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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20410/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite riguarda un avviso di pagamento TARI 2020 emesso per un fabbricato alberghiero. In primo e secondo grado la controversia ha avuto ad oggetto la debenza del tributo in relazione a una struttura ricettiva che la contribuente sosteneva essere stata utilizzata solo in alcuni periodi dell’anno e, in particolare, soggetta a chiusure connesse alla stagionalità dell’attività e alle restrizioni pandemiche. La Corte tributaria regionale aveva confermato, sia pure con diversa motivazione, la parziale riduzione del periodo imponibile, ritenendo che il tributo dovesse essere commisurato all’effettivo e potenziale utilizzo dell’immobile e tenendo conto dell’impatto del COVID-19. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 24 d.lgs. 546/1992, lamentando che il giudice di appello avrebbe deciso su una domanda diversa da quella originariamente proposta, ancorando la riduzione del periodo tassabile a ragioni estranee al ricorso introduttivo e integrando una mutatio libelli; con il secondo ha censurato la violazione dell’art. 112 c.p.c., della disciplina TARI (l. 147/2013, commi 641, 662 e 663), del regolamento comunale e dell’art. 7, comma 3, d.P.R. 158/1999, sostenendo che la stagionalità non era stata ritualmente denunciata e che, in presenza di licenza annuale, non era sufficiente la sola chiusura di fatto per ottenere la riduzione del tributo, mancando l’oggettiva inutilizzabilità dei locali. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, affermando da un lato che il giudice di merito aveva pronunciato oltre il thema decidendum, dall’altro che la mera inattività o chiusura temporanea non equivale a oggettiva inutilizzabilità dell’immobile e non legittima la commisurazione della TARI ai soli giorni di effettiva occupazione in assenza della specifica denuncia prevista per le utenze stagionali/non stabilmente attive.

La decisione

La Corte ha accolto integralmente il ricorso del Comune, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito favorevole alla contribuente è stata travolta sia per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sia per erronea applicazione della disciplina TARI sulla stagionalità e sull’oggettiva inutilizzabilità dei locali.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda e delle eccezioni introdotte; la riqualificazione giuridica è ammessa solo se non altera petitum e causa petendi e non introduce nuovi fatti nel thema decidendum.

  • art. 24 d.lgs. 546/1992

    Richiamato quale parametro processuale nel giudizio tributario, in relazione al divieto di introdurre in appello una domanda o un tema di contestazione diverso da quello dedotto in primo grado.

  • art. 1, comma 641, l. 147/2013

    Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani

    La TARI presuppone la suscettibilità dei locali a produrre rifiuti urbani; la tassa non è dovuta solo in caso di oggettiva insuscettibilità o inutilizzabilità del bene.

  • art. 1, commi 662 e 663, l. 147/2013

    L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare

    La disciplina della tariffa giornaliera e delle utenze temporanee/non stabilmente attive opera per occupazioni inferiori a 183 giorni e secondo il regolamento comunale; la riduzione non discende automaticamente dalla semplice chiusura di fatto dell’attività.

  • art. 7, comma 3, d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

    La riduzione è collegata alle utenze non domestiche non stabilmente attive, cioè a periodi inferiori a 183 giorni, secondo i presupposti regolamentari applicabili.

  • art. 66, comma 5, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    La deduzione della stagionalità in sede processuale è preclusa se non preceduta da apposita denuncia al Comune nei modi richiesti dalla disciplina di settore.

  • art. 33 del regolamento comunale per la disciplina della IUC

    È richiamato come fonte regolamentare della disciplina comunale sulle riduzioni TARI per le utenze non stabilmente attive/stagionali.

  • art. 19 del regolamento TARI approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 20.9.2020

    Recepisce la regola per cui le riduzioni spettano solo alle utenze stagionali o non stabilmente attive secondo i limiti temporali previsti.

  • artt. 70, 71 e 72 d.lgs. 507/1993

    Richiamati dalla contribuente nel ricorso originario quale base normativa delle doglianze sull’accertamento e riscossione del tributo.

  • art. 7 l. 212/2000

    Richiamato tra i motivi originari sulla motivazione degli atti impositivi.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato tra i motivi originari sulla motivazione amministrativa dell’atto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudice d’appello può riqualificare giuridicamente i fatti dedotti, ma non può spostare il thema decidendum introducendo una diversa causa petendi o nuovi elementi di fatto; in caso contrario si configura extrapetizione.
  • Ai fini della TARI, la mera inattività di fatto o la chiusura temporanea dell’esercizio non equivalgono, di per sé, a oggettiva inutilizzabilità dei locali e non escludono il presupposto impositivo.
  • La riduzione della TARI per utenze stagionali o non stabilmente attive richiede il rispetto dei presupposti normativi e regolamentari, inclusa la specifica denuncia al Comune quando prevista; in assenza di tale adempimento non può essere riconosciuta in base alla sola allegazione della chiusura dell’attività.
  • In presenza di licenza annuale per attività alberghiera, la commisurazione del tributo ai soli giorni di effettiva apertura non è giustificata senza prova dell’oggettiva non utilizzabilità dell’immobile e senza il rispetto della disciplina speciale sulle utenze temporanee o stagionali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpostazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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