Sentenza del 24/09/2015 n. 498 - Comm. Trib. Prov. Varese
IRPEF - Detrazioni per riqualificazione energetica - Strumentalità dell'immobile - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la spettanza delle detrazioni IRPEF previste per gli interventi di riqualificazione energetica disciplinati dall'art. 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296/2006. In particolare, si discuteva se tali agevolazioni fossero riconoscibili soltanto per immobili strumentali utilizzati direttamente nello svolgimento dell'attività imprenditoriale, oppure anche per immobili concessi in locazione a terzi. La tesi restrittiva è stata esclusa perché il requisito della strumentalità non è previsto dalla lettera della norma e limiterebbe irragionevolmente la finalità di incentivare il risparmio energetico.
La decisione
La sentenza ha stabilito che, ai fini della fruizione delle detrazioni per la riqualificazione energetica, non è necessario che l'immobile sia strumentale all'attività imprenditoriale. È quindi irrilevante che l'immobile sia utilizzato direttamente dall'impresa oppure concesso in locazione a terzi, purché siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla normativa agevolativa. Il contribuente ha pertanto diritto alla detrazione anche per interventi eseguiti su immobili locati.
Norme richiamate
Legge n. 296/2006, art. 1, commi da 344 a 347
Detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici
La norma non richiede che l'immobile sia strumentale all'attività d'impresa né che sia utilizzato direttamente dal proprietario. L'agevolazione può quindi spettare anche per immobili concessi in locazione a terzi.
Massime di principio
- Quando una norma agevolativa non prevede espressamente un requisito limitativo, tale requisito non può essere introdotto mediante un'interpretazione restrittiva.
- Per le detrazioni relative alla riqualificazione energetica, la concessione dell'immobile in locazione non esclude di per sé il beneficio fiscale.
- La verifica deve concentrarsi sul rispetto dei requisiti oggettivi dell'intervento, sulla documentazione delle spese e sugli ulteriori adempimenti previsti dalla disciplina, non sulla sola strumentalità dell'immobile.
- Le agevolazioni fiscali devono essere interpretate in coerenza con la loro finalità incentivante, evitando limitazioni non desumibili dal testo normativo.
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