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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20391/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Condominio ha impugnato in Cassazione la sentenza d'appello che aveva dichiarato la nullità di tre delibere condominiali (23/04/2008, 12/11/2006 e 29/01/2009) relative alla regolamentazione dei posti auto sul viale/rampa di accesso, all'approvazione della planimetria dei posti auto/moto e allo stanziamento per delimitazione e fioriere. Il Condominio sosteneva che le misure erano legittime per disciplinare un preuso disordinato del viale, che tale situazione costituiva fatto pacifico e non impugnato (giudicato), che non si era verificata un'innovazione vietata ex art. 1120 c.c., e ha dedotto violazioni di norme processuali (art. 360 c.p.c.) e di diritto sostanziale (art. 1118 c.c., art. 1120 c.c.), contestando altresì la valutazione tecnica della Corte di appello e l'impiego del D.M. 1° febbraio 1986 come parametro di valutazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Condominio, confermando la pronuncia della Corte d'appello che aveva accolto l'impugnazione di Vallefuoco e dichiarato la nullità delle tre delibere nella parte contestata. La Cassazione ha ritenuto corretta la qualificazione operata dalla Corte d'appello secondo cui la destinazione di porzioni della rampa comune a posti auto ha comportato una trasformazione della cosa comune suscettibile di configurare un'innovazione vietata ex art. 1120 c.c., arrecando incomodo permanente e pregiudizio alla sicurezza e all'accesso al box di proprietà del Vallefuoco. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini della legittimità delle delibere impugnate, il preuso disordinato del viale, ha escluso i vizi denunciati con riferimento alla procedura e alla valutazione tecnica e ha precisato che il D.M. 1° febbraio 1986 è stato richiamato solo come parametro orientativo. Il Condominio è stato condannato alle spese del giudizio (liquidate in euro 5.700,00 oltre oneri).

Norme richiamate

  • art. 1120 c.c.

    La Corte ha ritenuto che la destinazione di porzioni della rampa comune a posti auto costituisca un'innovazione vietata quando comporti modificazione della cosa comune o della sua destinazione, con conseguente pericolo per la sicurezza e apprezzabile incomodità anche per un solo condomino; tale disciplina è applicabile indipendentemente dal preuso precedente

  • art. 1118 c.c.

    La Corte ha ritenuto non applicabile l'art. 1118 c.c. una volta riscontrata l'ipotesi di innovazione vietata ai sensi dell'art. 1120 c.c.; dunque il criterio proporzionale d'uso non prevale se vi è modifica vietata della cosa comune

  • art. 2909 c.c.

    La Corte ha escluso che il cosiddetto preuso disordinato del viale potesse costituire giudicato in senso tale da legittimare la trasformazione; quindi la situazione di fatto antecedente non impedisce di valutare la nullità della delibera che ha formalizzato la trasformazione

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ha esaminato i motivi di cassazione proposti ai sensi degli specifici numeri dell'art. 360 c.p.c. e li ha ritenuti infondati o inammissibili, confermando la valutazione di merito della Corte d'appello

  • D.M. 1° febbraio 1986 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili)

    Il decreto è stato utilizzato dalla Corte come parametro orientativo per valutare oggettivamente se la trasformazione avesse determinato un aggravamento delle condizioni di sicurezza e di comodità; non è stato applicato come norma cogente risolutiva del caso

  • art. 115 c.p.c. e art. 116 c.p.c.

    Richiamate in rapporto al potere di valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che la valutazione di merito della Corte d'appello, fondata anche sulla CTU, fosse adeguata e insindacabile in Cassazione

  • art. 1105 c.c.

    Richiamato dall'attore in primo grado come doglianza procedurale relativa all'ordine del giorno; non è stato però determinante nella decisione di legittimità

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente di un ulteriore contributo unificato, come previsto dalla norma

Massime di principio

  • La trasformazione materiale o della destinazione di una parte della cosa comune (es. rampa di accesso trasformata in posti auto) può integrare un'innovazione vietata ex art. 1120 c.c. anche se il preuso era diffuso: la delibera che formalizza la trasformazione può essere nulla se causa pericolo, insicurezza o apprezzabile incomodità.
  • Il disagio o il pericolo per anche un solo condomino può essere sufficiente per qualificare l'intervento come innovazione vietata; non è necessario che tutti i condomini risultino lesi.
  • Il fatto che la collettività abbia usato in modo disordinato un'area comune prima della delibera non legittima automaticamente la trasformazione: il giudice può valutare la legittimità della delibera indipendentemente dal preuso.
  • Il giudice di merito può ricondurre i fatti alla fattispecie normativa più idonea (principio iura novit curia) e la Cassazione controlla principalmente la correttezza della qualificazione e la motivazione, non la rivalutazione piena delle prove tecniche.
  • L'impiego di norme tecniche (es. D.M. 1/2/1986) può servire come parametro orientativo per valutare sicurezza e comodità: è opportuno che assemblee e amministratori acquisiscano valutazioni tecniche prima di deliberare modifiche della destinazione di spazi comuni.
  • Per evitare rischi di annullamento, le deliberazioni che incidono sulla destinazione o sulla consistenza materiale dei beni comuni devono essere deliberate con attenzione alle condizioni di legge, alla sicurezza, alla effettiva incidenza sui singoli condomini e, se necessario, supportate da perizie tecniche.

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