere invocato per un contratto oneroso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato solo per il rito camerale di trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto è una questione di fatto riservata al giudice di merito: in cassazione è inammissibile una censura che si risolva nella semplice proposta di una lettura alternativa delle clausole contrattuali.
- La deduzione di violazione dei canoni ermeneutici è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente quale regola interpretativa sia stata violata e in che modo il ragionamento del giudice di merito se ne sia discostato.
- Non è corretto richiamare norme di disciplina di altri contratti tipici per sovvertire l'interpretazione di un contratto diverso, se le parti hanno già determinato il corrispettivo e la controversia riguarda soltanto l'estensione delle prestazioni comprese nel prezzo.
- La condanna per inadempimento e il correlato risarcimento restano incensurabili quando dipendono da un'interpretazione contrattuale non sindacabile in sede di legittimità.
- Il criterio dell'interpretazione meno gravosa per l'obbligato non può essere invocato per i contratti a titolo oneroso.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente soccombente sopporta le spese del giudizio di legittimità ed è soggetta, se dovuto, al raddoppio del contributo unificato.
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