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Sentenza

Sentenza del 24/09/2015 n. 601 - Comm. Trib. Prov. Ferrara

Accertamento analitico - congruità con studi di settore - non rileva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che l'Amministrazione finanziaria non potesse procedere ad accertamento analitico nei suoi confronti, poiché risultava congruo rispetto agli studi di settore. In particolare, contestava il disconoscimento di costi senza che fossero stati determinati induttivamente maggiori ricavi o compensi.

La decisione

La congruità agli studi di settore non impedisce, di per sé, all'Amministrazione finanziaria di effettuare un accertamento analitico. L'Ufficio può verificare singole componenti negative di reddito e disconoscere costi non deducibili, non inerenti o non adeguatamente documentati, anche senza procedere alla determinazione induttiva di maggiori ricavi. La pretesa deve tuttavia essere adeguatamente motivata e fondata sulla concreta violazione delle regole di deducibilità dei costi. Ne consegue che la posizione dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta prevalente.

Norme richiamate

  • Art. 39 del D.P.R. 600/1973

    Consente all'Amministrazione finanziaria di procedere ad accertamento analitico del reddito sulla base delle singole componenti reddituali, compresi i costi, quando emergano elementi che ne mettano in dubbio la deducibilità o la corretta contabilizzazione.

  • Art. 10, commi 9 e 10, del D.L. 201/2011

    La congruità rispetto agli studi di settore non attribuisce una generale immunità dagli accertamenti fiscali. Essa può limitare o condizionare determinati accertamenti basati sulla ricostruzione induttiva dei ricavi, ma non esclude i controlli analitici sui costi e sulle altre componenti del reddito.

Massime di principio

  • La congruità agli studi di settore non rende il contribuente automaticamente immune da ogni controllo fiscale.
  • L'Amministrazione può disconoscere singoli costi non inerenti, non documentati o non deducibili anche senza accertare maggiori ricavi in via induttiva.
  • La tutela derivante dalla congruità opera principalmente rispetto agli accertamenti fondati sulla ricostruzione presuntiva o induttiva dei ricavi, non rispetto alle violazioni specifiche delle regole di deduzione dei costi.
  • In una situazione analoga, occorre verificare se l'Ufficio abbia contestato concretamente la deducibilità delle singole spese e abbia motivato adeguatamente l'atto; la sola congruità agli studi di settore non è, da sola, sufficiente a invalidare l'accertamento.

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