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Sentenza

Sentenza del 24/09/2015 n. 18931 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Curatela ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2002, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva contestato maggiori IRPEG e IRAP sulla base di un processo verbale della Guardia di Finanza riguardante un sistema fraudolento di fatture per operazioni inesistenti e la commercializzazione solo cartolare di software gestionali. In Cassazione ha dedotto, da un lato, l'illegittimità dell'accertamento analitico-induttivo, la carenza di prove e di motivazione e l'illegittimo richiamo per relationem al verbale; dall'altro, ha sostenuto che l'accertamento non potesse considerare i ricavi senza verificare i costi correlati e ha formulato argomentazioni sull'obbligo IVA per operazioni inesistenti. Ha inoltre invocato un giudicato esterno fondato su una diversa sentenza tributaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto l'eccezione di giudicato esterno perché la sentenza richiamata era stata impugnata e quindi non era definitiva. Ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi di ricorso: il primo perché, nella sostanza, contestava il merito dell'accertamento anziché individuare una corretta violazione di legge e, nella parte relativa alla motivazione dell'avviso, non censurava la ratio decidendi della sentenza d'appello; il secondo perché non coglieva la motivazione della decisione, formulava argomentazioni astratte e ipotetiche su costi e ricavi e trattava questioni IVA non pertinenti a un accertamento riguardante IRPEG e IRAP. È rimasta quindi ferma la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che aveva confermato l'accertamento. La Curatela è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 14.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 e art. 40

    Le disposizioni disciplinano i poteri e i metodi di accertamento delle imposte sui redditi. La Corte non ha esaminato nel merito la legittimità del metodo utilizzato, perché la censura è stata ritenuta generica e sostanzialmente diretta contro il merito della decisione.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3

    Riguarda l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi. La relativa censura è stata dichiarata inammissibile perché rivolta direttamente contro l'avviso di accertamento e l'operato dell'Ufficio, anziché contro la motivazione della sentenza d'appello.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75

    Norma richiamata in tema di determinazione del reddito e deducibilità dei componenti negativi. La Corte non ha formulato una valutazione sostanziale, poiché il motivo non era adeguatamente riferito al caso concreto.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7

    Prevede l'obbligo di versamento dell'IVA indicata in fattura anche quando la fattura riguarda operazioni inesistenti. La questione non è stata esaminata nel merito perché l'accertamento impugnato riguardava IRPEG e IRAP e la censura era astratta e non pertinente.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, comma 3

    Norma richiamata dalla ricorrente in materia di variazioni dell'imponibile e dell'imposta. La Corte non ne ha valutato l'applicazione concreta per l'inammissibilità del motivo.

  • Art. 53 della Costituzione

    Sancisce il principio di capacità contributiva. La Curatela lo ha invocato per sostenere che la tassazione dovesse riflettere l'effettivo arricchimento, considerando sia ricavi sia costi; la Corte non ha esaminato la tesi perché formulata in modo astratto e non collegata alla ratio decidendi.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Individua i motivi di ricorso per cassazione, tra cui violazione di legge, errori processuali e vizi motivazionali. La decisione evidenzia che tali motivi devono colpire specificamente la motivazione della sentenza impugnata e non limitarsi a criticare l'atto impositivo o a riproporre questioni di merito.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 2

    Disciplina il ricorso per cassazione contro le sentenze tributarie. La Corte ha applicato i principi di specificità e pertinenza dei motivi propri del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per Cassazione non è sufficiente contestare genericamente l'accertamento o riproporre le argomentazioni già svolte nei gradi di merito: occorre individuare una specifica violazione di legge o un preciso vizio della sentenza impugnata.
  • Una censura è inammissibile quando attacca direttamente l'avviso di accertamento o l'operato dell'Amministrazione senza confrontarsi con la motivazione e la ratio decidendi della sentenza d'appello.
  • Le contestazioni su costi, ricavi, capacità contributiva o IVA devono essere concrete, documentate e pertinenti all'imposta e all'atto effettivamente oggetto del giudizio; argomentazioni astratte o riferite a tributi diversi non sono sufficienti.
  • Il giudicato esterno può essere invocato solo se la precedente decisione è definitiva; una sentenza ancora impugnata non produce giudicato utilizzabile nel processo.
  • In presenza di elementi presuntivi e di riscontri provenienti da verifiche della Guardia di Finanza, contestazioni generiche e prive di prova contraria difficilmente consentono di superare l'accertamento, soprattutto quando vi siano ulteriori elementi confermativi come una condanna penale.
  • La soccombenza nel giudizio di legittimità comporta normalmente la condanna al rimborso delle spese processuali.

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