Cassazione Civile, Ordinanza n. 07569/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per omesse ritenute relative all'anno 2004, emesso a seguito di PVC della Guardia di Finanza e fondato su un verbale ispettivo INPS. L'atto contestava alla società l'irregolare applicazione del trattamento di trasferta a personale assunto nel comune di Civitavecchia e impiegato in cantieri della stessa località, nonché la prestazione di lavoro straordinario in giorni di sabato, domenica e festivi senza esposizione dei compensi in busta paga. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione di legge per avere la CTR valorizzato la mancanza di un registro presenze di cantiere che, secondo la ricorrente, sarebbe stato introdotto solo dal D.L. 233/2006 conv. in L. 248/2006; (2) violazione del Codice dell'amministrazione digitale, sostenendo l'inesistenza/nullità/inefficacia del verbale ispettivo INPS e degli atti derivati perché i dati sarebbero stati estrapolati e rielaborati in file digitali autonomi; (3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 36 D.Lgs. 546/1992 per omessa valutazione degli elementi istruttori favorevoli alla contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui mirava a un riesame del merito, e comunque infondato perché l'indennità di trasferta è agevolata solo se collegata a uno specifico impiego fuori sede, con onere probatorio a carico del contribuente; la CTR aveva comunque fondato la decisione su più elementi autonomi, non solo sulla questione del registro. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: i dati estratti dal sistema di controllo automatico, confluiti in un verbale cartaceo sottoscritto dai pubblici ufficiali, fanno fede fino a querela di falso quanto all'attestazione dell'estrazione e del contenuto, mentre i dati in sé sono liberamente valutabili dal giudice di merito; non erano pertinenti le norme del Codice dell'amministrazione digitale invocate dalla ricorrente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la formale deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., censurava in realtà la sola valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, non sindacabile in cassazione se congruamente motivata. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 51, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917
sancisce il principio generale di imponibilità di tutte le somme percepite in relazione al rapporto di lavoro.
art. 51, comma 5, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917
consente la parziale sottrazione all'imponibile delle indennità di trasferta entro una soglia giornaliera, purché l'indennità sia correlata a uno specifico impiego fuori sede.
D.L. 233/2006 conv. in L. 248/2006, art. 36 bis
richiamato dalla ricorrente per sostenere la non applicabilità, all'anno 2004, dell'obbligo di tenuta del registro presenze di cantiere.
D.Lgs. 82/2005, artt. 20, 21, 22, 23 e 71
ritenuti non pertinenti rispetto ai dati di ispezione estratti da sistema informatico e confluiti in un verbale cartaceo sottoscritto da pubblici ufficiali.
il disconoscimento dei dati/documenti informatici non era decisivo, poiché ciò che fa fede è il verbale del pubblico ufficiale nella parte attestativa dell'estrazione dei dati.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la Corte qualifica il primo e il secondo motivo come dedotti in violazione di legge, ma ne rileva in parte l'inammissibilità e in parte l'infondatezza.
la sua violazione non può essere invocata per contestare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
la sua violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte, disattende prove legali o attribuisce piena prova a elementi che richiedono apprezzamento critico.
la ricorrente lo richiama per lamentare l'omessa valutazione degli elementi istruttori; la censura è stata però ricondotta a un dissenso sulla valutazione del merito.
richiamato per il deposito della memoria in prossimità dell'adunanza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di agevolazioni fiscali sulle indennità di trasferta, il contribuente ha l'onere di provare in modo specifico che le somme corrisposte sono effettivamente collegate a uno spostamento fuori sede e rientrano nei presupposti della disciplina di favore.
- Il sindacato di legittimità non consente di riesaminare il materiale istruttorio o sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione congrua e da una pluralità di elementi convergenti.
- In sede di ispezione o verifica, i dati estratti e rielaborati da un sistema informatico non acquistano di per sé valore di prova privilegiata; a fare fede fino a querela di falso è il verbale del pubblico ufficiale nella parte in cui attesta l'avvenuta estrazione e il contenuto dei dati rilevati.
- Le norme del Codice dell'amministrazione digitale sui requisiti dei documenti informatici non sono automaticamente applicabili per negare efficacia probatoria a dati di controllo confluiti in un verbale cartaceo sottoscritto da pubblici ufficiali.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia utilizzato prove non acquisite ritualmente, abbia disatteso prove legali o abbia attribuito valore di piena prova a elementi che richiedevano valutazione discrezionale; non basta contestare la mera preferenza accordata ad alcune prove rispetto ad altre.
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