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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20384/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del diniego di rimborso di un credito IVA / IRES richiesto dalla Banca quale cessionaria del credito vantato dal Fallimento Faro Blu s.r.l. per l'anno d'imposta 2016. L'Agenzia aveva negato il rimborso sostenendo l'esistenza di un controcredito erariale derivante da un accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo di ricorso e ha rigettato il secondo e il quarto motivo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la Banca è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia (liquidate in euro 5.500,00 oltre oneri). La Corte ha confermato che, nel caso di diniego di rimborso, l'Amministrazione non è soggetta allo stesso grado di obbligo motivazionale previsto per gli atti impositivi e può integrare la propria difesa in sede giudiziale; ha inoltre ritenuto che la cessione del credito non impone all'Amministrazione l'obbligo di notificare al cessionario atti (come inviti o avvisi di accertamento) diretti al cedente.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23

    Consente all'Amministrazione, nel giudizio, di formulare controdeduzioni; la Corte afferma che l'Ufficio può integrare e sviluppare in giudizio argomentazioni diverse da quelle contenute nel provvedimento amministrativo di diniego del rimborso.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, co.1, lett. g

    Ricompresa la materia dei dinieghi di rimborso tra gli atti impugnabili; la Corte distingue però il diverso regime motivazionale del diniego rispetto agli atti impositivi.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 38-bis

    Secondo la CTR (confermata implicitamente dalla Cassazione), attribuiscono all'Ufficio il potere e il dovere di verificare l'esistenza e la consistenza del credito richiesto a rimborso; la Corte ha ritenuto legittimo che l'Amministrazione verifichi e prospetti in giudizio argomentazioni sul merito del credito.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56

    Richiamato nel contesto delle norme sulla motivazione degli atti tributari; la Corte distingue l'esaustività della motivazione richiesta per gli atti impositivi da quella richiesta per i dinieghi di rimborso.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    Richiamato quale principio generale sulla notificazione degli atti impositivi al contribuente; la Corte ne ricava che non è prevista in genere l'obbligatorietà della notifica ad altri soggetti (es. cessionario).

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 43-bis, co. 2

    Norma menzionata nel quadro delle regole di riscossione/recupero; il suo richiamo fa parte dell'analisi sulla opponibilità degli atti emessi nei confronti del cedente rispetto al cessionario.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Norma sulla motivazione degli atti tributari; la Corte la utilizza per distinguere l'obbligo di motivazione esaustiva degli atti impositivi dall'obbligo più limitato per i dinieghi di rimborso.

  • Costituzione, art. 111 e art. 24

    Richiamate nel contesto delle censure sulla motivazione e sul diritto di difesa; la Corte valuta le deduzioni della ricorrente alla luce dei principi costituzionali, ribadendo i limiti dell'interesse della parte a censurare la motivazione del diniego di rimborso.

  • Codice Civile, art. 2033 (menzione dottrinale)

    Citato come principio generale (divieto di arricchimento senza causa) a fondamento dell'obbligo restitutorio dell'Amministrazione quando una imposta è stata versata in eccesso; usato a supporto della ricostruzione del rapporto giuridico di rimborso.

Massime di principio

  • Il diniego di rimborso non è equiparabile ad un provvedimento impositivo: l'obbligo motivazionale dell'Amministrazione è meno stringente e si considera adeguata una motivazione che indichi gli aspetti essenziali e la mancata sussistenza dei presupposti per il rimborso.
  • Nel giudizio di impugnazione del diniego di rimborso il contribuente assume la posizione di attore/creditore e l'Amministrazione quella di resistente: l'Ufficio può integrare e sviluppare in sede giudiziale argomentazioni diverse da quelle amministrative, purché entro l'ambito oggettivo della controversia.
  • La cessione del credito non trasferisce la titolarità del rapporto sostanziale tra cedente e Amministrazione: l'Amministrazione non è in genere obbligata a notificare al cessionario inviti o avvisi diretti al cedente relativi all'accertamento del credito.
  • La mera asserzione di carenza di motivazione nel provvedimento di diniego non sempre conferisce interesse concreto al ricorrente a lamentarne l'omessa/insufficiente pronuncia in appello; la parte non può pretendere sempre una motivazione più articolata di quella richiesta per i dinieghi di rimborso.
  • In presenza di un accertamento divenuto definitivo a carico del cedente, l'Amministrazione può ritenere precluso il rimborso e prospettare tale argomentazione anche in sede giudiziale, senza che ciò configuri necessariamente vizio per mancata allegazione dell'atto amministrativo nel provvedimento di diniego.

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