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Sentenza

Sentenza del 24/09/2015 n. 976 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Avviso bonario - Cartella di pagamento - Controllo formale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa all'IRPEF 2007, per l'importo di 6.255,93 euro, deducendo diversi vizi: decadenza dell'Amministrazione dal termine per l'emissione della cartella, nullità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nonostante la residenza all'estero e l'iscrizione all'A.I.R.E., nullità del ruolo e, soprattutto, mancata comunicazione preventiva dell'esito del controllo formale previsto dall'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973. In appello ha inoltre contestato la mancata pronuncia del giudice di primo grado su tale ultima censura.

La decisione

La Commissione tributaria regionale per la Liguria ha accolto l'appello e annullato la cartella di pagamento. Ha ritenuto che, quando la cartella deriva da un controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, la preventiva comunicazione dell'esito del controllo sia obbligatoria, perché consente al contribuente di instaurare un'interlocuzione con l'Amministrazione prima dell'iscrizione a ruolo e svolge una funzione di garanzia. La sua omissione determina la nullità della cartella. Le spese di giudizio sono state compensate, in ragione della relativa novità dell'orientamento applicato.

Norme richiamate

  • Art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito del controllo ex art. 36-ter è nulla.

    La comunicazione dell'esito del controllo formale è considerata un adempimento necessario e una garanzia partecipativa del contribuente. Deve precedere l'iscrizione a ruolo, consentendo al contribuente di fornire chiarimenti o documenti e di interloquire con l'Amministrazione finanziaria.

  • Art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La comunicazione della liquidazione della maggiore imposta avviene all'esito di un controllo meramente cartolare.

    La comunicazione prevista per il controllo automatizzato ex art. 36-bis ha una funzione diversa e meno garantista: serve principalmente a evitare la reiterazione di errori e a consentire la regolarizzazione di aspetti formali. La sua omissione, secondo la sentenza, non determina automaticamente la nullità della cartella.

  • Art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La norma disciplina i termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento. Nel caso concreto il contribuente ne ha contestato il rispetto, mentre l'Amministrazione ha sostenuto che il termine quadriennale decorresse dalla presentazione della dichiarazione nel 2008 e scadesse nel 2012.

  • Art. 140 del codice di procedura civile

    La norma disciplina la notificazione in caso di irreperibilità relativa del destinatario. Il contribuente ne ha contestato l'applicazione, ritenendo illegittima la notifica effettuata a suo carico mentre era residente negli Stati Uniti e iscritto all'A.I.R.E. La sentenza, tuttavia, ha definito la controversia sulla base della mancata comunicazione ex art. 36-ter.

Massime di principio

  • Quando una cartella deriva da un controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, occorre verificare che il contribuente abbia ricevuto la preventiva comunicazione dell'esito del controllo prima dell'iscrizione a ruolo.
  • La comunicazione ex art. 36-ter ha funzione di garanzia e di contraddittorio preventivo: la sua omissione può comportare la nullità della cartella, perché incide sul diritto del contribuente di fornire chiarimenti e documentazione.
  • Non bisogna confondere il controllo formale ex art. 36-ter con il controllo automatizzato ex art. 36-bis: per quest'ultimo la comunicazione ha una funzione principalmente informativa e deflattiva, e la sua omissione non determina necessariamente la nullità della cartella.
  • In una controversia simile è opportuno distinguere i vizi propri della cartella o della notifica dai vizi della precedente iscrizione a ruolo e contestare tempestivamente ciascun profilo rilevante.
  • La notifica della cartella a un contribuente residente all'estero e iscritto all'A.I.R.E. deve essere verificata con particolare attenzione, ma l'eventuale vizio di notifica può essere sanato, secondo i principi processuali applicabili, dalla tempestiva impugnazione dell'atto.
  • La decisione riguarda l'interpretazione applicata dalla commissione nel caso concreto; l'esito di controversie analoghe può dipendere dalla disciplina vigente, dall'orientamento giurisprudenziale applicabile e dalla prova dell'effettiva assenza della comunicazione preventiva.

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