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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20306/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione da parte del contribuente della cartella di pagamento n.11920000427326 emessa da Equitalia il 9.6.2011 per recupero di IVA (anni 1999-2001) su richiesta dell'autorità fiscale tedesca per €19.181,11. La CTP di Venezia aveva dichiarato difetto di giurisdizione ai sensi degli artt.5 e 6 del d.lgs. n.69/2003. In appello la CTR del Veneto aveva invece annullato la sentenza ritenendo che la cartella fosse il primo atto notificato al contribuente e che mancasse la notifica del titolo esecutivo tedesco, con conseguente competenza della giurisdizione italiana. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione in Cassazione sostenendo che, secondo il d.lgs. n.69/2003 e la normativa comunitaria, non è richiesta la notifica del titolo esecutivo straniero al contribuente nell'ambito della procedura di recupero in Italia e che la cartella conteneva elementi sufficienti a identificare la pretesa e il titolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il motivo relativo alla corretta interpretazione del d.lgs. n.69/2003 e delle direttive comunitarie. Ha ritenuto che la CTR abbia errato nel ritenere necessaria la notifica del titolo esecutivo straniero prima della procedura di recupero in Italia. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione, con rinvio anche sulla liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.69/2003 (art.5)

    "Su domanda dell'autorità richiedente, il Ministero dell'economia e delle finanze dà corso, sulla base dei titoli esecutivi ricevuti, al recupero dei crediti ... detti titoli, che hanno diretta ed immediata efficacia esecutiva, sono equiparati ai ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602"; "La domanda di recupero di un credito deve essere accompagnata dall'originale o da una copia conforme del titolo esecutivo emesso nell'altro Stato membro ... e corredati da una traduzione in lingua italiana"

    L'art.5 attribuisce allo Stato adito (Italia) la funzione di esecuzione del credito sulla base del titolo estero trasmesso: il titolo è trattato come titolo esecutivo italiano ai fini dell'esecuzione, e la domanda deve indicare e allegare il titolo (con traduzione). Non implica però che la notifica del titolo al contribuente sia un requisito per iniziare la procedura esecutiva in Italia.

  • d.lgs. n.69/2003 (art.6)

    "L'interessato che intende contestare il credito o il titolo esecutivo emesso nello Stato membro richiedente deve adire l'organo competente in tale Stato ... il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevuta notifica dell'avvenuta impugnazione ... sospende ... la procedura esecutiva fino alla decisione del predetto organo"

    Le contestazioni sulla sussistenza del credito o sulla validità del titolo esecutivo devono essere decise dall'organo giurisdizionale dello Stato che ha emesso il titolo; l'Italia può e deve sospendere l'esecuzione se riceve notifica dell'impugnazione, ma non può valorizzare tali questioni nel merito.

  • Direttiva 76/308/CEE (art.6) richiamata, poi recepita

    La direttiva comunitaria disciplina il mutuo riconoscimento ed esecuzione dei titoli esecutivi tra Stati membri, con analoghe logiche di riparto di competenze tra Stato richiedente e Stato adito; in Cassazione è stata richiamata per sostenere che non è richiesta la notifica del titolo esecutivo straniero come condizione per l'esecuzione nello Stato adito.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n.602

    I titoli esecutivi stranieri, una volta qualificati ai sensi del d.lgs. n.69/2003, sono equiparati ai ruoli previsti dal DPR 602/1973 e, in quanto compatibili, alla procedura esattoriale italiana.

  • d.lgs. 26 febbraio 1999, n.46

    Richiamato quale normativa complementare applicabile, in quanto compatibile, alla procedura di esecuzione dei crediti tributari derivanti da titoli stranieri.

  • d.lgs. n.546/1992 (art.59 c.1 lett. a)

    Norma processuale tributaria richiamata dalla CTR per il rinvio al primo giudice; citata nella fase di rimessione della causa.

  • Cass. n.4102/2023 (giurisprudenza richiamata)

    Precedente della Corte di cassazione che ha affermato l'esclusione dell'obbligo di allegare la traduzione del titolo esecutivo estero alla cartella di pagamento; utile per confermare che la procedura esattoriale italiana non richiede la notifica preventiva del titolo straniero al contribuente.

Massime di principio

  • Quando un'autorità di uno Stato membro chiede all'Italia il recupero di un credito derivante da un titolo esecutivo estero, lo Stato adito svolge la funzione di esecuzione: le questioni sulla esistenza del credito o sulla validità del titolo devono essere impugnate nello Stato che ha emesso il titolo.
  • La procedura di recupero in Italia non richiede la preventiva notifica al contribuente del titolo esecutivo estero; è sufficiente che la domanda sia accompagnata dall'originale o da copia conforme del titolo e dalla traduzione ove richiesta dalla normativa.
  • Se il contribuente contesta il credito o il titolo, tale impugnazione va proposta davanti all'organo competente dello Stato richiedente; l'Italia può sospendere l'esecuzione se riceve notifica dell'impugnazione ai sensi dell'art.6 d.lgs.69/2003.
  • La mancanza di notifica formale del titolo esecutivo all'interessato non è, di per sé, motivo idoneo a far assumere la giurisdizione italiana sulla controversia quando la procedura rientra nel regime di cooperazione di recupero tra Stati membri.
  • In sede di impugnazione di cartelle di pagamento derivanti dall'esecuzione di titoli esteri, il giudice italiano deve verificare se la controversia attiene alla sussistenza del credito (competenza dello Stato emittente) o solo a vizi formali della procedura esecutiva italiana: solo nel secondo caso può pronunciarsi.

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