Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20301/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento relativo al 2007 (recupero di IRES, IVA e IRAP) perché la CTR aveva ritenuto che l'Amministrazione non avesse provato che la cessionaria fosse a conoscenza di partecipare a una frode consistente nell'utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti nell'ambito di una frode intracomunitaria. L'Agenzia ha contestato la valutazione richiamando l'art. 19 DPR 633/1972 e i principi della giurisprudenza comunitaria secondo cui è sufficiente la conoscibilità della frode o l'inescusabile ignoranza dell'operatore per escludere il diritto alla detrazione dell'IVA, non la prova della conoscenza effettiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo che la CTR abbia errato nel richiedere la prova della conoscenza effettiva della frode da parte della cessionaria. La Corte ha ricordato che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare la frode del cedente e la connivenza del cessionario o almeno che la frode fosse conoscibile con la diligenza richiesta a un operatore medio (anche mediante presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti); a fronte di tale prova grava sul contribuente l'onere di dimostrare di aver adottato la diligenza massima esigibile. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte territoriale di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, con disposizione anche sulle spese del giudizio di merito.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    La norma riguarda le condizioni per la detraibilità dell'IVA. La Corte interpreta che, per escludere la detrazione in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, non è necessaria la prova della conoscenza effettiva della frode da parte del cessionario, ma è sufficiente che la frode fosse conoscibile (inescusabile ignoranza) alla luce degli indici di anomalia.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Fondamento del motivo di cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ha ritenuto fondato il motivo di diritto e ha cassato la sentenza impugnata per errata applicazione del criterio probatorio relativo alla conoscenza/knowability della frode.

  • art. 25 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma citata in tema di indisponibilità dei fascicoli di parte nei giudizi tributari: la Corte ricorda che in cassazione la parte non è tenuta a produrre il proprio fascicolo di parte quando esso è acquisito d'ufficio, esonerandola dall'obbligo di produzione documentale duplicativa.

  • art. 348 ter, comma 5 c.p.c.; art. 360-bis, n. 1 c.p.c.; art. 369 c.p.c.

    Norme processuali richiamate dall'odierna pronuncia per respingere eccezioni di inammissibilità del ricorso (come la 'doppia conforme') e per spiegare l'indisponibilità dei fascicoli e gli oneri di produzione documentale in cassazione. La Corte ha disposto che tali eccezioni non ostano alla decisione del ricorso nel caso concreto.

Massime di principio

  • In presenza di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione deve provare la frode del cedente e la connivenza del cessionario o, in alternativa, che la frode fosse conoscibile dall'acquirente con la diligenza di un operatore economico medio.
  • Non è necessaria la prova della conoscenza effettiva della frode da parte del cessionario: è sufficiente l'esistenza di indici che rendano la frode conoscibile (inescusabile ignoranza).
  • Gli indici probatori possono essere costituiti anche da presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; a fronte di tali indici grava sul contribuente l'onere di provare di aver adottato la diligenza massima esigibile.
  • La sola regolarità della contabilità o dei pagamenti non è in sé sufficiente a escludere la responsabilità o l'inerenza del comportamento negligente; né la mancanza di benefici dall'operazione ha valore esonerativo automatico.
  • La valutazione della diligenza richiesta tiene conto di criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alle circostanze del caso concreto e al comportamento che ci si può attendere da un operatore accorto.
  • Se la Corte d'Appello (o CTR) assorbe altre questioni basandosi su una determinata ratio decidendi, tali questioni non formano giudicato implicito insuperabile: possono essere riproposte e decise dal giudice di rinvio.
  • In sede di cassazione nei giudizi tributari la parte non è onerata di produrre il proprio fascicolo di parte quando esso sia acquisito d'ufficio, semplificando gli obblighi documentali per l'impugnazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.