Sentenza del 24/09/2015 n. 601 - Comm. Trib. Prov. Ferrara
Accertamento analitico - congruità con studi di settore - non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'Amministrazione finanziaria non potesse procedere ad accertamento analitico nei suoi confronti, poiché risultava congruo rispetto agli studi di settore. In particolare, contestava il disconoscimento di costi senza che fossero stati determinati induttivamente maggiori ricavi o compensi.
La decisione
La congruità agli studi di settore non impedisce, di per sé, all'Amministrazione finanziaria di effettuare un accertamento analitico. L'Ufficio può verificare singole componenti negative di reddito e disconoscere costi non deducibili, non inerenti o non adeguatamente documentati, anche senza procedere alla determinazione induttiva di maggiori ricavi. La pretesa deve tuttavia essere adeguatamente motivata e fondata sulla concreta violazione delle regole di deducibilità dei costi. Ne consegue che la posizione dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta prevalente.
Norme richiamate
Consente all'Amministrazione finanziaria di procedere ad accertamento analitico del reddito sulla base delle singole componenti reddituali, compresi i costi, quando emergano elementi che ne mettano in dubbio la deducibilità o la corretta contabilizzazione.
Art. 10, commi 9 e 10, del D.L. 201/2011
La congruità rispetto agli studi di settore non attribuisce una generale immunità dagli accertamenti fiscali. Essa può limitare o condizionare determinati accertamenti basati sulla ricostruzione induttiva dei ricavi, ma non esclude i controlli analitici sui costi e sulle altre componenti del reddito.
Massime di principio
- La congruità agli studi di settore non rende il contribuente automaticamente immune da ogni controllo fiscale.
- L'Amministrazione può disconoscere singoli costi non inerenti, non documentati o non deducibili anche senza accertare maggiori ricavi in via induttiva.
- La tutela derivante dalla congruità opera principalmente rispetto agli accertamenti fondati sulla ricostruzione presuntiva o induttiva dei ricavi, non rispetto alle violazioni specifiche delle regole di deduzione dei costi.
- In una situazione analoga, occorre verificare se l'Ufficio abbia contestato concretamente la deducibilità delle singole spese e abbia motivato adeguatamente l'atto; la sola congruità agli studi di settore non è, da sola, sufficiente a invalidare l'accertamento.
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