Sentenza del 24/09/2015 n. 1808 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'imposta di registro relativa al conferimento in società di due terreni edificabili del valore complessivo di 2.600.000 euro, gravati da un mutuo ipotecario di 2.550.000 euro contratto dai soci circa sei mesi prima. La società aveva calcolato l'imposta sulla sola eccedenza di 50.000 euro, sostenendo che la passività fosse inerente ai beni conferiti e fosse stata accollata dalla società. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale impostazione, ritenendo che il mutuo fosse stato contratto per esigenze personali dei soci e che il successivo conferimento, con accollo del debito, costituisse un'operazione collegata o "contratto a gradini" finalizzato a ridurre indebitamente la base imponibile. Il successivo versamento delle somme mutuate alla società come finanziamento soci è stato considerato indicativo dell'assenza di inerenza della passività ai terreni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado e rigettando il ricorso originario della società. Ha ritenuto applicabile l'art. 20 del DPR 131/1986, valorizzando la causa reale e gli effetti economici complessivi dell'operazione, anche se realizzata attraverso atti distinti e non contestuali. Secondo il giudice, il collegamento tra mutuo, conferimento dei terreni e accollo del debito realizzava sostanzialmente un trasferimento oneroso dei beni con indebita riduzione della base imponibile. La società è stata condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, pari a 750 euro per il primo grado e 750 euro per il secondo grado.
Norme richiamate
Art. 20 del DPR 26 aprile 1986, n. 131
criterio di interpretazione degli atti secondo "l'intrinseca natura e gli effetti giuridici"
La norma impone di qualificare l'atto considerando la sua causa reale e la regolamentazione degli interessi effettivamente perseguiti, anche quando l'operazione sia articolata in più negozi collegati. Nel caso concreto è stata utilizzata per considerare unitariamente mutuo, conferimento e accollo del debito e per ravvisare una finalità elusiva.
Art. 50 del DPR 26 aprile 1986, n. 131
assoggettamento a imposta di registro del conferimento di beni immobili al netto delle passività, quando inerenti all'oggetto del trasferimento
La deduzione delle passività dal valore dei beni conferiti è ammessa solo se il debito è effettivamente inerente ai beni trasferiti. Il giudice ha escluso tale requisito perché il mutuo era stato contratto dai soci per esigenze estranee ai terreni e il relativo importo era stato riversato alla società come finanziamento soci.
Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 9541 del 19 aprile 2013
rilevanza della "causa reale" e degli effetti economici complessivi nei negozi collegati
Il precedente afferma che una pluralità di negozi può essere valutata unitariamente ai fini dell'imposta di registro quando il collegamento negoziale realizza sostanzialmente un trasferimento oneroso del bene e una riduzione elusiva della base imponibile.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, l'amministrazione e il giudice possono valutare unitariamente più atti collegati, anche se formalmente distinti e stipulati in momenti diversi, quando perseguono un risultato economico complessivo unitario.
- La deduzione di un debito dal valore di un bene conferito in società è ammessa solo se la passività è realmente inerente al bene o all'operazione di trasferimento, non quando è stata assunta dai soci per esigenze personali o finanziarie autonome.
- Il successivo trasferimento alla società delle somme ottenute con il mutuo, qualificato come finanziamento soci, può essere considerato un elemento che dimostra la non inerenza del debito al bene conferito e la natura elusiva dell'operazione.
- La qualificazione formale degli atti non è decisiva quando gli effetti economici effettivi mostrano un'operazione diversa da quella apparente; occorre quindi documentare concretamente la finalità economica e il collegamento funzionale tra debito, bene conferito e attività sociale.
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