Cassazione Civile, Sentenza n. 20376/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per tardiva emissione e notificazione dell'ordinanza-ingiunzione relativa a una sanzione per guida durante la sospensione della patente (infrazione del 01/12/2017; ordinanza emessa il 13/06/2018). Il ricorrente sosteneva che, perché nella fattispecie è escluso il pagamento in misura ridotta, l'ordinanza-ingiunzione debba essere emessa entro il termine perentorio di 120 giorni previsto dall'art. 204 c.d.s., applicato analogicamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, ha annullato l'ordinanza-ingiunzione ritenendo che il Prefetto fosse decaduto dall'azione per tardività. La Corte ha motivato il mutamento di indirizzo rispetto all'orientamento maggioritario più recente, richiamando la Corte Costituzionale n. 380/2008 e ritornando all'orientamento precedente (cfr. Cass. n. 11823/2007) che ammette l'applicazione analogica del termine di 120 giorni ex art. 204 c.d.s. nei casi in cui è escluso il pagamento in misura ridotta. Sono state compensate le spese dei due gradi di merito e del giudizio di legittimità, dato il precedente contrasto giurisprudenziale.
Norme richiamate
Applicato analogicamente: nei casi in cui è escluso il pagamento in misura ridotta, l'ordinanza-ingiunzione deve essere emessa entro il termine perentorio di 120 giorni dalla violazione; la mancata osservanza determina la decadenza dell'amministrazione dall'azione.
Individua la fattispecie di guida durante il periodo di sospensione della patente, che è la violazione contestata nel caso di specie.
Stabilisce l'esclusione del pagamento in misura ridotta per talune violazioni; tale esclusione è la causa che rende applicabile, analogicamente, il termine perentorio di cui all'art. 204 c.d.s.
Disciplina generale dell'ordinanza-ingiunzione; l'orientamento più recente interpretava questa disciplina come priva di termine per l'adozione dell'ordinanza (fatta eccezione per la prescrizione quinquennale), interpretazione ora superata nella fattispecie speciale esaminata.
Corte Cost. n. 380/2008
Pronuncia richiamata come base per l'adeguamento costituzionale: suggerisce l'applicazione analogica del termine perentorio di 120 giorni nei casi speciali per preservare le garanzie difensive e la certezza del diritto.
Cass. n. 13676/2019
Esempio dell'orientamento più recente e maggioritario che riteneva non sussistere termine per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione salvo la prescrizione quinquennale; orientamento superato nel caso esaminato.
Cass. n. 11823/2007
Orientamento precedente favorevole all'applicazione del termine di 120 giorni nelle ipotesi analoghe; la Corte è tornata a questo indirizzo.
Massime di principio
- Se la violazione amministrativa esclude il pagamento in misura ridotta (art. 202 c.d.s. co. 3‑bis), l'ordinanza-ingiunzione deve essere emessa entro 120 giorni dall'infrazione (art. 204 c.d.s. applicato analogicamente): il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell'amministrazione e l'annullamento dell'ordinanza.
- La tutela delle facoltà difensive del sanzionato e la certezza del trattamento giuridico giustificano l'interpretazione che impone un termine perentorio nei casi 'speciali' in cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, il giudice può ritornare a precedenti soluzioni (o mutare indirizzo) richiamando principi costituzionali (es. Corte Cost. n. 380/2008) per risolvere la discrepanza.
- Il termine di prescrizione quinquennale per la riscossione non è di per sé sufficiente a garantire le garanzie difensive: la tempestività dell'adozione dell'atto (ordinanza-ingiunzione) è rilevante e può essere valutata come requisito di legittimità.
- In casi analoghi il difensore dovrebbe dedurre tempestivamente la tardività dell'ordinanza-ingiunzione e richiamare la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che ammette l'applicazione analogica dell'art. 204 c.d.s.; viceversa, l'amministrazione deve provvedere rapidamente a emanare e notificare l'atto per non decadere dall'azione.
- Data la non univocità dell'orientamento passato, è possibile che i giudici compensino le spese processuali; tuttavia, la tesi attuale rafforza la posizione del ricorrente quando sussiste tardività oltre i 120 giorni.
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